mercoledì, Aprile 24, 2024
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La multiproprietà

Soprattutto durante la stagione estiva, si sarà sicuramente sentito parlare della comoda soluzione della multiproprietà: si tratta di una affermata pratica negli affari immobiliari attraverso la quale si attribuisce ad un soggetto un godimento ciclico e per un certo periodo di ogni anno, di locali idonei ad una utilizzazione turistica.

In parole più semplici, per multiproprietà si intende l’ipotesi in cui più soggetti, a turno, sono proprietari di uno stesso immobile per un periodo limitato dell’anno, ciascuno acquistando una quota sull’unità abitativa. Il multiproprietario in quanto tale, dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria del bene immobile.

Gli aspetti di questo tipo di contratto sono regolamentati dal codice del consumo, art. 69, Capo I del Titolo IV, che tratta della tematica del godimento ripartito di beni immobili.

La nascita di suddetto istituto è stata determinata dal mercato delle c.d. seconde case soprattutto in località turistiche, nel tentativo di stimolare il mercato in tale settore.

Il legislatore se da un lato ha incentivato questo tipo di mercato, d’altro canto ha cercato di tutelare anche l’acquirente. In tal caso è specificato all’art. 69 del codice di consumo che si intende per multiproprietà, ossia “Uno o più contratti della durata di almeno tre anni con i quali, verso pagamento di un prezzo globale, si costituisce, […] un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, per un periodo determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana”.

 

Il venditore è tenuto a consegnare ad ogni persona che richiede informazioni sul bene immobile un documento informativo in cui sono indicati con precisione i seguenti elementi: (art. 70)

– il diritto oggetto del contratto;

– la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione;

-i servizi comuni ai quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali luce, acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti, e le relative condizioni di utilizzazione;

-le strutture comuni alle quali l’acquirente ha o avrà accesso, quali piscina, sauna, ed altre, e le relative condizioni di utilizzazione;

-e norme applicabili in materia di manutenzione e riparazione dell’immobile, nonché in materia di amministrazione e gestione dello stesso;

 il prezzo globale, comprensivo di IVA, che l’acquirente verserà quale corrispettivo.

 informazioni circa il diritto di recesso dal contratto con l’indicazione degli elementi identificativi della persona alla quale deve essere comunicato il recesso stesso, precisando le modalità della comunicazione e l’importo complessivo delle spese, specificando quelle che l’acquirente in caso di recesso é tenuto a rimborsare.

Per quanto concerne il diritto di recesso, è riconosciuta la facoltà di esercitarlo per l’acquirente entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, senza specificarne il motivo e senza dover pagare alcuna penalità al venditore. Potrà inoltre provvedervi entro 3 mesi dalla conclusione del contratto nel caso in cui manchino alcuni elementi essenziali dello stesso, senza dover procedere al pagamento di alcuna penalità. Inoltre il recesso esercitabile dandone comunicazione alla persona indicata nel contratto e, in mancanza, al venditore. La comunicazione deve essere sottoscritta dall’acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. (art. 73)

Una particolarità: è fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall’acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l’esercizio del diritto di recesso. (art. 74).

Le norme in questione vengono dettate sempre per avvantaggiare il contraente debole, verso un venditore molto spesso professionista del settore che potrebbe anche frodare gli acquirenti interessati. Non a caso, il legislatore, ha anche previsto l’attribuzione a carico dei venditori di sanzioni amministrative qualora non si adeguino alla regolamentazione suesposta.

Si è posto un dubbio e dunque un dibattito dottrinale, sulla natura giuridica della multiproprietà immobiliare. Tra le diversi tesi prospettate, quella più accreditata è sicuramente quella che accosta il fenomeno alla comunione, poiché vi è il carattere della indivisibilità e della preventiva predeterminazione della modalità temporale del godimento di ciascuno dei comproprietari.

Gli aspetti vantaggiosi dell’istituto sono molteplici: sicuramente rappresenta un valido strumento per poter investire i propri risparmi, ma l’aspetto sensazionale è quello di poter

possedere, per le vacanze, una casa ubicata in luoghi esclusivi, di fronte a spiagge private, completamente arredata e inserita in complessi attrezzati con impianti sportivi e ricreativi, destinati a soddisfare le esigenze legate alla fruizione del tempo libero.

Il tutto si riconnette poi all’ottimizzazione del risparmio, in quanto ci sarà un giusto rapporto tra costo ed effettivo utilizzo dell’immobile.

 

Anna Formicola

Anna Formicola, iscritta all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, ha iniziato il suo corso di studi già con una matura passione per l'ambito civilistico. La sua penna è semplice, ma diretta. Arrivare al dunque e rendere l'argomento accessibile a tutti i lettori, è il suo obiettivo principale. Masticare il diritto non è una cosa facile, ma grazie all'ausilio di casi concreti e vicini alla relatà quotidiana, i suoi articoli saranno piacevoli da leggere e accresceranno di certo le vostre conoscenze.

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