martedì, Aprile 16, 2024
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Biotestamento: il parere del Consiglio di Stato sulle Disposizioni anticipate di trattamento

Il Consiglio di Stato in Commissione speciale si è pronunciato sul biotestamento. I giudici di Palazzo Spada hanno espresso il proprio parere [2] in materia, dopo aver valutato i quesiti provenienti dal Ministero della salute in materia di Disposizioni anticipate di trattamento, con particolare riferimento all’istituzione della banca dati nazionale. Oggetto specifico dell’esame del Consiglio di Stato è stata la possibilità di istituire la banca dei dati nazionale disciplinata dal comma 418 dell’articolo 1 facente parte della Legge di bilancio n.205 del 2017.
Prima di analizzare la risposta del Consiglio di Stato è bene, in realtà, concentrarsi sul significato di biotestamento e sulle modalità di introduzione nel nostro ordinamento. Il testamento biologico, o biotestamento, rappresenta un documento legale redatto da un soggetto, cosciente e capace di intendere e volere, con lo scopo di specificare, in anticipo, i trattamenti sanitari da intraprendere nell’eventualità di una grave malattia o incapacità. Queste ultime, però, per essere considerate tali devono creare un’impossibilità concreta di comunicare direttamente con familiari o medici. Nella legislazione italiana[1] tale ipotesi normativa viene chiamata dichiarazione anticipata di trattamento (DAT). La norma è stata approvata in Senato, con 180 voti favorevoli il 14 dicembre 2017, ed è entrata in vigore il 31 gennaio 2018. La legislazione in materia, in vero, si articola in 7 punti. La struttura normativa, però, si regge su tre elementi fondamentali: La responsabilità medica, la regolamentazione disposta per minori ed incapaci e, in ultimo, l’accanimento terapeutico. Tale ultimo elemento, in realtà, richiama la Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT).

La responsabilità medica è stato il punto più dibattuto. Capire la posizione del medico e, consequenzialmente, rappresentarne le responsabilità è stato l’elemento di più difficile costruzione. La nuova normativa impone il dovere al medico di rispettare la volontà del paziente. Quest’ultimo è l’unico in diritto di scegliere se rifiutare od interrompere un trattamento senza incorrere in alcuna responsabilità civile o penale. Tale normativa è in vigore anche per le cliniche cattoliche. In queste ultime, però, è integra la possibilità per il medico di dichiararsi obiettore di coscienza. Nell’ipotesi, invece, che il soggetto sia minore od incapace si è strutturata una soluzione ad hoc. In questo caso, difatti, il consenso informato viene espresso dal soggetto in capo al quale ricade la responsabilità genitoriale, o dal tutore oppure dall’amministratore di sostegno. I minori od incapaci devono essere informati per esprimere la propria volontà. Tale passaggio, inoltre, costituisce un elemento necessario per valorizzare la capacità di comprensione e di decisione di tutti i soggetti coinvolti. Ultimo snodo è quello che ricomprende la materia dell’“accanimento terapeutico”. La legge garantisce al paziente il diritto all’abbandono delle terapie. Ogni soggetto, una volta informato, può decidere se abbandonare o meno le cure. E’ innegabile il collegamento tra tale materia e quella della Dichiarazione anticipata di trattamento (Dat). Questo è il punto che ha maggiormente fatto discutere l’opinione pubblica. La legge regola il diritto, concesso a tutti i maggiorenni in grado di intendere e volere, di lasciare disposizioni sulle cure in caso di un’ipotetica e futura incapacità di autodeterminazione. Tali dichiarazioni sono vincolanti per il personale sanitario, e possono essere redatte sia in forma scritta oppure sotto forma di videoregistrazione, nell’ipotesi in cui il paziente sia impossibilitato a scrivere. Nel documento, inoltre, è possibile indicare una persona di fiducia che rappresenti il paziente. La nuova normativa fa delle Dat documenti flessibili: esse possono essere rinnovate, modificate od interrotte in qualsiasi momento. Il medico, poi, laddove ritenga le volontà descritte dalle “Dat” incongrue, laddove sia cambiata la volontà del soggetto sottoscrivente, oppure quando siano sopraggiunte nuove cure dopo la compilazione del documento.

Il parere del Consiglio di Stato si sviluppa proprio intorno il Dat. Con una nota, il Consiglio, fa sapere che con le Disposizioni anticipate di trattamento “ciascun individuo, nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, può decidere “ora per allora” su eventuali trattamenti sanitari che potrebbero riguardarlo e sui quali in futuro non sarà in condizione di prestare il consenso; ciò avviene manifestando la propria volontà mediante la redazione di un atto specificamente previsto”.
Oggetto specifico del parere richiesto, però, è la creazione della “Banca dati nazionale” prevista dalla legge n. 219 del 2017. Con tale legge, si ricorda, sono state introdotte le Dat. Il Consiglio ha ritenuto precisare che la banca deve contenere, se richiesto dall’interessato, una copia della Dat, l’indicazione del fiduciario, o l’indicazione della loro reperibilità. Tale precisazione trova la sua ratio nella “circolazione nazionale delle informazioni“. Difatti le relative informazioni possono essere conosciute sull’intero territorio nazionale. Il registro nazionale è messo a disposizione anche per chi non è iscritto al Servizio Sanitario nazionale.

Per quel che riguarda il “nessun vincolo delle Dat“, il Consiglio osserva che tale condizione è necessaria in quanto l’interessato “deve poter scegliere di limitare, queste dichiarazioni, solo a patologie particolari, oppure, al contrario, estenderle a qualsiasi tipo di malattia ipotizzabile”. Il Ministero della salute, invece, deve essere l’unico responsabile della creazione di un “modulo-tipo” capace di facilitare la sottoscrizione delle Dat da parte del cittadino. Il compito del Ministero è fondamentale. Visto che le Disposizioni anticipate di trattamento hanno l’obbligo di orientare l’attività sanitaria, è necessario che si cristallizzi la forma con cui si esplica la volontà del dichiarante. Complessa è la posizione del fiduciario. Il Consiglio, nel parere, ha specificato che quest’ultimo può accedere alle Dat solo se in carica.
In chiusura il parere riporta il pensiero del Consiglio riguardo il trattamento dei dati. La delicatezza della materia impone alla norma uno sviluppo controllato e incardinato nel rispetto della persona, della sua privacy e della divulgazione dei suoi dati personali. Tale ragionamento preannuncia la creazione di ” efficaci e costanti strumenti di monitoraggio del funzionamento della norma“. Per il Consiglio è importante avere gli strumenti idonei per perseguire gli obiettivi fissati dal legislatore.
La legislazione riguardante il biotestamento, raggiungendo anche il parere favorevole del Consiglio di Stato, si fa sempre più spazio all’interno della nostra struttura normativa. Sistemati i punti fondamenti, ora, è necessario che il legislatore fissi gli strumenti da utilizzare per concretizzare tale istituto.

 

[1] legge n.219 del 2017

[2] Consiglio di Stato, parere del 31 luglio 2018, n. 1991.

Mirella Astarita

Mirella Astarita nasce a Nocera Inferiore nel 1993. Dopo la maturità classica prosegue i suoi studi presso la facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo Federiciano. Amante fin da piccola della letteratura e dei mondi a cui dà accesso, crescendo impara a guardare e raccontare con occhio critico ciò che la circonda. Le piace viaggiare, conoscere posti nuovi, sentire le loro storie ed immaginare come possa essere vivere lì. Di indole curiosa lascia poche cose al caso. La sua passione verso il diritto amministrativo nasce seguendo i primi corsi di questa materia. Attenta all’incidenza che ha questa sfera del diritto nei rapporti giuridici, le piace sviscerare fino in fondo i suoi problemi ed i punti di forza. Attualmente è impegnata nella stesura di una tesi di diritto amministrativo comparato, riguardante i sistemi di sicurezza.

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