venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

Il nuovo articolo 570-bis c.p.: natura, disciplina e ratio

Il nuovo articolo 570-bis c.p., “delitti di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, è entrato in vigore il 6 aprile 2018, in virtù dell’art. 2, D. Lgs. 1.3.2018, n. 21, in attuazione della delega contenuta all’art. 1, 85° co., lett. q, l. 23.6.2017, n. 103.

Il nuovo testo recita <<Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli>>.

Tale articolo è stato introdotto in sostituzione di altri due articoli. Si tratta degli articoli 12-sexies, l. 1.12.1970, n. 898 e art. 3, L. 8.2.2006, n. 54, che contestualmente all’introduzione dell’art. 570-bis c.p. sono stati abrogati. Di conseguenza, ogni richiamo all’art. 12-sexies, L. 1.12.1970, n. 898 e all’art. 3, L. 8.2.2006, n. 54, ovunque presente, deve ora intendersi riferito all’art. 570-bis c.p..

Per capire, quindi, la natura dell’art. 570-bis c.p., è necessario rifarsi a quella precedentemente affidata agli articoli, sopra nominati, oggi abrogati. L’art. 12-sexies disegnava in particolare, nella parte precettiva, un’ipotesi criminosa del tutto autonoma rispetto a quella prevista dall’art. 570 c.p. (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”), in quanto individuava un reato omissivo proprio che, consistendo nell’inosservanza dell’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della legge, integrava la violazione di uno specifico provvedimento del giudice[1].

Per quanto riguarda la disciplina, la giurisprudenza di legittimità in più di un’occasione[2] aveva, inoltre, ribadito l’automatica sanzionabilità dell’omesso versamento affermando, infatti, che il reato si configurava a prescindere dalla prova dello stato di bisogno dell’avente diritto (presente, invece, nell’art. 570 c.p.)[3]. In sintesi, per integrare l’illecito penale di cui all’art. 12-sexies era sufficiente aver posto in essere una condotta consistente nel mancato pagamento anche parziale dell’assegno stabilito in sede di divorzio a favore del coniuge o dei figli.

La ratio dell’introduzione dell’art. 570-bis c.p. e della conseguente abrogazione degli articoli precedentemente esistenti è complementare alla novità apportata dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. Grazie a questo decreto, è nato il nuovo principio della “riserva codice”, in base al quale numerose figure di reato o circostanze, dalle leggi speciali, vengono trasferite all’interno del codice penale. Il nuovo art. 570-bis c.p. è, evidentemente, simbolo di questa scelta legislativa che ha voluto riunire diverse fattispecie presenti nelle leggi complementari all’interno del codice penale nazionale[4].

[1] G. Romeo, Le sezioni unite sulla pena applicabile alla violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 7 giugno 2013.

[2] Cass. Pen., Sez. VI, n°35553/2011.

[3] C. Brighi, Le problematiche sottese all’omesso versamento del contributo mantenimento divorzile ex art. 12-sexies l. 898/1970, in www.studiolegalebrighi.it.

[4] S. Bernardi, Il nuovo principio della ‘riserva di codice’ e le modifiche al codice penale: scheda illustrativa, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 9 aprile 2018.

Avv. Maria Vittoria Maggi

Avvocato penalista, esperta in Scienze Forensi, Vice Responsible dell'area di Criminologia di Ius in Itinere. Maria Vittoria Maggi nasce a Padova il 29/07/1992. Dopo un percorso complesso, ma ricco, si laurea  in giurisprudenza il 7 dicembre 2016 con voto 110/110, con tesi in procedura penale, dal titolo "L'esame del testimone minorenne". Prima della laurea, Maria Vittoria svolge uno stage di sei mesi presso il Tribunale di Trento: i primi tre mesi, svolge mansioni legate alla  sistemazione dei fascicoli del giudice e alla citazione di testimoni; per i restanti tre mesi, affianca un magistrato nell'espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla scrittura dei capi di imputazione e dei decreti, alla partecipazione alle udienze, alla risoluzione di problematiche giuridiche inerenti a casi in corso di udienza. Una volta laureata, il 7 febbraio 2017 Maria Vittoria decide di continuare il percorso iniziato in precedenza e, così, diventa tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Trento. Durante i 18 mesi previsti di tirocinio , la stessa ha assistito un Giudice Penale partecipando alle udienze e scrivendo le motivazioni delle sentenze. Contestualmente al primo anno di tirocinio, Maria Vittoria ha voluto approfondire in maniera più seria la sua passione. Ha, così, iniziato un Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) presso l'università "La Sapienza" di Roma. Ha concluso questo percorso il 16 febbraio 2018, con una votazione di 110/110L e una tesi dal titolo "L'interrogatorio e l'analisi finalizzata all'individuazione del colpevole". Una volta concluso anche il tirocinio in Tribunale, Maria Vittoria ha intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a Trento, approfondendo il diritto civile. Dal 29 ottobre 2018 si è, quindi, iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dopo questa esperienza, nell'ottobre 2019 Maria Vittoria decide di frequentare anche un rinomato studio penale di Trento. Questa frequentazione le permette di completare, a tutto tondo, l'esperienza penalistica iniziata con un Pubblico Ministero, proseguita con un Giudice e conclusa con un avvocato penalista. Il 23 ottobre 2020, Maria Vittoria si abilita all'esercizio della professione forense. Dal novembre 2020 Maria Vittoria fa, inoltre, parte di LAIC (Laboratorio Avvocati-Investigatori-Criminologi). Collabora per le aree di Diritto Penale e Criminologia di Ius in itinere. email: mvittoria.maggi92@gmail.com

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