giovedì, Marzo 28, 2024
Diritto e Impresa

I patti parasociali nelle Spa quotate e non

Cosa si intende con l’espressione patti parasociali?

La dizione è da ritenersi riferita a quegli accordi di natura extra contrattuale, che vincolano i soli soci contraenti . (1)
Non hanno effetti nei confronti dei soci futuri, infatti, in quanto sono essenzialmente volti “alla stabilizzazione degli assetti proprietari e al solo governo della società”.
Gli articoli che disciplinano l’istituto in esame sono l’art 2341-bis e 2341-ter cc, fatta eccezione per le società per azioni quotate, la cui regolamentazione è prevista dall’art. 122 e 123 del Testo Unico della Finanza. (2)
La differenza sostanziale tra società quotate e non sta sia nei termini di durata dei patti parasociali, in quanto primi hanno una durata di tre anni, mentre i secondi di cinque.
La seconda differenza è sul piano della pubblicità.
Le società quotate infatti prevedono che la stipula dei patti venga comunicata alla Consob entro 5 giorni dalla redazione del contratto e depositato nel registro delle imprese entro e non oltre 15 giorni.
Le società non quotate godono di un regime di pubblicità ridotto, basato sul fatto che occorre un semplice deposito del verbale costitutivo del patto presso il registro delle imprese competente in base alla sede della società stessa.
I più rilevanti tra i patti parasociali sono:
“il sindacato di blocco ed il sindacato di voto”.
Esaminiamoli (3) nello specifico.
Il sindacato di blocco consiste nella predisposizione ex ante di vincoli limitativi di un eventuale trasferimento e/o acquisto di azioni o di strumenti finanziari. La ragione di questo è lasciare inalterata la compagine sociale, cioè il nocciolo duro di cui è costituita ab origine la società. Va tenuto in considerazione che tale sindacato deve essere limitato nel tempo, onde evitare la cd. prigionia del socio, ed, inoltre, deve rispondere ad un’apprezzabile interesse di una delle parti.
Il sindacato di voto, invece, consiste nella predisposizione preventiva del modus votandi, così facendo si crea un gruppo di comando, che indirizza l’attività dell’intera società e condiziona le nomine dei membri del Cda. Possono avere carattere occasionale o permanente, in tale ultimo caso possono essere a tempo determinato o indeterminato. Hanno efficacia meramente obbligatoria, poiché l’eventuale azione difforme nelle procedure di voto da parte di uno dei sottoscrittori del patto, non ne comporta l’invalidità ma determina un vero e proprio obbligo di risarcimento del danno da parte dell’inadempiente socio verso gli altri soci.
Tale patto ha natura extra contrattuale perché è redatto al di fuori dell’atto costitutivo stesso, sono però legati allo stesso tramite un collegamento unilaterale, dato che le vicende contrattuali condizionano l’andamento del patto parasociale. Non può dirsi l’inverso, infatti, quanto accade per mezzo degli accordi sociali non vincola il contratto, che è totalmente indifferente ad essi. (4)
C’è una forma specifica per redigere tali patti?
Sicuramente no!
Non esiste una forma tipica, possono essere stipulati anche per facta concludentia.
Natura sociale o parasociale? Interroghiamoci! Quale teoria seguire?
La teoria (5) formalistica ci spinge a considerare che, essendo il patto un documento estraneo all’atto costitutivo e allo statuto, ha natura parasociale; se accadesse il contrario, la sua natura sarebbe sociale.
La teoria soggettiva invece fa leva sulla volontà delle parti, se esse vogliono dare al patto un valore di vincolo interno, sarà considerato patto parasociale; altrimenti se vincolerà anche i soci futuri, andrà considerato patto sociale.
La teoria oggettiva, invece, risultante quella prevalente ad oggi, sia in dottrina che in giurisprudenza, ritiene che bisogna considerare l’efficacia che i soci vogliono dare al patto, ossia se intendono far sì che vincolino tutti i soci o solo determinate categorie.
1) Si consideri che la dizione “patto parasociale” è stata introdotta nel codice civile con la riforma del 2003 in materia di diritto societario.
2) L. Genghini e P. Simonetti, Le società di capitali e le cooperative, pp. 65 e ss, 2015
3) Dalla lettura dell’art. 1382 cc si desume che per render maggiormente gravante il dovere di adempiere, per il socio inadempiente è prevista una penale.
4) Si legga in merito anche Cass novembre 2001, n.14629.
5) Cass 23 novembre 2001, n.14865, in Società, 2002, 431.

Dott.ssa Angiola Giovanna Modano

Angiola Giovanna Modano nasce ad Avellino il 24 giugno del 1993 e in un piccolo paesino della stessa provincia risiede ancor oggi insieme alla sua famiglia, a cui è molto legata. Dopo aver frequentato il liceo classico "Aeclanum" conseguendo il diploma con una valutazione di 100/100, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'ateneo di Napoli "Federico II". Si è laureata il 6 luglio 2017, in soli 4 anni e una sessione con il massimo dei voti, discutendo una tesi in diritto amministrativo. Appassionata di più branche del diritto, di cui si ritiene esser totalmente affascinata, ha deciso di inseguire il suo sogno: il percorso notarile. Ancor prima di ultimare il suo iter di studi ha infatti iniziato il tirocinio notarile nel distretto di Avellino, affiancando già oggi, nonostante la mano inesperta, il proprio notaio nella stesura di atti.

Lascia un commento