venerdì, Aprile 19, 2024
Diritto e Impresa

La responsabilità per le obbligazioni sociali nelle società di persone e di capitali

Tema assai delicato e che coinvolge trasversalmente, sebbene diversamente, le varie tipologie di società che il nostro ordinamento conosce è quello della responsabilità per le obbligazioni sociali, ovvero assunte dalla società per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e quindi le obbligazioni nascenti da contratto o “da ogni altro fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico” (art. 1173 cod.civ.); e la società risponde anche delle obbligazioni nascenti da fatto illecito.

Si tratta di un aspetto strettamente correlato a quello della autonomia patrimoniale, ovvero della insensibilità reciproca tra il patrimonio della società e i patrimoni dei singoli soci. Se può dirsi perfetta nelle società di capitali e cooperative, sicuramente più attenuata ed embrionale si ha nella società semplice.

In particolare per le società di persone la situazione è la seguente:

  • Per la società semplice (“s.s.”), principalmente costituita nell’ipotesi di esercizio in comune di un’impresa agricola o di un’attività professionale, la responsabilità incombe sia sulla società stessa, sia su ciascun socio personalmente ed illimitatamente. Spetta cioè al creditore decidere se aggredire il patrimonio sociale ovvero quello di uno o più soci (c.d. responsabilità solidale dei soci per le obbligazioni sociali). Lo stesso patrimonio sociale è esposto agli attacchi dei creditori particolari dei soci, i quali, sia pure subordinatamente al fatto che gli altri beni del socio debitore siano insufficienti a soddisfarli, possono chiedere in ogni tempo la liquidazione della sua quota. Peraltro, il socio richiesto del pagamento di un’obbligazione sociale può domandare che il creditore si rivolga prima alla società (c.d. beneficium excussionis), purchè indichi i beni sociali sui quali il creditore possa soddisfarsi. Tuttavia, con patto espresso da portare a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, la responsabilità personale dei soci può essere limitata a coloro che hanno agito in nome e per conto della società.
  • Fondamentale caratteristica della società in nome collettivo (“s.n.c.”) è la responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali (art. 2291 cod.civ.). Diversamente da quel che accade nella società semplice, il patto in virtù del quale viene limitata la responsabilità di alcuni soci non ha mai effetto nei confronti dei terzi (art. 2291 cod. civ.): i creditori della società possono dunque contare, in ogni caso, per l’adempimento delle obbligazioni sociali, oltre che sul patrimonio della società anche su quello di tutti i singoli soci. Peraltro, l’autonomia patrimoniale presenta, nella s.n.c., caratteri più netti che nella società semplice: i creditori infatti hanno l’onere della preventiva escussione del patrimonio sociale e, soltanto dopo che questa sia risultata infruttuosa, possono pretendere il pagamento dai singoli soci.
  • Infine, a mezzo tra la società in nome collettivo e la società di capitali (in cui tutti i soci sono limitatamente responsabili), troviamo la società in accomandita semplice, in cui i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali; gli altri soci – detti accomandanti – rispondono per tali obbligazioni limitatamente alla quota conferita.

Per quanto concerne le società di capitali la situazione è nettamente diversa, ed in particolare:

  • Nella società per azioni (“s.p.a.”), come recita l’art. 2325, comma 1, cod.civ., “per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. Ciò importa – da un lato – che la responsabilità del socio è limitata e –  da altro lato – che i creditori sociali non hanno altra garanzia se non quella costituita dal patrimonio sociale. Proprio la responsabilità limitata costituisce il migliore incentivo per la partecipazione dei risparmiatori al c.d. “capitale di rischio”: nel peggiore dei casi, perderanno il conferimento cui si sono impegnati nei confronti della società, senza che il loro residuo patrimonio personale possa essere messo a repentaglio. Tuttavia, qualora le s.p.a. abbiano costituito uno o più “patrimoni destinati ad uno specifico affare”, non rispondono con tutto il loro patrimonio, bensì sui cespiti “dedicati” potranno soddisfarsi solo quei creditori che vantino diritti in relazione allo specifico affare.
  • Nella società in accomandita per azioni (“s.a.p.a.”) le partecipazioni, a differenza che nelle s.a.s. sono rappresentate da azioni ed i soci accomandatari, oltre che essere amministratori della società, sono responsabili illimitatamente delle obbligazioni sociali.
  • Infine nella società a responsabilità limitata (“s.r.l.”), che prende la denominazione proprio dal fatto che i soci rispondono dei debiti sociali limitatamente ai conferimenti, come nella società per azioni, per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.

Anna Rovesti

Anna Rovesti nasce a Modena il 31 ottobre 1992. Conseguita la maturità classica, prosegue i suoi studi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e consegue la laurea a luglio 2016 con il massimo dei voti. La passione e l’interesse per Informatica giuridica e il Diritto dell'informazione e delle comunicazioni la portano ad approfondire in particolar modo queste materie grazie a corsi universitari, seminari di approfondimento e la partecipazione a luglio 2015 tramite l’Associazione ELSA (European Law Student Association) di cui è socia alla Summer Law School di Copenhagen in Media Law. Proprio in quest’ambito decide di redigere la tesi di laurea dal titolo: “Disciplina della libertà di stampa alla prova delle nuove comunicazioni telematiche. Libertà di espressione e di informazione tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali”. Grazie a un tirocinio formativo presso COOPSERVICE S. Coop. p. A. in area legale-privacy, riesce a mettere a frutto l'interesse per questo ambito, affiancando il tutor aziendale e le figure senior dell’ufficio nella gestione della modulistica, di comunicati, lettere, avvisi e convocazioni d’uso comune legati alla normativa sulla protezione dei dati personali. Attualmente lavora come praticante consulente del lavoro in uno studio di Modena prestando consulenza legale in materia giuslavoristica e nella gestione delle risorse umane (gestione del personale inviato all'estero con assistenza contrattuale fiscale e previdenziale, assistenza giudiziale e stragiudiziale in controversie inerenti il rapporto di lavoro, assistenza nelle procedure concorsuali e di licenziamento individuale e collettivo, trattative sindacali inerenti a contratti integrativi aziendali, gestione di survey aziendali finalizzate all'implementazione di piani di welfare, assistenza nella predisposizione di piani relativi ai premi di produzione e di risultato, ecc). La sua collaborazione con “Ius in itinere” nasce dal desiderio di mettersi in gioco come giurista, studiosa e giovane lavoratrice alle prese con il mondo del diritto, tanto complesso quanto affascinante. Una forte determinazione, senso del dovere e capacità di organizzazione la contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Email: anna.rovesti@iusinitinere.it

Lascia un commento