giovedì, Marzo 28, 2024
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Danni all’immobile condominiale: la franchigia, chi la paga?

IL CASO: Nel condominio X si è verificato un danno da infiltrazioni dal lastrico solare verso un’unità immobiliare.

L’amministratore ha denunciato il sinistro alla compagnia assicuratrice, la quale ha valutato il danno come rientrante tra quelli risarcibili e si è quindi aperta la fase di liquidazione del danno.

Il risarcimento riconosciuto dall’assicurazione ammontava a € 1000, dopo il sopralluogo effettuato da un perito incaricato dalla stessa compagnia.

La polizia che assicura il fabbricato condominiale, alla voce: sezione danni d’acqua, prevede una franchigia[1] di €250.

Dunque, l’assicurazione provvede a liquidare il danno nella misura di €750

Il condomino danneggiato ha preso la somma specificando, tramite raccomanda inviata dal suo legale di fiducia, che la tratteneva a titolo di acconto sulla maggior somma riconosciuta come risarcimento dalla compagnia assicuratrice.

Dunque, la domanda è: la somma della franchigia è persa, ovvero deve essere liquidata dal condominio a favore del danneggiato?

Il condomino che richiede la somma ha ragione: egli ha diritto al risarcimento integrale del danno subito (con defalcamento della propria quota in quanto comproprietario)[2] ed è dunque il condominio ad assumersi tale onere economico.

Questo perché il contratto di assicurazione è un contratto grazie al quale l’assicurato, dietro il pagamento di un premio, si vede indennizzato dalla compagnia per i danni che dovessero derivare da specifici eventi (sinistri) previsti dal contratto stesso.[3]

Difatti, l’assicurazione per la responsabilità civile per danni circolazione dei veicoli copre l’assicurato rispetto ai risarcimenti, ma la colpa del sinistro resta sempre in capo al suddetto assicurato.

Lo stesso discorso riguarda il danno da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare: il fatto che l’assicurazione intervenga per tenere indenne da conseguenze economiche il custode del bene non vuol dire che quest’ultimo sia esente da responsabilità.

L’esistenza di una franchigia non fa venire meno il dovere da parte del custode del bene di risarcire al danneggiato l’intero pregiudizio subito.[4]

Chiaramente può accadere che la parte che subisce il danno possa ritenere sufficiente la somma liquidata, ma nel caso sopra analizzato le cose sono andate diversamente.

Dunque, obbligo dell’amministratore (se non vi sono contestazioni in merito alla quantificazione del danno) dovrà provvedere a ripartire il danno tra tutti i condòmini, sottraendo dalla somma dovuta la quota parte del danneggiato quale comproprietario del lastrico solare.

A cura di Andrea Domenico D’Urzo

[1] www.mioassicuratore.itvedi: Massimale, franchigia e scoperto di polizza

[2] Art. 1123 c.c

[3] Art. 1882 c.c

[4] hwww.condominioweb.com/

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