venerdì, Aprile 19, 2024
Diritto e Impresa

Il contratto di rete

L’istituto del contratto di rete tra imprese è stato introdotto nell’ordinamento italiano dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (c.d. “Decreto incentivi”), la quale ha aggiunto all’art. 3 il co. 4 ter, contenente la disciplina del contratto di rete. La norma ha suscitato un ampio dibattito da parte della dottrina, tanto che il Legislatore è stato costretto ad intervenire più volte per riformarla.

Con il contratto di rete due o più imprese, pur mantenendo la propria autonomia, si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

Per aggregazioni di imprese si intende una realtà produttiva costituita da una molteplicità di imprese, tipicamente di piccole e medie dimensioni, tra le quali intercorrono particolari rapporti di collaborazione, diversi ed ulteriori rispetto al mero scambio di beni. Basti pensare al c.d. “distretto industriale”, ossia quel fenomeno industriale caratterizzato da una elevata concentrazione, in un territorio ristretto, di piccole imprese specializzate nel medesimo settore produttivo.

Come indicato già dalla denominazione dell’istituto, possono essere parti del contratto di rete solo le imprese, sicché si deve ritenere esclusa la possibilità che siano parti del contratto di rete anche soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c., quali ad esempio i professionisti.

La legge prevede espressamente che con il contratto di rete le parti “si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Si tratta del c.d. programma di rete, ossia di una serie di azioni volte ad accrescere la capacità innovativa e la competitività delle imprese coinvolte. Esso potrà, di volta in volta, coincidere con uno o più altri contratti tipici, ad esempio la società o il consorzio. Proprio per questo, ciò che distingue il contratto di rete dagli altri istituti è la causa (ossia lo “scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato”) e non l’oggetto.

Il contratto di rete deve essere stipulato per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente. I contenuti necessari, in mancanza dei quali l’atto deve ritenersi nullo, sono: le generalità delle parti; la causa; il programma di rete con l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante nonché delle modalità di realizzazione dello scopo comune; la durata del contratto; le modalità di adesione di altre imprese; le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti. I contenuti facoltativi riguardano invece elementi quali il fondo patrimoniale e l’organo comune.

Il contratto di rete deve essere annotato in ogni registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante.

 

Anna Rovesti

Anna Rovesti nasce a Modena il 31 ottobre 1992. Conseguita la maturità classica, prosegue i suoi studi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e consegue la laurea a luglio 2016 con il massimo dei voti. La passione e l’interesse per Informatica giuridica e il Diritto dell'informazione e delle comunicazioni la portano ad approfondire in particolar modo queste materie grazie a corsi universitari, seminari di approfondimento e la partecipazione a luglio 2015 tramite l’Associazione ELSA (European Law Student Association) di cui è socia alla Summer Law School di Copenhagen in Media Law. Proprio in quest’ambito decide di redigere la tesi di laurea dal titolo: “Disciplina della libertà di stampa alla prova delle nuove comunicazioni telematiche. Libertà di espressione e di informazione tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali”. Grazie a un tirocinio formativo presso COOPSERVICE S. Coop. p. A. in area legale-privacy, riesce a mettere a frutto l'interesse per questo ambito, affiancando il tutor aziendale e le figure senior dell’ufficio nella gestione della modulistica, di comunicati, lettere, avvisi e convocazioni d’uso comune legati alla normativa sulla protezione dei dati personali. Attualmente lavora come praticante consulente del lavoro in uno studio di Modena prestando consulenza legale in materia giuslavoristica e nella gestione delle risorse umane (gestione del personale inviato all'estero con assistenza contrattuale fiscale e previdenziale, assistenza giudiziale e stragiudiziale in controversie inerenti il rapporto di lavoro, assistenza nelle procedure concorsuali e di licenziamento individuale e collettivo, trattative sindacali inerenti a contratti integrativi aziendali, gestione di survey aziendali finalizzate all'implementazione di piani di welfare, assistenza nella predisposizione di piani relativi ai premi di produzione e di risultato, ecc). La sua collaborazione con “Ius in itinere” nasce dal desiderio di mettersi in gioco come giurista, studiosa e giovane lavoratrice alle prese con il mondo del diritto, tanto complesso quanto affascinante. Una forte determinazione, senso del dovere e capacità di organizzazione la contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Email: anna.rovesti@iusinitinere.it

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