giovedì, Aprile 25, 2024
Litigation & Arbitration

Analizziamo la sentenza 6561/2017 della Corte di Cassazione in materia di azione di regresso per i debiti sociali.

Con sentenza 14 febbraio 2017 n. 6561, la Cassazione ha eliminato ogni dubbio residuo  su quale sia il termine di prescrizione dell’azione di regresso esercitata da un socio nei confronti di un altro socio per il pagamento dei debiti societari in una società in nome collettivo (s.n.c.), sancendo l’operatività del termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 ed escludendo quello breve quinquennale ex art. 2949 previsto in materia di società.

Il caso era il seguente: un socio di una s.n.c aveva pagato un debito societario per l’intero e aveva poi esercitato l’azione di regresso nei confronti dell’ altro unico socio, richiedendogli il rimborso pro quota (nel caso di specie la metà della somma pagata); questi, tuttavia, aveva eccepito la prescrizione di tale diritto ex art. 2949 poiché erano decorsi 5 anni.

Si può osservare come da un lato, l’attore era pienamente legittimato ad esercitare tale azione perché la s.n.c si caratterizza per la cd. autonomia patrimoniale imperfetta, per cui delle obbligazioni contratte dalla società risponde non solo la società con il suo patrimonio, ma anche i singoli soci, tutti “personalmente e solidalmente responsabili”ex art. 2291.

In quanto obbligazione solidale, il creditore della società può richiedere l’adempimento per l’intero a uno dei vari condebitori, fermo restando che tale debitore, se paga l’intero debito, potrà agire nei confronti degli altri condebitori per il rimborso della somma che doveva essere da loro pagata (cd. azione di regresso).

Dall’altro, il convenuto ha visto rigettata la propria eccezione e accolta la domanda dell’attore in primo e in secondo grado con una posizione del giudice di merito poi confermata anche dalla Cassazione che ha escluso il termine quinquennale ex 2949 in favore di quello decennale ordinario; quali, però, gli argomenti adottati dalla Corte? La Cassazione fa leva su un’interpretazione restrittiva dell’art. 2494 del codice civile, rubricata “prescrizione in materia di società”: tale norma stabilisce che “ si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese”.

Quel “diritti che derivano da rapporti sociali” è interpretato dalla Suprema Corte come diritti derivanti dal contratto di società, essendo esclusi dalla relativa nozione i diritti derivanti dai rapporti giuridici che una società può instaurare in quanto soggetto di diritto e al pari di tutti gli altri soggetti di diritto e che dunque non ricevono una trattamento specifico per il fatto che siano posti in essere da un ente societario. Il termine quinquennale, dunque, troverà applicazione solo per questioni attinenti all’organizzazione della società, dipendenti dal contratto sociale o dallo svolgimento della vita sociale, non per quelle relative ai rapporti instaurati con i terzi per lo svolgimento dell’attività sociale. La Corte interpreta correttamente il disposto dell’art. 2949 che sostituisce quello dell’ art.  919 dell’abrogato codice del commercio, il quale, molto più ambiguamente, riferiva il termine di prescrizione quinquennale alle “azioni derivanti dal contratto di società o dalle operazioni sociali”.

Questa norma aveva generato un dibattito circa l’interpretazione dell’espressione operazioni sociali tra chi vi faceva rientrare anche l’attività esterna della società, cioè quella con cui si instaurano con i terzi rapporti giuridici instaurabili da qualsiasi soggetto e non aventi nessuna peculiarità solo perché posti in essere da una società e chi, più correttamente, li escludeva, limitando la prescrizione quinquennale, in quanto eccezionale, solo a quei rapporti aventi rilevanza specifica perché strettamente connessi al fenomeno societario.

La Cassazione, nel caso esaminato, recepisce tale orientamento, richiamando espressamente in motivazione un’altra sentenza (Cass. Civ. n. 13084/2015) relativa al rimborso al socio del finanziamento erogato a favore della società: riferendosi all’art. 2949, essa ha precisato come “la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che i diritti assoggettati dall’art. 2949 c.c. a prescrizione quinquennale derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società o di deliberazione della società. Tale orientamento, costante ma risalente, deve essere confermato poiché l’espressione utilizzata dalla norma (“diritti che derivano dal rapporto sociale”) non consente una lettura più ampia; ne consegue che non è sufficiente, per qualificare il diritto nel senso indicato dalla norma, il mero elemento soggettivo e cioè il fatto che lo stesso derivi da un rapporto tra i soci ovvero da un rapporto tra i soci e la società, senza un legame giuridico con la vicenda societaria, che rappresenta, invece, soltanto una occasione per il sorgere di un rapporto che potrebbe svolgersi anche tra soci ed estranei alla società ovvero tra la società ed estranei alla stessa.

Pertanto, pur essendo innegabile che l’interesse del socio ad erogare un finanziamento alla società è collegato al rapporto sociale, in virtù del quale il socio ha interesse a fornire alla società partecipata le risorse finanziarie necessarie a far fronte a tutte le esigenze finanziarie ed operative ed a consentirle così di operare sul mercato, si tratta, tuttavia, di un collegamento di fatto che opera soltanto sul piano dei motivi, salvo che il rapporto non trovi la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto sociale o da una deliberazione della società”. In conclusione, attenzione alla prescrizione che eccepite voi soci esposti all’azione di regresso, l’azione si prescrive in 10 anni e non in 5!

Emiliano De Luise

Emiliano De Luise è uno studente della facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II che ha di recente conseguito la sua laurea con votazione 110 e lode con plauso della commissione/110. Appassionatosi a diversi settori del diritto commerciale, tra cui IP, M&A e Capital Markets, auspica ora una carriera nell'avvocatura d'affari.

Lascia un commento