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Il contratto di Handling aeroportuale: S.U. 21850/2017

La qualificazione giuridica del contratto di handling aeroportuale è, da tempo, argomento assai discusso e in dottrina e in Giurisprudenza. La questione, come sempre accade, non è di carattere meramente teorico posto che dalle diverse soluzioni prospettate sono discese, negli anni, conseguenze diverse in punto di individuazione, tanto del ruolo sostanziale e processuale da attribuire all’handler nell’intera vicenda contrattuale, quanto del regime di responsabilità cui è sottoposto, quanto, ancora, all’applicabilità o meno allo stesso della disciplina speciale e dei limiti previsti dalla Convenzione di Montreal in materia di responsabilità del vettore aereo e dei suoi ausiliari. In questo quadro, dunque, l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si è reso necessitato.

Preliminarmente, è bene precisare che per contratto di handling aereoportuale s’intende quel contratto con cui una società assume l’obbligo nei confronti della controparte di realizzare operazioni di carico e scarico merci/bagagli in aeroporto. Più precisamente le operazioni in commento concernono la presa in consegna di merci e bagagli dal mittente/passeggero e loro successivo smistamento presso il vettore aereo con cui il primo abbia stipulato un contratto di trasporto in ragione della specifica destinazione da raggiungere; nonché, all’arrivo, di riconsegna dei suddetti beni allo stesso passeggero o di consegna al terzo destinatario indicato dal mittente. Tanto premesso, circa la qualificazione giuridica del contratto di handling, una prima impostazione afferma che si tratterebbe di contratto autonomo e distinto rispetto a quello di trasporto o, meglio, la fase di handling dei beni non sarebbe operazione di trasporto, motivo per cui il mittente/passeggero che consegna la res all’handler non le consegnerebbe direttamente al vettore. Si sarebbe così al cospetto, tanto di un contratto di trasporto ex art. 1693 c.c. intercorrente tra mittente/passeggero e vettore aereo; quanto di un contratto di deposito ex art. 1766 c.c. che, seppur stipulato tra il vettore e l’handler, comunque vedrebbe come beneficiario delle prestazioni il mittente/passeggero. Sostanzialmente la società di handling e il vettore stipulerebbero un contratto di deposito con clausola deviativa degli effetti verso il mittente/passeggero secondo lo schema dell’art. 1411 c.c., con conseguente assunzione da parte della prima dell’obbligo di ricezione della res, custodia, stante la tipica causa costodiae che sorregge il contratto, e successiva restituzione al destinatario.

Ciò posto, è bene sottolineare che detta impostazione “pluralista” porta con sé una serie di conseguenze di non poco momento, specie laddove si verifichino la perdita o il danneggiamento della res oggetto di trasporto o di operazioni di handling aereoportuale. In primis, detta dualità comporta l’impossibilità di qualificare l’handler, quanto al ruolo sostanziale rivestito, come ausiliario del vettore coerentemente all’asserita autonomia organizzativa e d’impresa di cui è dotato e al regime di monopolio in cui opera, tale da porre il vettore aereo, rispettivamente, in posizione di alterità rispetto alle operazioni di handling da eseguire e nell’impossibilità di scegliere liberamente l’operatore economico cui riferirsi. Tanto premesso, fisiologica conseguenza, in punto di responsabilità, di detta impostazione è quella per cui, ancorché vi sia medesimezza nei titoli di responsabilità, sub specie contrattuale, ex art. 1218 c.c., il vettore non risponderà della perdita dei beni mentre sono affidati all’handler e viceversa. Al contrario, diversa impostazione, recentemente avallata dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione[1], afferma la necessità di una ricostruzione unitaria dell’intera vicenda contrattuale, giungendo a soluzioni sensibilmente diverse da quelle poc’anzi prospettate. In primis, i giudici di Piazza Cavour segnalano come, in realtà, viene in rilievo solo il contratto di trasporto e non anche quello di deposito in favore di terzo.

Il mittente/passeggero, di fatto, non ha alcun rapporto con l’handler, anche perché ciò che gli preme in via principale è la qualità del vettore, non già del primo; del resto, se così non fosse, si permetterebbe all’handler di eccepire al mittente/passeggero le medesime eccezioni che avrebbe potuto opporre al vettore, ed in più, il mittente/passeggero rischierebbe, non solo di non vedersi consegnare la res nel caso in cui il vettore risultasse inadempiente nei confronti dell’handler, ma anche, di vedersi revocare dal vettore la stipulazione in proprio favore prima che gli faccia giungere la propria dichiarazione di volerne profittare, essendo l’unico strumento giuridico che l’ordinamento mette a disposizione ex art. 1411, co. 2, c.c. al beneficiario per stabilizzare e cristallizzare gli effetti favorevoli conseguenti a seguito di una stipulazione in proprio favore intervenuta inter alios. Di talché, le Sezioni Unite argomentano che, se da un lato nessun legame contrattuale lega l’handler al mittente/passeggero, allora, dall’altra, nessuna azione può essere esperita da quest’ultimo in via diretta ed immediata avverso il primo mancando la sua legittimazione passiva. Così, l’unico rapporto contrattuale esistente è quello con il vettore avente ad oggetto, tanto la prestazione principale di trasporto cui il vettore è direttamente obbligato, quanto quelle accessorie di ricezione e restituzione delle res che, appunto, il vettore adempie per il tramite dell’handler. In questo senso, dunque, la Corte di Cassazione, nella sua composizione più autorevole, qualifica l’handler quale ausiliario del vettore con conseguente applicabilità nei suoi confronti dell’art. 1228 c.c., difatti si legge in un passo della sentenza in commento che “il vettore è responsabile del fatto colposo dell’handler, n quanto si avvale della sua opera di ausiliario nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto ex art. 1228 c.c., egli risponde a titolo contrattuale verso il proprietario delle cose anche per la perdita o avaria verificatesi nella fase in cui queste erano sotto la sfera di sorveglianza dell’handler”.

Il vettore, così, è l’unico legittimato passivo dell’azione di responsabilità contrattuale, o meglio, è l’unico soggetto avverso cui il mittente/passeggero può agire in via diretta ed immediata ex art. 1218 c.c., per inadempimento della prestazione principale di trasporto, e ex artt. 1218-1228 c.c., per inadempimento da parte dell’handler, suo ausiliario, delle suddette prestazioni accessorie. Solo nel caso in cui l’handler realizzasse fatti dolosi o colposi che dovessero arrecare un danno ingiusto al mittente/passeggero allora quest’ultimo potrà agire direttamente nei suoi confronti ma, si badi, ex art. 2043 c.c., a titolo di responsabilità aquiliana, non già ex contractu. A ciò si aggiunga che nel caso de quo, il vettore potrà, eventualmente, rispondere in via solidale, ex art. 2055 c.c., con l’handler, ma a titolo diverso, dunque ex art. 1218 o ex art. 1218 in combinato disposto con l’art. 1228 c.c., a seconda dell’inadempimento contestatogli.

Infine, ultimo corollario applicativo discendente dall’attribuzione all’handler della qualifica di ausiliario del vettore aereo è quello della riconosciuta operatività in suo favore degli artt. 22 e 30 della Convenzione di Montreal[2], afferenti alle limitazioni della responsabilità del vettore e dei suoi dipendenti incaricati, sempre che non si figuri un caso di “condotta intenzionale o temeraria” ex art. 30, co. 3, della Convenzione medesima.

[1] Cass., S.Un.,20/09/2017, n. 21850.

Elena Ficociello

Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l'istituto "P. Giannone" si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l'opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema "La responsabilità civile dei magistrati". Nell'estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time "Corso Robert Shuman" sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre. Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi. È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse. Contatti: elena.ficociello@iusinitinere.it

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