giovedì, Aprile 18, 2024
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Crumiraggio e picchettaggio, tra diritti ed illiceità

Nel linguaggio comune, col termine picchetto si designa il lavoratore scioperante che staziona all’ingresso del luogo di lavoro(tradizionalmente la fabbrica)per convincere i colleghi a partecipare allo sciopero indetto, mentre col termine crumiro  s’indica il lavoratore che decide di non aderire allo sciopero e di svolgere egualmente la prestazione lavorativa.

Se il picchettaggio ed il crumiraggio, in linea di principio, configurano comportamenti collettivi leciti e garantiti ai sensi del combinato disposto degli articoli 39, 1° comma, e 40 Cost.(i base ai quali è garantito il diritto dei singoli a partecipare, come a non partecipare, a scioperi e ad altre forme di lotta sindacale), tuttavia è necessario qualificare le condotte abusive poste in essere dai lavoratori, o i comportamenti che potrebbero celare intenti antisindacali del datore di lavoro.

Partendo dal picchettaggio, si può dire che esso, storicamente, si sostanzia in un raggruppamento più o meno folto di lavoratori nei pressi dei cancelli o degli ingressi dell’azienda, allo scopo di persuadere coloro che non hanno aderito alla mobilitazione a non espletare le mansioni richieste dal datore di lavoro: se il picchettaggio pacifico si concretizza in una stimolante opera di convincimento e dissuasione, e riceve un’ulteriore copertura costituzionale dall’articolo 21, 1° comma, Cost. sulla libertà di espressione, la lotta sindacale che sfoci in comportamenti minacciosi o violenti(resistenza passiva tramite la cosiddetta barriera umana per impedire l’accesso all’azienda, percosse, ecc.)risulta sanzionata dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria.

Il problema che si pone nell’attività di repressione del picchettaggio illegale, è quello di stabilire in concreto quali siano le condotte di confine da ricondurre a fattispecie abusive: in particolare, con una sentenza da ritenersi oramai risalente(in quanto è stato soppresso l’ufficio della Pretura), la Pretura di Milano nel 1988 si è interrogata sul carattere lecito o illecito dell’introduzione nella composizione del picchetto di un cane di razza dobermann; la decisione del Giudice ha proteso per la qualificazione dell’immissione volontaria dell’animale nella manifestazione sindacale come forma d’intimidazione, penalmente perseguibile.

Un particolare tipo di picchettaggio è il blocco delle merci, durante il quale i lavoratori coinvolti nel picchetto esercitano un’attività positiva tendente a non far fuoriuscire le merci dalla fabbrica, in quanto un’azienda che ne avesse già immagazzinate a sufficienza potrebbe soddisfare la domanda della clientela: anche in questo caso, i mezzi di lotta possono trascendere in comportamenti penalmente rilevanti.

Per quanto riguarda il crumiraggio, invece, occorre distinguere due ipotesi: il crumiraggio diretto ed il crumiraggio indiretto.

Per crumiraggio diretto s’intende, culturalmente e giuridicamente, l’attività posta in essere dai lavoratori che non intendono scioperare: le istanze di costoro vanno confrontate, su un piano spesso di conflitto, con quelle dei lavoratori che decidono di esercitare il loro diritto all’autotutela collettiva.

Il crumiraggio indiretto, al contrario, è totalmente riconducibile al datore di lavoro: esso si verifica quando il datore di lavoro decide di sopperire all’assenza di prestazione lavorativa esigibile, a causa della partecipazione allo sciopero, attraverso l’impiego di ulteriori lavoratori; a tal proposito, il crumiraggio indiretto si suddivide in interno, quando vengono utilizzati provvisoriamente dipendenti adibiti ad altre mansioni, ed esterno, quando vengono assunti transitoriamente lavoratori(con modalità contrattuali diversificate)in sostituzione di quelli scioperanti.

La giurisprudenza di legittimità si è interrogata sul carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che attui il crumiraggio indiretto interno: la Corte Costituzionale, con sentenza n.125 del 23/7/1980, e la Corte di Cassazione, con sentenze nn.26368 del 16/12/2009 e 14157 del 6/8/2012 hanno reputato generalmente legittimo il comportamento del datore di lavoro che, tramite l’impiego di dipendenti preposti a lavori differenti, tenti di “limitare gli effetti negativi dell’astensione dal lavoro sulla situazione economica dell’azienda”, con il vincolo del rispetto degli articoli 2103 c.c. e 13 Statuto dei lavoratori sul demansionamento, anche alla luce delle modifiche intervenute sull’articolo 2103 con d.lgs. n.81/2015; la medesima Corte di Cassazione, tuttavia, con sentenza n.15782 del 19/7/2011, ha ammesso che possano essere impiegati lavoratori con qualifica superiore per la sostituzione di dipendenti adibiti a mansioni inferiori, a condizione che la sostituzione non avvenga in violazione di norme di legge o contratto collettivo ed integri uno spostamento “eccezionale, marginale e rispondente a specifiche ed obiettive esigenze aziendali”.

Certamente antisindacale è invece la condotta del datore di lavoro che, per attenuare le conseguenze negative dell’astensione dal lavoro, ricorra all’assunzione di nuovi dipendenti tramite contratti di lavoro a tempo determinato o di somministrazione di manodopera: il legislatore, infatti, agli articoli 20, 1° comma, lettera a), e 32, 1° comma, lettera a) del d.lgs. n.81/2015 ha posto il divieto d’instaurare i suddetti rapporti di lavoro subordinato “per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero”.

Rossella Giuliano

Rossella Giuliano nasce a Napoli nel 1994. Dopo aver conseguito la maturità classica nel 2012, inaspettatamente, interessata alle implicazioni giuridiche della criminologia, decide d'iscriversi al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Ateneo Federico II: durante il percorso accademico, si appassiona a tutto ciò che gravita attorno all'universo giuridico; volendo coniugare la sua passione per la cultura tedesca con la propensione per la tutela dei soggetti svantaggiati, sta attualmente redigendo una tesi sulle influenze del regime dell'orario di lavoro sulle politiche di tutela dell'occupazione nel diritto italiano e tedesco. Suoi ambiti d'interesse sono le lingue, letterature e culture straniere, i cani, la musica, la cinematografia.

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