giovedì, Aprile 18, 2024
Litigo Ergo Sum

La provvisoria esecutività della sentenza: tra evoluzione normativa e possibili aperture

L’articolo 282 c.p.c. statuisce che «la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti».

È innanzitutto agevole notare come tale disposizione non contenga alcun riferimento ad una specifica tipologia di provvedimento, riferendosi genericamente alla “sentenza di primo grado”.

Si ammetta un passo indietro e si ricordi che nella disciplina previgente (ovvero anteriormente alla Riforma del processo civile, 26 Novembre 1990, n. 353) solo la sentenza d’appello produceva immediatamente efficacia esecutiva.

La provvisoria esecutività della sentenza di primo grado era ammessa solo eccezionalmente, ope iudicis e ope legis.

Nel primo caso, il giudice muniva la sentenza di una clausola di provvisoria esecuzione: ciò tuttavia poteva avvenire solo su istanza di parte e sulla base di presupposti tassativamente indicati.

Nel secondo caso, invece, ugualmente con un’indicazione tassativa, era il legislatore a stabilire in quali ipotesi ciò potesse accadere, in realtà queste ultime rese sempre più numerose negli anni che precedettero la modifica legislativa.

Con la disposizione attualmente vigente, al contrario, la situazione è rovesciata nell’ottica. Si è ritenuto, da un lato di apprestare un deterrente contro il ricorso al gravame ad uso meramente deflattivo; dall’altro, di conferire maggior peso al principio di rapidità della tutela.

Ciò nonostante, all’indomani della Novella, immediatamente prese vigore la tesi maggiormente restrittiva e cioè che, a dispetto del testo legislativo, sostiene come la normativa in questione possa esclusivamente riferirsi alle sentenze di condanna (sebbene un emendamento maggiormente specifico venne proposto dal senatore Acone in sede di lavori legislativi, ma fu respinto esattamente per non restringerne eccessivamente il campo di applicazione).

L’opinione che ancora tutt’oggi viene sostenuta da dottrina e giurisprudenza prevalenti è quella secondo la quale la provvisoria esecutività, essendo prodromica all’esecuzione forzata può automaticamente afferire ai soli provvedimenti di condanna, gli unici suscettibili dell’esecuzione medesima nelle forme tipiche.

Mentre la sentenza di accertamento e quella costitutiva, infatti, non avrebbero bisogno di alcuna conformazione della realtà fisica, tangibile al provvedimento giudiziale, le sentenze di condanna, al contrario, necessiterebbero di tale quid pluris per determinare il soddisfacimento dei soggetti a vantaggio delle quali esse sarebbero pronunciate.

Tale orientamento escluderebbe quindi, almeno in via generale e salvo una specifica previsione normativa, le sentenze di accertamento e costitutive dalla provvisoria esecutività sancita dall’articolo 282 c.p.c.

Si può inoltre ricordare che, nella sua prima stesura, un recente progetto di riforma del codice di procedura civile redatto dalla Commissione ministeriale presieduta dal dott. Berruti prevedeva la modifica dell’articolo 282 c.p.c. nel senso maggiormente estensivo, sancendo, indicandole specificamente, la provvisoria esecutività per tutte le tipologie di sentenza.

La proposta ha incontrato alcune critiche, particolarmente in relazione al principio della certezza del diritto che oggi (con la necessaria attesa del giudicato) si accompagna in particolare a situazioni delicate come quelle degli status personali o dei trasferimenti dei beni soggetti a trascrizione.

Un’interessante apertura alla tesi favorevole alla provvisoria esecutività delle sentenze di accertamento e costitutive trova fondamento proprio su un’altra norma del codice di procedura civile e cioè l’articolo 337, secondo comma.

Tale disposizione infatti recita: «quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso, se tale sentenza è impugnata».

Ebbene, si noti come la disposizione faccia riferimento alla sentenza impugnata dotata di “autorità”: ciò denoterebbe che tutte le sentenze, a prescindere dalla diversa tipologia, sono suscettibili di produrre efficacia istantaneamente.

E ciò in quanto, inevitabilmente, ritenere che la sentenza impugnata sia munita di autorità comporterebbe, da un punto di vista logico, nient’altro che la produzione di effetti.

Ad ogni modo, pur affidandoci alla tesi prevalente, da una restrizione siffatta vengono notoriamente escluse le statuizioni condannatorie consequenziali che accedono alle pronunce costitutive o di accertamento.

Pur tuttavia, in un primo momento, a seguito della Riforma, la Corte di Cassazione sorprendentemente escluse da questo assunto i capi relativi alle spese processuali.

Tale orientamento fu sin da subito fortemente criticato e la medesima Corte ritenne ben presto di mutare il proprio orientamento, assestandosi sul principio generale per cui «ai sensi del novellato articolo 282 del codice di procedura civile, deve ritenersi oggi legittimamente predicabile la provvisoria esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria (quale quello relativo alle spese di giudizio), trattandosi di un meccanismo del tutto automatico e non subordinato all’accoglimento o meno della domanda (qual che essa sia) introdotta dalle parti» (affermato dalla terza sezione con sentenza 10 novembre 2004, n. 21367).

A tal proposito, è interessante aprire una parentesi su un intervento della Corte Costituzionale in materia (sentenza 16 luglio 2004, n. 232).

Per quel che qui interessa si noti come la Corte in tale pronuncia abbia ritenuto che l’efficacia esecutiva di cui si occupa l’articolo 282 c.p.c. riguardi i capi condannatori, a prescindere dalla pronuncia di merito a cui accedano, siano essi quindi dipendenti o accessori rispetto a un capo principale che abbia contenuto di accertamento o costitutivo.

Si è sostenuto infatti che «l’art. 282 cod. proc. civ. non impedisce certamente che siano muniti di efficacia esecutiva immediata capi condannatori “accessori” (id est, di accoglimento di domande accessorie ex art. 31 cod. proc. civ.) rispetto a capo non condannatorio relativo alla domanda principale, e cioè che, ove di vera accessorietà si tratti, opera pienamente il principio dell’anticipazione della efficacia della sentenza di merito (di condanna) rispetto al momento della definitività».

Da ultimo, si ricordi che la Corte di Cassazione ha esteso la provvisoria esecutività sancita dall’articolo 282 del codice di procedura civile al caso delle sentenze di c.d. condanna implicita.

La Cassazione civile, III sez., con sentenza 26 gennaio 2005, n. 1619, ha infatti previsto che l’esigenza di esecuzione, in tale caso, scaturisce dalla medesima funzione che il titolo è chiamato a svolgere: trattasi di una sentenza costitutiva pronunciata ai sensi degli artt. 1051 o 1052 c.c., allorché contenga tutti gli elementi in concreto della servitù, posto che essa ha lo scopo di risolvere l’esigenza fattuale dell’attore di raggiungere la via pubblica, assicurandogli, appunto, il passaggio.

Si concluda accennando come l’evoluzione della disciplina in esame abbia incontrato ulteriori sviluppi in relazione all’ipotesi del contratto preliminare, in particolar modo con riguardo all’inscindibilità del nesso sinallagmatico tra capo costitutivo e capo condannatorio, questione che tuttavia merita di trattazione approfondita ed in separata sede.

Marco Limone

Marco Limone nasce nel 1994 ad Atripalda (AV). Consegue il diploma di maturità con votazione 100/100 presso il Liceo Scientifico P.S. Mancini di Avellino. Da sempre bravo in matematica, decide di non rinnegare le sue vere inclinazioni e ha frequentato, dal 2012, il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. In data 07/07/2017 conclude il percorso universitario con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi in diritto processuale civile dal titolo "I profili processuali della tutela della parte nel contratto preliminare". Iscrittosi, infatti, sognando il “mito americano” della criminologia e del diritto penale, durante il suo percorso si scopre più vicino al diritto civile e alla relativa procedura, anche se, per carattere, affronta con passione qualsiasi sfida si presenti sul suo cammino. Fortemente determinato e deciso nel portare avanti le sue idee e i suoi valori, toglietegli tutto ma non la musica. E le serie tv e il fantacalcio, ma quella è un’altra storia... mar.limone1994@gmail.com https://www.linkedin.com/in/marco-limone-19940110a/

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