venerdì, Marzo 29, 2024
Diritto e Impresa

La c.d. usura sopravvenuta e la disciplina contrattuale nell’orientamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017)

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha avuto recentemente modo di pronunciarsi su un tema di fondamentale importanza: la c.d. usura sopravvenuta, ovvero l’ipotesi in cui il tasso di interesse concordato superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura (come determinata in base alle disposizioni della Legge del 7 marzo 1996, n. 108).

Nella sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017 la Cassazione si è occupata della seguente fattispecie.

L’attore, nel caso di specie una società, aveva stipulato un contratto di mutuo decennale, nel lontano 1990, il quale predisponeva un tasso di interessi superiore al tasso soglia stabilito dalla legge suindicata, entrata in vigore nel corso del rapporto (come detto, nel 1996).

Per tale stesso motivo, la società agiva inizialmente in giudizio ai fini dell’ottenimento di una sentenza che dichiarasse la nullità del tasso di interesse pattuito e, conseguentemente, la restituzione degli interessi precedentemente versati (o, in ogni caso, quantomeno l’eccedenza rispetto al tasso soglia) oltre naturalmente la condanna al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Milano concludeva il primo grado accogliendo la domanda e condannando il convenuto al rimborso degli interessi per la parte eccedente il tasso soglia.

Pur tuttavia, la Corte di Appello riformava integralmente la sentenza pronunciata in primo grado. In tale caso, invero, veniva ritenuta legittima la clausola degli interessi in virtù della qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario ai sensi del d. P. R. 1 gennaio 1976, n. 7 sul credito fondiario e, con ciò, conseguentemente, sancita l’inapplicabilità della disciplina recata dalla legge n. 108 del 19961.

L’appellato naturalmente proponeva ricorso per Cassazione. La Prima Sezione rimetteva gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite della duplice questione: da un lato con riguardo al rapporto tra la disciplina contenuta nella legge anti-usura e i contratti stipulati prima della sua entrata in vigore; dall’altro, con riguardo al rapporto con i contratti che avessero valicato suddetta soglia nel corso dello svolgimento del rapporto2.

Il ragionamento delle Sezioni Unite è essenzialmente ermeneutico e si fonda innanzitutto sulle norme del codice civile.

In primo luogo, viene sostenuto che l’unico momento rilevante in tale disciplina è quello della pattuizione degli interessi e non quello della dazione.

Infatti, l’art. 1815 c.c. (“salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”) non sarebbe applicabile alla fattispecie di usura c.d. sopravvenuta, nella quale il tasso di usura diviene illegittimo in corso di esecuzione del rapporto.

Inoltre, sostengono le Sezioni Unite, non si rinviene nel nostro ordinamento una norma imperativa che vieti la dazione di interessi divenuti usurari in executivis.

La disposizione del codice civile suindicata va infatti letta in combinato disposto con l’articolo 644 del codice penale, ovvero la sola disposizione che contiene il divieto di farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità.

“Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell’art. 644 c.p.; ai fini dell’applicazione del quale, però, non può farsi a meno- perché così impone la norma d’interpretazione autentica- di considerare il momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento3.

Per concludere, la Suprema Corte, per ragioni di completezza, ritiene opportuno trattare una ulteriore argomentazione, sebbene questa non sia stata esplicitamente portata avanti dalla società ricorrente.

La dottrina dominante, infatti, negli ultimi anni, ha ritenuto che, in particolar modo per i rapporti di durata e per i contratti ad esecuzione differita, fosse vigente, nel nostro ordinamento, un generale dovere di rinegoziazione del contratto in presenza di eventi sopravvenuti che potessero incidere sull’equilibrio sinallagmatico causando uno squilibrio significativo delle opposte prestazioni.

Com’è noto, il dovere di rinegoziazione viene fatto discendere direttamente dal principio di buona fede e più precisamente dal combinato disposto degli articoli 1375 del codice civile e 2 della Costituzione (salvaguardare l’interesse altrui nei limiti in cui ciò non importi un apprezzabile sacrificio del proprio interesse: cd. principio di solidarietà contrattuale).

Sul punto, la Suprema Corte ritiene di statuire che va però osservato che la buona fede è criterio di integrazione del contenuto contrattuale rilevante ai fini dell’«esecuzione del contratto» stesso (art. 1375 cod. civ.), vale a dire della realizzazione dei diritti da esso scaturenti. La violazione del canone di buona fede non è riscontrabile nell’esercizio in sé considerato dei diritti scaturenti dal contratto, bensì nelle particolari modalità di tale esercizio in concreto, che siano appunto scorrette in relazione alle circostanze del caso. In questo senso può allora affermarsi che, in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessa divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell’art. 1375 cod. civ.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto.

Con ciò, quindi, la Corte esclude l’ulteriore rilevanza del principio di buona fede, attraverso un’analisi rigorosa della norma del codice civile: quest’ultimo principio non è idoneo, ex se, a sanzionare l’usura sopravvenuta, essendo invece necessaria una indagine in concreto, caso per caso.

Per tutti i motivi e in virtù delle argomentazioni sopra esposte, le Sezioni Unite ritengono necessario concludere con il seguente principio di diritto, rigettando di conseguenza il ricorso:

«allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto»4.
1Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017.
2Ordinanza interlocutoria del 31 gennaio 2017, n. 2484.
3Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017.
4Ibidem.

Marco Limone

Marco Limone nasce nel 1994 ad Atripalda (AV). Consegue il diploma di maturità con votazione 100/100 presso il Liceo Scientifico P.S. Mancini di Avellino. Da sempre bravo in matematica, decide di non rinnegare le sue vere inclinazioni e ha frequentato, dal 2012, il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. In data 07/07/2017 conclude il percorso universitario con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi in diritto processuale civile dal titolo "I profili processuali della tutela della parte nel contratto preliminare". Iscrittosi, infatti, sognando il “mito americano” della criminologia e del diritto penale, durante il suo percorso si scopre più vicino al diritto civile e alla relativa procedura, anche se, per carattere, affronta con passione qualsiasi sfida si presenti sul suo cammino. Fortemente determinato e deciso nel portare avanti le sue idee e i suoi valori, toglietegli tutto ma non la musica. E le serie tv e il fantacalcio, ma quella è un’altra storia... mar.limone1994@gmail.com https://www.linkedin.com/in/marco-limone-19940110a/

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