giovedì, Marzo 28, 2024
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Decentramento amministrativo. Spunti di comparazione Italia – Francia

Il decentramento amministrativo si sostanzia nella dislocazione dei poteri tra i diversi poteri dell’organizzazione pubblica al fine di avvicinare l’amministrazione dello Stato alle esigenze della collettività sulla base dell’ente più vicino a questi. Il decentramento amministrativo italiano è enunciato dall’art. 5 Cost. che prescrive: “la Repubblica italiana, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali e attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenza dell’autonomia e del decentramento”. Il decentramento amministrativo si distingue in: d.a. burocratico che prevede il trasferimento di competenze da organi centrali ad organi periferici ed il d.a. autarchico che prevede, invece, il trasferimento di compiti pubblici ad enti territoriali separati dallo Stato. Il d.a. per servizio, inoltre, prevede il trasferimento di compiti specializzati ad enti non territoriali separati dallo Stato (si pensi qui ad enti pubblici o aziende). La politica di decentramento italiana ha inizio con l’obiettivo della semplificazione dell’attività amministrativa (e precisamente con la legge Bassanini del 1997 attuata poi con un decreto legislativo dell’anno seguente che ha realizzato il conferimento di determinati compiti quali ad esempio quelli rientranti nella materia di territorio ambiente ed infrastrutture, polizia amministrativa regionale e locale, sviluppo economico e delle attività produttive ad enti locali).

Grande  rilevanza è attribuita ai Comuni a cui spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale in settori come i servizi alla persona e lo sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze. Ciò è quanto si rinviene dal TUEL, d.lgs. 267/2000 all’art. 13  sulla base di quanto contenuto nell’articolo 118 Cost. che rinviene nei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza la base per l’attribuzione delle funzioni amministrative ai Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni e Stato. L’articolo 118 Cost., inoltre, distingue tra le funzioni attribuite ai Comuni e quelle conferite a Provincie, Città metropolitane, Regioni e Stato. Facendo riferimento alle prime quali alla caratteristica della presunzione di competenza dei Comuni in quanto ad essi attribuiti dalla Costituzione stessa, che però potrebbero essere conferite al altri enti, motivo per cui il dettato costituzionale utilizza tale espressione. Si precisa che è la legge a conferire tali funzioni. La ratio per cui il Comune è il nuovo centro del sistema amministrativo risiede nella prospettiva secondo cui è il soggetto più vicino ai cittadini e dunque in grado di far fronte al meglio alle esigenze della collettività e a costi più contenuti (rispondendo perciò all’ottica di economia ed efficienza a cui la pubblica amministrazione mira).

Alla Provincia, invece, spettano funzioni amministrative di vaste zone provinciali che riguardino difesa del suolo, valorizzazione dell’ambiente, prevenzione delle calamità; caccia e pesca; smaltimento dei rifiuti provinciali; valorizzazione di risorse idriche ed energetiche;  valorizzazione di beni culturali; servizi sanitari e profilassi pubblica; ecc. È stabilito inoltre un dovere di collaborazione tra Comuni e Provincie volto a promuovere e coordinare attività, nonché realizzare opere di interesse provinciale ne settore economico, turistico, commerciale, culturale e sportivo. Così come stabilito dall’art. 19 del d.lgs. 267/2000.

Per analizzare la disciplina del decentramento amministrativo francese è preliminarmente necessario distinguere tra décentralisation e déconcentration. Inoltre è necessario tener presente che nonostante gli organismi amministrativi non optino mai completamente per l’accentramento amministrativo o il decentramento ma si sforzino di trovare un bilanciamento tra le due formule, la Francia ha da sempre adottato una tendenza all’accentramento; tendenza che ha dovuto riconsiderare dagli anni 90 del Novecento.

Il concetto di décentralisation mira al trasferimento dei poteri decisionali e competenze amministrative dallo Stato verso entità locali distinte da questo. La critica principale mossa a tale percorso risiede nel dovere di trasferire a tali autonomie locali le risorse necessarie al loro funzionamento. La décentralisation sta ad indicare il fatto di trasferire la competenza a personnes morales (cioè enti dotati di personalità giuridica) creati a tale scopo volti a fornire le collettività territoriali delle competenze proprie distinte da quelle dello Stato.

La déconcentration, nozione che in questa sede interessa, mira a migliorare l’efficacia dell’azione dello stato delegando alcune attribuzioni ai funzionari locali. Il decentramento in Francia è una tecnica delle amministrazioni che consiste nel distribuire gli agenti e le competenze da un’amministrazione centrale verso i suoi servizi decentralizzati; mira al trasferimento di competenze all’interno dello Stato che non implica dunque la creazione di personnes morales. Il percorso di decentramento della amministrazione è avvenuto in seguito alla modifica costituzionale del 2003 dell’articolo 1 della legge fondamentale francese, che però ha conservato, così come previsto anche in Italia, la caratteristica di essere una Repubblica unica ed indivisibile. Come in Italia, anche in Francia la déconcentration si fonda sul principio di sussidiarietà, così come introdotto dalla legge di revisione costituzionale all’articolo 72, allinéa 2 della Costituzione francese, che prescrive che le collettività territoriali hanno una predisposizione, “vocation”, a decidere per l’insieme delle competenze che possono essere adottate al meglio al loro livello. I servizi delle amministrazioni civili dello Stato sono organizzati in tre tipi di circoscrizioni territoriali: regionali, dipartimentali e d’arrondissement.

Rossella Santonicola

Rossella Santonicola, nasce a Napoli nel 1994, é studentessa di giurisprudenza dell'ateneo federiciano attualmente iscritta al suo ultimo anno. Conseguita la maturità classica, ad indirizzo linguistico a Nocera inferiore (provincia di Salerno), città dove vive fin dalla nascita, segue poi la sua passione per lo studio del diritto. L'ammirazione per il diritto e per le lingue e culture europee la portano a studiare per un semestre diritto e Amministrazione delle Imprese all'Università cattolica di Pamplona (Spagna), grazie alla vincita di una borsa del progetto europeo ‘Erasmus’. Questa esperienza le apre nuovi orizzonti fino a farle sviluppare propensione per le materie che riguardano la Pubblica Amministrazione e la comparazione tra ordinamenti giuridici, che la conduce ad uno studio critico e ragionato del diritto. A conclusione del suo percorso universitario è attualmente impegnata a scrivere la tesi in diritto amministrativo comparato dal titolo "La prevenzione e il contrasto della corruzione. Prospettive di diritto comparato tra Italia e Francia". Da sempre amante della lettura, nel tempo libero si dedica a classici e romanzi. Ama viaggiare, scoprire posti nuovi, conoscere nuove culture e relazionarsi con persone sempre diverse. email: rossella.santonicola@iusinitinere.it

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