giovedì, Aprile 18, 2024
Labourdì

Contratto a termine stipulato ex d.lgs. 368/2001 – Legittimo in assenza della prova che il lavoratore sia stato adibito alla mansione per cui era stato assunto

Il d.lgs. 368/2001 [1] ha ad oggetto la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato.
Tale normativa prevede, pertanto, che l’assunzione di un nuovo lavoratore debba essere sempre giustificata dall’esistenza di esigenze di natura produttiva o organizzativa.
è necessario che il datore di lavoro che intende assumere nuovi soggetti definisca dettagliatamente  le mansioni e l’ambito di utilizzo della stessa.

Recentemente la Cassazione Civile[2] ha dovuto pronunciarsi in materia contrattualistica circa la legittimità di un contratto a termine, stipulato in vigenza del d.lgs. 368/2001, indipendentemente dalla prova che il soggetto reclutato fosse stato effettivamente utilizzato per l’esigenza di assunzione palesata all’atto della stipula.
Il lavoratore ricorrente lamentava l’eccessiva genericità della causale dell’assunzione, non idonea a identificare le motivazioni che avevano determinato la sua assunzione a termine per far fronte alla nuova mansione.
Il caso in concreto concerneva, infatti, la motivazione fornita da una società attiva nel settore della cantieristica navale, per legittimare una nuova commessa.

Il giudice di primo grado aveva di fatto riconosciuto la pretesa manifestata dal lavoratore.
Quest’ultimo, inquadrando la motivazione come requisito fondamentale della stipula di un contratto a tempo determinato, lamentava nell’ipotesi in giudizio la specificità richiesta per la sua idoneità.
La corte d’appello ha completamente ribaltato l’excursus seguito dal giudice di primo grado accettando l’impugnazione presentata dalla società navale.

La questione è stata sottoposta pertanto alla Corte di Cassazione.
L’importanza di tale pronuncia risiede nella scelta di non attribuire rilievo alle numerose modifiche che,nel corso del rapporto di lavoro, erano state apportate alle mansioni per cui il lavoratore era stato assunto.
La pronuncia riconosce  l’idoneità del contratto a termine stipulato tra la società e il ricorrente, non essendovi vizi né su di un piano formale né tanto meno su quello sostanziale.
Per la sentenza in esame dunque, la motivazione allegata all’atto di assunzione, è idonea a evidenziare che il ricorrente era stato assunto con mansioni necessarie a far fronte alla nuova commessa. Tale circostanza la rende chiara e valida sotto il profilo della specificità richiesta dal dlgs 368/2001.

Fonti:

1. D.lgs 368/2001 attuativo della Direttiva 1999/70/CE – recentemente modificato dalla legge n.92 del 2012
2. Cass. Civile Sez. Lavoro – Ordinanza n. 30860 del 22 dicembre 2017

Serena Zizzari

Serena Zizzari é nata a Caserta il 12/03/1993. Ha perseguito i suoi studi universitari presso la Facoltà Federico II di Napoli dove, in data 12/07/2016, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con votazione 110 e lode. Ha vissuto un' esperienza di studio all'estero attraverso il progetto Erasmus nella città di Siviglia. Praticante avvocato, attualmente frequenta un corso privato di preparazione al concorso in Magistratura e il primo anno della Scuola di specializzazione delle Professioni legali.

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