mercoledì, Aprile 17, 2024
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I vantaggi del diritto di seguito

L’entrata in vigore del diritto di seguito (o droit de suite) anche in Italia è dovuta dal combinato della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale [1], con la L. 1 marzo 2002, n. 39, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea-Legge comunitaria 2001” [2], che ha portato all’emanazione del D. Lgs. n.118 del 13/2/2006 [3].

Il diritto di seguito, di natura inalienabile è riconosciuto agli autori di opere d’arte [4] [5] ed ai loro eredi e consente a questi di percepire un compenso per ogni vendita dell’opera successiva [6] alla prima cessione da parte dell’autore, il tutto fino al settantesimo anno successivo alla morte dell’ideatore. Parte della dottrina configura tale diritto come obbligazione propter rem, per altri invece costituirebbe un’obbligazione che trova la propria fattispecie costitutiva nella vendita [7]. Nello specifico, oggetto del diritto di seguito sono gli originali delle opere d’arte figurative[8] e i manoscritti, oltre che le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, purché numerate e corredate di firma e/o autorizzazione scritta dell’autore stesso. Le opere d’arte figurative, a differenza di quelle musicali o letterarie, non possono essere utilizzate e sfruttate successivamente, e vanno quindi “ad esaurirsi” tramite la vendita dell’unico esemplare che le incorpora facendo quindi sì che l’artista, venduto il pezzo originale, non potrebbe più sfruttare economicamente la sua opera, da ciò l’esigenza di tutelare tali autori garantendogli una percentuale su ogni vendita successiva della propria opera.

Ai sensi del D.lgs. n. 118 del 13/2/2006, il compenso suddetto è a carico del venditore ed è dovuto per tutte le vendite successive alla prima in cui uno dei partecipanti sia un professionista del mercato dell’arte, sia che si presenti nelle vesti di venditore, acquirente o intermediario (non si parla, quindi, di vendite tra privati). Con la sentenza del 26 febbraio 2015, causa C-41/14 [9], tuttavia, Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere deroghe al principio secondo cui il debitore è il venditore, pur essendo limitati nella scelta del diverso soggetto che, in via esclusiva o solidale con il venditore, è obbligato al pagamento dei compensi. In breve, il debitore non deve necessariamente essere il venditore, ma deve essere obbligatoriamente scelto tra i professionisti del mercato dell’arte che intervengono in qualità di venditori, acquirenti o intermediari negli atti di rivendita rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva.

Per ogni vendita soggetta al diritto di seguito deve essere redatta apposita dichiarazione da inviare, nel caso italiano, alla SIAE, ente incaricato, altresì, di incassare [10] il diritto di seguito sia per conto di tutti gli artisti nel territorio italiano, anche se ad essa non associati, sia per conto dei propri aderenti da parte delle società d’autori estere nei cui stati il diritto di seguito è stato introdotto. La dichiarazione (che può essere inviata sia in forma cartacea, tramite Modello DDS01, che per via telematica) dovrà essere presentata dal professionista operante nel mercato dell’arte (casa d’asta, commerciante, gallerista, ecc..) che abbia preso parte alla transazione, intervenendo in qualità di venditore, acquirente o intermediario, entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della vendita. Il professionista in oggetto sarà tenuto, inoltre, per un periodo di tre anni successivi alla vendita, a fornire tutte le informazioni atte ad assicurare il pagamento dei compensi sunnominati, anche tramite l’esibizione della documentazione relativa alla vendita stessa [11].

L’ammontare del compenso dovuto all’autore dell’opera figurativa (o ai di lui eredi) in forza del diritto di seguito viene calcolato in percentuale sul prezzo ottenuto per ogni vendita (al netto dell’IVA) e non può essere comunque né inferiore a € 3.000 né superiore a € 12.500. La percentuale da applicare è quella indicata dalla legge sulla base di scaglioni di valore:

  • 4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 3.000,00 e € 50.000,00;
  • 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 50.000,01 e € 200.000,00;
  • 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 200.000,01 e € 350.000,00;
  • 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 350.000,01 e € 500.000,00;
  • 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a € 500.000,00;

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare il versamento dei compensi agli aventi diritto, tali somme vengono depositati presso la S.I.A.E., dove sono tenuti a disposizione i per un periodo di cinque anni a partire dalla data a decorrere dalla quale gli stessi sono divenuti esigibili secondo quanto disposto dal regolamento. Nel caso in cui, decorso tale periodo, tali compensi non siano stati in alcun modo rivendicati, questi ultimi vengono devoluti all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti scrittori ed autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali, oltre interessi legali dalla data di percezione delle somme fino a quella del pagamento al netto della provvigione.

Ci sono, ovviamente, delle eccezioni in cui la vendita è esente dall’applicazione del diritto di seguito:

  1. Quando le vendite sono effettuate senza la partecipazione di un professionista del mercato dell’arte;
  2. Quando il venditore (professionista) abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore nei tre anni precedenti la vendita e il valore di questa non sia superiore a € 10.000;
  3. Quando il prezzo di vendita dell’opera d’arte figurativa in questione sia inferiore a € 3.000 [12].

Analizzata la situazione italiana, diamo uno sguardo al panorama europeo. Per prima cosa, bisogna evidenziare che alcuni Paesi membri  mostrarono forti avversità nei confronti di tale istituto, adducendo come motivazione il serio rischio di una delocalizzazione delle vendite all’interno della Comunità in paesi ove tale diritto non esisteva, come l’Inghilterra. Alla luce di ciò, pur essendo la direttiva predetta entrata in vigore il 1° gennaio 2006,  fu concesso a tali Stati membri un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 durante il quale avrebbero potuto non applicare il diritto sulle successive vendite alle opere di artisti deceduti. Siccome, però, gli stessi Stati membri che approfittarono del detto periodo transitorio si avvalsero dell’opzione di estendere lo stesso di ulteriori 2 anni, fu solo nel 2012 che, almeno in apparenza, il diritto di seguito è stato armonizzato in tutta Europa.

In seguito a ciò, il 20 novembre 2012 il Parlamento europeo ha approvato una Risoluzione sugli effetti della direttiva relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte in relazione alle successive vendite dell’originale (2012/2038(INI) [13]. Tale Risoluzione prevede che il diritto di seguito garantisca una continuità remunerativa per gli artisti, che molto spesso cedono le proprie opere a basso prezzo all’inizio della propria carriera, andando, inoltre, ad evidenziare la potenzialità del diritto d’autore quale efficace tutela avverso discriminazioni a danno degli artisti.

Molti sono i pro e i contro presentati nel tempo; se, ad esempio, da una parte tale diritto permette agli artisti di partecipare agli incrementi di valore delle proprie opere, (quasi come fosse una rendita), dall’altra  va considerato che, molte volte, solo le opere degli artisti più “noti” sul mercato hanno un mercato secondario, mentre le opere di quegli artisti considerati “minori” non dispongono di tale mercato. Una cosa è certa, l’argomento era, è e probabilmente resterà ancora per molto oggetto di controverse elucubrazioni, positive e negative.

 

[1] Direttiva 2001/84/CE relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale, disponibile qui: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0084&from=IT

[2] Legge 1 marzo 2002, n. 39, disponibile qui: http://www.camera.it/parlam/leggi/02039l.htm

[3]Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, disponibile qui: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06118dl.htm

[4] “per opere d’arte si intendono le creazioni originali dell’artista, come quadri, collage, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come opere d’arte e originali (a semplice titolo d’esempio, le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, purché numerate, firmate o debitamente autorizzate dall’autore)”, C. Balocchini, “Il diritto di seguito”, Febbraio 2012, disponibile qui: http://www.artribune.com/professioni-e-professionisti/diritto/2012/02/il-diritto-di-seguito/

[5] Ai sensi dell’art. 145 della Legge del 22 aprile 1941, le opere che godono di tale diritto sono “gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell’art. 2, come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte e originali”, disponibile qui: https://www.brocardi.it/legge-diritto-autore/titolo-iii/capo-ii/sezione-vi/art145.html

[6] Ai sensi dell’art 144 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633, “Si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e in generale qualsiasi commerciante di opere d’arte”, disponibile qui: https://www.brocardi.it/legge-diritto-autore/titolo-iii/capo-ii/sezione-vi/art144.html 

[7] M. Fabiani, Il diritto di autore sulle successive vendite delle opere d’arte, Giornata di Studio sul diritto di seguito, Roma, 2006, p. 16.

[8] Tale termine viene usato quando un’opera si basa o raffigura un soggetto riconoscibile.

[9] Christie’s France c. Syndicat national des antiquaires, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, C‑41/14, disponibile qui:http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=162539&occ=first&dir=&cid=277848

[10] Su ogni somma incassata a titolo di diritto di seguito per conto degli artisti ad essa associati e non, la SIAE trattiene una percentuale del 17% quale provvigione, come determinato dal Ministero per i beni e le attività culturali (Mibact) fino all’8 aprile 2018.

[11] Art. 150 Legge del 22 aprile 1941, n. 633: “Il compenso previsto dall’art. 144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a 3.000,00 euro”, disponibile qui: https://www.brocardi.it/legge-diritto-autore/titolo-iii/capo-ii/sezione-vi/art150.html

[12] V. supra

[13] Disponibili qui: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0421&language=IT&ring=A7-20120326

 

 

 

Valentina Ertola

Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico ("L'Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità"). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l'università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l'area "IP & IT".

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