mercoledì, Aprile 17, 2024
Diritto e Impresa

Patti parasociali – I sindacati di blocco

A cura di Lorenzo Filippo Grampa (Bocconi Advocacy & litigation) 

Nel novero dei patti parasociali, di fondamentale importanza sono i sindacati di blocco, accordi tra tutti o parte dei soci di una società per azioni con cui questi accettano l’imposizione di alcuni vincoli al regime di circolazione delle azioni possedute.

In particolare,  i sindacati di blocco si concretizzano nel divieto, per ogni membro del patto, di vendere tutte o parte delle proprie azioni senza il consenso degli altri paciscenti. Spesso si accompagnano ad ulteriori accordi intesi a disciplinare il voto, ma possono anche avere ad oggetto esclusivo il trasferimento azionario.

Attraverso questi accordi solitamente si assume l’obbligo di non alienare la propria partecipazione se non in seguito a determinate procedure, permettendo così una cristallizzazione del gruppo di comando, nonché una stabilizzazione degli assetti proprietari o della governance societaria.

L’obbiettivo che i pattisti si prefiggono di realizzare è quello di evitare che i titoli partecipativi siano posseduti da soggetti non graditi, o di evitare che gli altri partecipanti al patto escano dalla società. In quest’ultimo caso, il patto è stipulato affinché il socio, la cui partecipazione è caratterizzata da un forte intuitus personae, non lasci la società, arrecando così un pregiudizio dei pattisti oblati, i quali potrebbero risentirne, o per la figura di primaria importanza che questi ricopre nella vita societaria, o perché la sua uscita comporterebbe la perdita di una posizione di comando all’interno della compagine sociale.

Nella prassi, questi accordi sono spesso ancillari ad un sindacato di voto: tramite la cristallizzazione del controllo è infatti possibile ottenere l’ottimizzazione del valore della partecipazione sociale e il rafforzamento del sindacato di voto stesso. In mancanza di un sindacato di blocco sottostante ad uno di voto, quest’ultimo risulterebbe assai fragile, dal momento che, con un eventuale trasferimento della partecipazione, il nuovo socio diverrebbe titolare delle azioni prive del vincolo nascente dal sindacato di voto.

I sindacati di voto rientrano nella disciplina codicistica sui patti parasociali, in quanto sono stipulati al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o di governo di una spa, e pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano.

Per questo motivo si applicano ad essi le disposizioni degli art. 2341-bis che impongono ai paciscenti un limite temporale di cinque anni, e la possibilità di recedere dal patto con un preavviso di 180 giorni se questo è stipulato a tempo indeterminato, e dell’art.  2341-ter, che, all’interno delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, fissa l’obbligo di comunicare e dichiarare i patti all’apertura di ogni assemblea, pena l’impossibilità per i pattisti di esercitare il diritto di voto. Tuttavia, secondo la dottrina, nell’imporre quest’obbligo di trasparenza, il legislatore fa riferimento ai soli sindacati di voto, non già a quelli di blocco, la cui pubblicità sarebbe irrilevante ai fini della votazione in assemblea.

Secondoil dettato dell’art.1379, il divieto di alienazione stabilito per contratto ha efficacia solamente inter partes, deve essere stipulato entro convenienti limiti di tempo e deve corrispondere a un apprezzabile interesse delle parti.L’efficacia dei sindacati di blocco è quindi meramente obbligatoria e priva di effetti reali. L’esistenza di un valido contratto che vieti l’alienazione di una partecipazione non può incidere sulla validità della vendita in favore di terzi di detta partecipazione, né la società potrà rifiutare l’iscrizione nel libro dei soci al nuovo azionista. Certamente i pattisti oblati avranno diritto al risarcimento del danno da parte dell’alienante, tuttavia non saranno riusciti ad ottenere il loro obbiettivo di stabilizzazione della partecipazione. Campobasso ritiene che una misura più efficace per garantire la stabilità dell’azionariato sia quella di inserire accordi di questo tipo sotto forma di clausole dell’atto costitutivo, affinché abbiano efficacia reale nei confronti di tutti gli azionisti, presenti e futuri, in quanto conoscibili anche dai soci in fieri. Proverbio invece suggerisce l’utilizzo di differenti pattuizioni non rilevanti ai fini della disciplina codicistica, quindi non soggette ai limiti di tempo e trasparenza sopra menzionati.

Nel caso dei sindacati di blocco, l’apprezzabile interesse delle parti è evidente: è infatti meritevole di tutela l’interesse dei pattisti ad evitare la pregiudizievole uscita dalla società di un membro dell’accordo, ad esempio per garantire un sindacato di voto sottostante, o evitare il subentro di terzi non graditi. Per stabilire quale sia il conveniente limite di tempo è invece necessario ricorrere a un combinato disposto con quanto asserito dall’art. 2355-bis che, nel primo comma limita la validità di clausole statutarie che sottopongono il trasferimento delle azioni a determinate condizioni a un periodo non superiore ai cinque anni. Come affermato da Proverbio utilizzando un argomento a fortiori, è doveroso applicare questo limite anche a un “mero patto parasociale”.

I sindacati di blocco possono essere raggruppati in tre categorie: quelli che comportano l’inalienabilità assoluta della partecipazione, le clausole di prelazione e quelli che subordinano il trasferimento al placet dei paciscenti oblati. In particolare, le clausole di prelazione svolgono la duplice funzione di salvaguardare l’intuitus personae e al contempo di permettere ai soci di non dover gestire un rapporto associativo con terzi non graditi. Tramite queste clausole infatti, il pattista desideroso di alienare la propria partecipazione deve fornire agli oblati informazioni sull’acquirente e sulle condizioni di vendita, permettendo loro di verificare se il terzo ha delle caratteristiche tali da far ritenere immutato l’intuitus personae ovvero di permettere agli oblati di rendersi acquirenti secondo le medesime condizioni.Tuttavia la clausola di prelazione si rivela insufficiente qualora gli oblati non siano in grado di eguagliare i termini dell’offerta perché spropositati. Per evitare ex ante questa situazione, i paciscenti possono utilizzare una prelazione impropria, ovvero, qualora le condizioni dell’offerta siano eccessivamente onerose, oppure l’oggetto dello scambio non sia fungibile, i soci oblati avranno diritto ad acquistare la partecipazione del socio uscente, al quale sarà però riservata la facoltà di non vendere.

Nell’ambito delle società quotate, il quinto comma dell’art. 122 TUF stabilisce che ai sindacati di blocco si applica la medesima disciplina dei sindacati di voto. Il sindacato di blocco è infatti idoneo, seppur invalido, ad incidere sui rapporti organizzativi tra i soci dando luogo a comportamenti concertati. DI conseguenza i sindacati di blocco dovranno essere comunicati alla Consob, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana, depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale e comunicati alle società con azioni quotate. Si applica inoltre anche ai sindacati di blocco la regola di neutralizzazione dettata dall’art. 104-bis del TUF al fine di garantire la contendibilità del controllo, disponendo che i patti parasociali non abbiano efficacia nel periodo di adesione all’offerta.

Alla luce di quanto sopra analizzato, è possibile asserire che il sindacato di blocco, pur essendo un istituto riconosciuto e valido, soffre numerose limitazioni, sia dal punto di vista dell’efficacia che per gli onerosi obblighi imposti dal legislatore ai pattisti. È quindi preferibile, come asserito dall’autorevole dottrina, ricorrere a limitazioni statutarie alla circolazione delle azioni, o diverse pattuizioni non rilevanti ai fini della disciplina codicistica.

Bibliografia

G.F. Campobasso, Diritto Commerciale, 2, Diritto delle società, UTET Giuridica, 5.19; 8.9

F.Chiappetta, I patti parasociali nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, Riv. soc., fasc.4, 1998, pag. 988

P.Divizia, Circolazione della partecipazione sociale e limiti soggettivi di efficacia dei patti parasociali, Riv. notariato, fasc.3, 2012, pag. 615

  1. Pavone La Rosa, I patti parasociali nella nuova disciplina delle società per azioni, Giur. comm., fasc.1, 2004, pag. 0005A
  2. Proverbio, I patti parasociali, disciplina prassi e modelli contrattuali, cap. 3

Lascia un commento