venerdì, Marzo 29, 2024
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Il principio “chi inquina paga”

La spinta comunitaria oramai invade e condiziona il legislatore nazionale in maniera importante. Tra le maggiori preoccupazioni della Comunità Europea, c’è sicuramente quella relativa all’ambiente. L’Unione Europea ha, infatti, dettato dei principi che fungono da riferimento per gli ordinamenti interni.
L’articolo 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (nonché ex art. 174 del Trattato C.E.) afferma che:

<< 1. La politica dell’Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

– salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente,

– protezione della salute umana,

– utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

– promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

  1. La politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”.

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell’ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell’Unione.

  1. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l’Unione tiene conto:

– dei dati scientifici e tecnici disponibili,

– delle condizioni dell’ambiente nelle varie regioni dell’Unione,

– dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall’azione o dall’assenza di azione,

– dello sviluppo socioeconomico dell’Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

  1. Nell’ambito delle rispettive competenze, l’Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell’Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali. >>.

Sta, sostanzialmente, dettando la disciplina da seguire per quanto riguarda un particolare tipo di principi cosiddetti “specifici“. Questi seguono una doppia logica: da un lato, quella del “better safe than sorry”, e dall’altro, quella della “end of pipe”, la quale si applica quando non ci sono più soluzioni utili da attuare.

All’interno di quest’ultima branca, vi è una fattispecie alquanto importante nella prassi, ovvero quella del “Principio chi inquina paga”.

Ai sensi di tale principio, i costi dei danni causati all’ambiente dovrebbero tendenzialmente essere sostenuti dai soggetti responsabili, piuttosto che essere addossati alla collettività e riparati con denaro pubblico.

Ciò è stato seguito e discusso anche durante la Conferenza di Rio de Janeiro (1992), secondo cui, con il principio n. 16, le autorità nazionali dovranno adoperarsi a promuovere l’internazionalizzazione dei costi per la tutela dell’ambiente, arrivando in questo modo a creare una disciplina riconosciuta, non solo in ambito europeo, ma in tutto il globo.

Sono molte le cautele che però devono essere apportate.

Innanzitutto bisogna tener presente che tutto ciò è espressione del principio di proporzionalità.

Inoltre, è anche un chiaro segno del principio di parità di trattamento, o meglio: di non discriminazione, in quanto vi è un’uguaglianza di tutti gli operatori economici e l’equiparazione dei costi. Tra l’altro, le cautele dettate dall’interpretazione del principio “chi inquina paga”, hanno l’obiettivo di disincentivare l’inquinatore, evitando che il danno si verifichi.

Purtroppo, nel corso degli anni, l’interpretazione è stata completamente stravolta arrivando a credere che “chi paga può inquinare”. Tale osservazione è stata fatta dall’Avvocato Generale della Corte di Giustizia nella causa n. 254 del 2008 ed è emblematica per quanto riguarda l’evoluzione dell’istituto e soprattutto il modo in cui è stato realmente attuato.

In sostanza, è stato del tutto tradito lo spirito della legge.

Tra l’altro, numerose sono le difficoltà attuative: non si capiva se si trattasse di una norma meramente programmatica (come sostenuto da parte della dottrina nei primi tempi), o con carattere precettivo, nel senso che poteva essere immediatamente applicata dalla giurisprudenza.
Ciò che nella prassi è realmente complicato e spesso infattibile, è la possibilità di rintracciare l’inquinatore. E qualora dovesse riuscire nella ricerca, spesso lo si troverebbe privo di mezzi.

Inoltre, vi è una vera e propria difficoltà ad operare un vero e proprio ripristino, in quanto la matrice ambientale danneggiata resterebbe tale e con il “pagamento” non si giungerebbe comunque a garantire una adeguata tutela dell’ambiente. Ciononostante, l’obiettivo del legislatore era e resta quello di rispristinare la matrice ambientale e non di giungere ad un risarcimento per equivalente, il quale dovrebbe, invece, pervenire in via del tutto residuale.

Si dovrebbe, infatti, parlare di principio di chi inquina “mette a posto” e solo se non può in alcun modo farlo, risarcisce per equivalente.

L’ambizione del legislatore, sia comunitario che interno, è quella di disincentivare determinate forme di inquinamento, anche se pare del tutto illusoria la ratio alla base del principio in questione.

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