giovedì, Marzo 28, 2024
Labourdì

Corte UE: personale volo vince contro Ryanair

Nel rispondere al rinvio pregiudiziale del tribunale belga di Mons, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha segnato un momento determinante in materia di controversie di lavoro nel settore del trasporto aereo low cost.

Il caso (sentenza CGUE 14 settembre 2017)

La compagnia aerea irlandese Ryanair ha, nel corso degli anni, assunto personale tramite un’impresa specializzata di reclutamento del personale di bordo, la Crewlink, che tra il 2009 e il 2011 ha assunto cittadini portoghesi, spagnoli e belgi, divenuti poi dipendenti Ryanair in qualità di hostess e steward. Avendo entrambe le società sede legale in Irlanda, i contratti di lavoro sono stati disciplinati dal diritto irlandese, nonostante nel contratto fosse indicato come luogo d’assunzione l’aeroporto belga di Charleroi ed, effettivamente, la base operativa dei dipendenti fosse lì situata, iniziando e terminando la giornata lavorativa in Belgio.

Sei dipendenti della compagnia irlandese hanno adito il giudice belga in merito ad una controversia di lavoro, ritenendo competente quel giudice piuttosto che l’autorità giurisdizionale irlandese.

La Cour du travail de Mons, in seguito al rilievo dell’incompetenza da parte di Ryanair, ha adito la Corte di Giustizia UE tramite lo strumento del rinvio pregiudiziale, con cui i giudici degli stati membri possono rivolgersi alla Corte per interrogarla sull’interpretazione o sulla validità del diritto europeo nell’ambito di una causa pendente.

Oggetto del rinvio da parte della Corte belga era l’interpretazione da dare, nel Regolamento dell’Unione concernente la competenza giurisdizionale delle decisioni in materia civile e commerciale, alla nozione di “luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività” e sulla possibile equiparazione di tale nozione a quella di “base di servizio”. L’art. 19 del regolamento (CE) n. 44/2001 nella sezione “Competenza in materia di contratti individuali di lavoro” stabilisce che il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

  1.  davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o
  2. in un altro Stato membro
    a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell’ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente,
    b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d’attività presso la quale è stato assunto.

Una parziale risposta era già stata data lo scorso aprile dall’avvocato generale della Corte UE e la conferma è arrivata lo scorso 14 settembre: nelle controversie di lavoro i dipendenti Ryanair basati a Charleroi possono adire il giudice belga, nonostante il contratto sia sottoposto alle norme del diritto irlandese. La Corte ha, infatti, stabilito che la compagnia non può imporre la legislazione irlandese ai dipendenti basati in altri stati membri poiché i lavoratori godono “della facoltà di adire il giudice del luogo a partire dal quale adempiono alla parte sostanziale dei loro obblighi nei confronti del datore di lavoro”.

La Corte fonda la sua decisione su un assunto determinante: nelle controversie in materia di contratti di lavoro, le norme europee sulla competenza hanno lo scopo di tutelare il contraente più debole e, dunque, consentono al lavoratore di adire il giudice che ritiene maggiormente vicino ai suoi interessi. P
Per determinare poi la nozione di “luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività”, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, bisogna tener conto del luogo in cui il lavoratore svolge la maggior parte della propria prestazione lavorativa e che nel trasporto aereo deve essere determinato tenendo conto:

  • in quale Stato membro si trovi il luogo a partire dal quale il lavoratore effettua le sue missioni di trasporto
  • luogo in cui ritorna dopo le sue missioni e riceve le istruzioni
  • luogo in cui si trovano gli strumenti lavorativi
  • luogo in cui sono stazionati gli aeromobili a bordo dei quali l’attività viene svolta abitualmente

In merito al concetto di “base di servizio” solo nell’ipotesi in cui determinate domande presentassero nessi più stretti con un luogo diverso da quello della base di servizio verrebbe meno la rilevanza di quest’ultima per individuare il “luogo a partire dal quale i lavoratori svolgono abitualmente la propria attività”.

Subito dopo la pronuncia della Corte, che non risolve la controversia principale in quanto spetta al giudice nazionale definirla adeguandosi a quanto stabilito dalla Corte, Ryanair ha dichiarato che la decisione non avrebbe avuto ripercussioni significative, non essendo per la stessa compagnia rilevante la scelta da parte dei lavoratori dell’autorità giurisdizionale da adire. La pronuncia rappresenta, però, una vittoria per i lavoratori che potranno adire il giudice più vicino ai propri interessi e, date le molteplici proteste dovute ai ritmi di lavoro e a stipendi eccessivamente bassi, rappresenta un primo passo verso successive rivendicazioni volte ad una più equa e giusta disciplina contrattuale a favore dei dipendenti.

 

Anna Giusti

Anna Giusti studia Giurisprudenza presso l'Università di Napoli Federico II. Attualmente svolge un tirocinio presso il Consolato Generale degli Stati Uniti di Napoli. La collaborazione con Ius in itinere nasce dalla volontà di coniugare la sua grande passione per la scrittura al percorso di studi. Collaborare per l'area di diritto internazionale le permette di approfondire le tematiche che hanno da sempre suscitato maggiore interesse in lei, ovvero il diritto internazionale penale, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti umani, il diritto dell'Unione Europea. Appassionata di viaggi, culture e letterature straniere, si è da sempre dedicata allo studio dell'inglese e del francese.

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