venerdì, Aprile 19, 2024
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La mediazione nei conflitti ambientali

Quando, a seguito di un ridimensionamento delle risorse naturali o dei beni comuni, la società civile si oppone a difesa del proprio territorio, sorge il conflitto ambientale. Il concetto di conflitto ambientale è interpretato in maniera estensiva ricomprendendo tutte le fattispecie che determinano o possono determinare un impatto sul territorio, ambiente e qualità della vita. Può nascere in una fase preventiva alla creazione di progetti impattanti sull’ambiente o anche successivamente, nei confronti di lavori di accrescimento ed estensione di opere già esistenti. Può instaurarsi tra due soggetti privati, tra un privato ed un’azienda o tra un cittadino ed un ente pubblico. L’elemento prevalente dei conflitti riconducibili a cause ambientali è il coinvolgimento della popolazione, tanto che essi assumono i caratteri di conflitti sociali, culturali, ideologici ed economici. Per una efficace risoluzione, tali controversie necessiterebbero di una duplice condizione:

  • Tempestività dell’intervento per prevenire o ridurre al minimo i danni all’ambiente e alla salute
  • Trasparenza, dialogo e coinvolgimento di tutti gli stakeholders

L’attuale sistema giudiziario risulta essere inadeguato e, spesso, incapace di offrire soluzioni pronte ed efficaci di cui tali conflitti necessitano. I lunghi tempi di attesa di una decisione nel merito, le probabili sospensioni ed interruzioni, di lunga durata, dei lavori o delle attività oggetto del procedimento, il sovraccarico delle domande, la mancanza del contatto con i diversi attori della società sono solo alcune delle criticità.

Già ampiamente praticate all’estero, da alcuni anni si sono diffuse le Alternative Dispute Resolutions (ADR), sistemi di risoluzione delle controversie di diritti disponibili, alternative al procedimento civile, tra le quali è annoverata la mediazione.

La procedura di mediazione è attualmente disciplinata dal D.Lgs. 28/2010, nonché, dal D.M. 180/2010 e dal D.M. 145/2011. E’ utilizzabile per tutte le controversie in materia civile e commerciale, comprese quelle ambientali, a condizione che vertano su diritti disponibili. Per mediazione si intende: “l’attività, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”. Per mediatore: “la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo”.

Tale procedura risulta estremamente semplificata rispetto alle procedure ordinarie, offre alle parti una soluzione migliore e rapida, i costi e i tempi vengono assolutamente ridotti. Le parti sono le vere protagoniste. Con la legge 108 del 16 marzo del 2001 l’Italia ha reso propria la Convenzione di Aarhus che rappresenta un pilastro europeo a garanzia dell’accesso alla giustizia in materia ambientale, dell’accesso alle informazioni ed alla partecipazione attiva. Principi che con la mediazione sono, senza dubbio, rispettati. I soggetti che decidono di far ricorso a tale procedura alternativa non si trovano in una posizione contrapposta quanto più convengono per la ricerca di un equilibrio e di una soluzione ottimale per entrambe. Tale confronto paritario è estremamente vantaggioso quando le parti coinvolte sono da un lato un cittadino e dall’altro un’istituzione.

A differenza dell’arbitro, il mediatore non rende decisioni vincolanti ma assiste le parti nelle trattative per condurle ad un accordo conciliativo. Tale accordo è pienamente idoneo ad acquisire efficacia esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Si svolge presso organismi pubblici e privati, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, i quali devono essere dotati di un regolamento e di un codice etico che garantiscano i requisiti di terzietà, imparzialità e riservatezza del soggetto che conduce la procedura di mediazione.

 E’ necessario l’intervento tecnico, per le valutazioni più specifiche e complesse, da cui il mediatore non può prescindere. Tale procedura non dovrebbe avere una durata maggiore di tre mesi da quando una delle parti invita l’altra alla mediazione, termine che può essere prorogato. Se l’accordo non è raggiunto le parti sono libere di adire l’autorità giudiziaria.

Non solo le parti liberamente possono far ricorso a tale procedura alternativa ma anche lo stesso giudice può disporre, sulla base di preventive valutazioni, che venga esperito un tentativo di mediazione.

L’art. 5, 2° comma, del decreto legislativo 28/2010 prevede che il Giudice disponga la mediazione considerata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, anche in sede di appello, comunque prima della udienza di precisazione delle conclusioni e, quando questa non è prevista, prima della discussione. La norma pertanto assegna al Giudice un ruolo importante: non solo verificare il superamento della condizione di procedibilità per le cd. “materie obbligatorie” previste dal 1° comma (per le cui materie è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione), ma anche di ‘ordinare’ alle parti di partecipare ad un incontro con un mediatore anche per le materie di per sé non obbligatorie (ma che di fatto diventano tali su disposizione del giudice), quale quella delle controversie in materia ambientale. Il Giudice può informare le parti verbalmente in udienza, oppure per iscritto.

La procedura di mediazione, inoltre, è retta dai principi di riservatezza e trasparenza. Tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite non possono essere utilizzate nel corso dell’eventuale giudizio successivo. E’ preclusa, quindi, alle parti l’allegazione di tali fatti a sostegno della propria posizione e a danno dell’altra.

L’esperimento di mediazione si svolge nella massima trasparenza, per cui ciascuna delle parti è libera di esplicitare le reali esigenze ed aspettative che nutre nei confronti dell’accordo finale in modo che risulti quanto più efficace e rispondente ai veri interessi delle stesse, per una regolamentazione ed una ricerca di equilibri che investano non soltanto i protagonisti ma, nell’ottica di uno stakeholder engagement, anche la società civile ai fini del più ampio consenso.

Chiara Molinario

Nasce ad Ariano Irpino (Av) il 15/05/1994. Nel 2012 consegue la maturità classica e si iscrive all'Università degli Studi del Sannio. Frequentante il quinto anno e prossima alla laurea, scrive la tesi con la Professoressa Antonella Tartaglia Polcini, in materia di Mediazione Ambientale, dopo aver frequentato un corso innovativo sulla Negoziazione e lo Sviluppo Sostenibile. Ha partecipato ad un concorso nazionale di idee, bandito dalla Fondazione Italiana Accenture, "Youth in Action for Sustainable Development Goals", in cui è arrivata in finale. E' socia di ELSA (European Law Student's Association) di cui è Responsabile dell'Area Seminari e Conferenze nel board beneventano. Ha organizzato un'importante Conferenza sul tema dell'Ambiente ed Infrastrutture a cui ha partecipato il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Molto attiva nel sociale, è Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di "Panacea", e Consigliera di amministrazione della Cooperativa "Magnolia". Ama i viaggi, la lettura, la salute e lo sport.

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