giovedì, Aprile 25, 2024
Criminal & Compliance

La pericolosità nelle misure di prevenzione personali

Pericolosità generica e pericolosità qualificata. L’approdo delle Sezioni Unite Gattuso.

Le misure di prevenzione personali sono provvedimenti che operano ante o praeter delictum, ovvero prima della commissione di reati o indipendentemente dalla commissione di ulteriori reati, sul presupposto della pericolosità sociale del soggetto che ne è destinatario, in un’ottica, evidentemente, social-preventiva.

Tali misure, di matrice ottocentesca e rispondenti ad una esigenza di prevenzione, sono da sempre tra i più chiacchierati strumenti di protezione sociale. Discussa è la natura giuridica (se ne rivendica il carattere amministrativo, ma allo stesso tempo non se ne può negare l’afflittività pari, talvolta, a quella delle sanzioni penali), nonché il fondamento costituzionale, ora riconosciuto espressamente dalla Corte di legittimità nel “principio di prevenzione e di sicurezza sociale” espresso dall’art. 2 Cost. (ex multis Corte Cost. sent. 14 giugno 1956 n. 2).

Le misure di prevenzione si applicano a seguito di un procedimento completamente autonomo rispetto a quello di applicazione della pena, seguendo i dettami del c.d. Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011). Presupposti di applicabilità sono:

  • Riconducibilità della persona ad una delle categorie di pericolosità delineate dal legislatore;
  • Pericolosità sociale della persona;
  • Attualità della pericolosità.

La legge n. 1423 del 1956, in vigore prima del codice antimafia,  destinava le misure di prevenzione a cinque tipologie di soggetti, in quanto ritenuti socialmente pericolosi, già presi in considerazione dal T.U. di pubblica sicurezza del 1931: oziosi e vagabondi; soggetti dediti a traffici illeciti; proclivi a delinquere; sospetti sfruttatori di prostitute o contrabbandieri o trafficanti di stupefacenti; soggetti abitualmente dediti allo svolgimento di attività contrarie alla morale pubblica o al buon costume. Oggi è del tutto superata tale obsoleta ripartizione, distinguendo invece il cod. antimafia tra due categorie di soggetti, ovvero i pericolosi generici (art. 1) e i pericolosi qualificati (art. 4): gli uni destinatari di misure applicate dal questore, gli altri di misure applicate dall’autorità giudiziaria.

La pericolosità generica è desunta, stando al disposto di cui all’art. 1 del cod. antimafia, dalla abitualità ai traffici delittuosi (e non a mere contravvenzioni), dalla condotta di vita con i proventi di attività delittuose (e non contravvenzionali), nonché dalla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

La categoria dei pericolosi qualificati, d’altro canto, comprende soggetti indiziati di più gravi reati, tra cui spicca l’appartenenza ad associazioni di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) ovvero la commissione dei delitti previsti dall’art. 51 co. 3bis c.p.p. o del delitto di cui all’art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992.

La dottrina pone in evidenza come i presupposti descritti dal codice antimafia siano, in realtà, ben lungi dall’avere il carattere di sufficiente determinatezza che impone il principio di legalità ex art. 25 Cost. nelle sue declinazioni di principio di tassatività e principio di determinatezza. L’applicazione di misure di prevenzione postula, infatti, un giudizio prognostico sulla ragionevole probabilità che un certo soggetto commetta in futuro reati, valutazione che rischia di sfociare in una inammissibile discrezionalità dell’organo giudicante secondo i principi costituzionali e di civiltà giuridica se non ne vengono definiti i contorni. Per lungo tempo, infatti, le misure di prevenzione personali sono state applicate sulla base della mera appartenenza di un soggetto ad una delle categorie individuate dalla legge come socialmente pericolose, con la conseguenza che quello che doveva essere un giudizio basato su una valutazione complessiva delle circostanze riguardanti il destinatario della misura sfociava in un mero sistema presuntivo.

Senonché, immediatamente la Corte Costituzionale, accompagnata dalla Corte di Cassazione, si rese conto che la pericolosità di un soggetto non potesse essere desunta dalla mera appartenenza ad una delle categorie tipizzate dal Legislatore, tra l’altro neppure con sufficiente determinatezza. Al contrario, si affermò che “l’appartenenza a quelle categorie è invero condizione necessaria, ma non sufficiente per la sottoposizione a misure di prevenzione: poiché in concreto tali misure possano essere adottate occorre, infatti, anche un particolare comportamento che dimostri come la pericolosità sia effettiva ed attuale e non meramente potenziale[1]. È necessario, dunque, compiere un autonomo giudizio di pericolosità nel caso concreto perché solo se la persona è effettivamente pericolosa per la sicurezza pubblica è opportuna l’applicazione di misure di vigilanza. La pericolosità va vagliata sulla base di una valutazione globale della pericolosità del soggetto sulla scorta di elementi sintomatici, quali possono essere comportamenti illeciti e antisociali della persona o i suoi rapporti con altri soggetti socialmente pericolosi.

La pericolosità, inoltre, deve esistere al momento della decisione. Ciò significa che la pericolosità deve essere attuale, ovvero concreta e specifica, desunta da comportamenti in atto nel momento in cui la misura deve essere applicata e dunque deve sussistere nel momento in cui viene emessa la decisione del giudice di primo grado[2]. Con la conseguenza che se la pericolosità, inizialmente esistente, viene meno per cause sopravvenute, la misura va revocata ai sensi dell’art. 11 co. 2 del cod. antimafia con efficacia ex nunc, mentre va revocata ex tunc nel caso in cui si rilevi che tale pericolosità era del tutto insussistente al momento dell’emissione della decisione del giudice.

L’applicazione di tale principio di diritto è stata quasi immediata con riguardo alla categoria della pericolosità generica, grazie anche al notevole contributo offerto dalla giurisprudenza sovranazione. Tra gli interventi più recenti si può senz’altro citare la sentenza De Tommaso della Corte EDU, cui è seguita la sentenza Paternò delle Sezioni Unite.

Più complessa è stata, invece, l’affermazione di un corretto giudizio di pericolosità con riferimento agli appartenenti alla categoria della pericolosità qualificata. A lungo, infatti, si è sostenuto che la pericolosità andasse presunta nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di stampo mafioso o di concorso esterno in associazioni di stampo mafioso.

In particolare, si riteneva che l’appartenenza ad una associazione di stampo mafioso andasse desunta da massime di esperienza, che insegnavano che in tali associazioni la stabilità del vincolo è talmente forte che semel mafioso semper mafioso, ovvero che chi è stato mafioso, lo sarà sempre. Richiamando le parole della Suprema Corte del 2006 (II sez. penale sent. 16 febbraio 2006 n. 7616), “in tema di misure di prevenzione nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il requisito dell’attualità della pericolosità è da considerarsi implicito nella ritenuta attualità dell’appartenenza”, e ciò anche in caso di concorso esterno. Ciò era ancora più vero laddove si trattasse di c.d. mafia storica, ovvero di associazioni tanto radicate sul territorio, da non poter immaginare un successivo distacco degli appartenenti. Un simile sistema di presunzioni comportava inevitabilmente anche un’inversione dell’onere della prova: doveva essere l’indiziato a dare la prova della non attualità della pericolosità sociale e quindi dell’assenza di qualsiasi legame con associazioni di stampo mafioso, e non l’accusa a dimostrare la sussistenza del vincolo.

Con la sentenza Mondini dell’11 febbraio 2014 n. 23641 viene vinto il sistema di presunzioni, ma è con la recentissima sentenza Gattuso del 2017 (SS.UU. 30 novembre 2017 n. 111) che la questione trova un approdo definitivo.

I giudici di legittimità, difatti, affermano la necessità dell’accertamento della pericolosità concreta anche nel caso di indiziati di mafia, valutazione da condurre all’epoca di applicazione della misura. Ciò in quanto l’art. 6 co. 1 del cod. antimafia, nell’affermare che la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza va applicata alle persone indicata nell’art. 4 “quando siano pericolose per la sicurezza pubblica”, non opera alcuna distinzione in seno alla categoria dei pericolosi qualificati. Conseguenza di quanto affermato è che il giudice deve motivare adeguatamente l’applicazione di una misura di sicurezza personale, non potendo basarsi né sulla mera appartenenza ad una delle categorie tipizzate nell’art. 4, né sul mero fatto storico che il destinatario della misura abbia avuto rapporti o legami con associazioni mafiose. Al contrario, si richiede una attenta analisi degli indici di pericolosità al fine i trarre l’attualità della stessa al momento applicativo della misura.

[1] Corte Cost. sent. 17 marzo 1969 n. 32.

[2] Alessandro Quattrocchi, Lo statuto della pericolosità qualificata sotto la lente delle Sezioni Unite”, in Diritto penale Contemporaneo 1/2018.

Laura De Rosa

Raccontarsi in poche righe non è mai semplice, specialmente laddove si intende evitare l’effetto “lista della spesa”. Cosa dire di me, dunque, in questa piccola presentazione per i lettori di “Ius in itinere”? Una cosa è certa: come insegnano le regole di civiltà e buona educazione, a partire dal nome non si sbaglia mai. Mi chiamo Laura De Rosa e sono nata nella ridente città di Napoli nel 1994. Fin da bambina ho coltivato la mia passione per la scrittura, che mi ha portato a conseguire col massimo dei voti nel 2012 il diploma classico presso il liceo Adolfo Pansini. Per lungo tempo, così, greco e latino sono stati per me delle seconde lingue, tanto che al liceo rimproveravo scherzosamente la mia professoressa di greco accusandola del fatto che a causa sua parlassi meglio delle “lingue morte” piuttosto che l’inglese. Tuttavia, ciò non ha impedito che anche io perdessi la mia ignoranza in proposito e oggi posso vantare un livello B2 Cambridge ed una forte aspirazione al C1. Parlo anche un po’ di spagnolo e, grazie al programma Erasmus Plus che mi ha portato nella splendida Lisbona, ora posso dire con fierezza che il portoghese non è più per me un mistero. Sono cresciuta in un ambiente in cui il diritto è il pane quotidiano ed ho sempre guardato a questo mondo come a qualcosa di familiare e allo stesso tempo estraneo, perché talvolta faticavo a comprenderlo. Approcciata agli studi legali, invece, la mia visione delle cose è cambiata e mi sono accorta come termini che prima mi apparivano incomprensibili e lontani invece rappresentano la realtà di tutti giorni, anzi ci permettono di vedere e capire questa realtà. Ho affrontato, nel mio percorso universitario, lo studio del diritto penale con uno spirito critico mosso da queste considerazioni e sono giunta alla conclusione che questo ramo è quello che, probabilmente, più di tutti gli altri rappresenta l’uomo. Oggi sono iscritta all’ultimo anno della laurea magistrale presso l’Università Federico II di Napoli e, nonostante non ci sia branca del diritto che manchi di destare la mia curiosità, sono sempre più convinta di voler dare il mio contributo all’area penalistica. L'esser diventata socia di ELSA sicuramente ha rappresentato per me un'ottima opportunità in questo senso. Scrivere per un giornale non è, per me, un’esperienza nuova. La mia collaborazione con “Ius in itinere” ha però un sapore diverso: nasce dal desiderio di mettermi in gioco come giurista, scrittrice e membro della società. Il diritto infatti, come l’uomo, vive e si sviluppa. E come l’uomo ha un animo, aspetto da tenere sempre presente quando ci si approccia a studi giuridici. Mia volontà è dare un contributo a questo sviluppo nell’intento e nella speranza di collaborare ad un diritto più “giusto” e più “umano”. Oggi nelle vesti di scrittrice, un domani in un ruolo ancor più attivo. Mail: laura.derosa@iusinitinere.it

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