giovedì, Aprile 18, 2024
Diritto e Impresa

La simulazione nei conferimenti societari

Prima di analizzare il tema della simulazione nell’ambito dei conferimenti societari, pare opportuno soffermarsi, seppur non lautamente, sulle caratteristiche strutturali del fenomeno simulatorio. A riguardo, attraverso il fenomeno de quo i contraenti, nel solco dell’autonomia contrattuale di cui godono ex art. 1322 c.c., possono dar vita ad un regolamento contrattuale solo apparente, essendo in realtà, gli interessi che figurano dedotti in contratto o inesistenti (c.d. simulazione assoluta) o diversi (c.d. simulazione relativa). Ciò posto, in un primo momento, i più spiegavano il fenomeno simulatorio in termini di divergenza tra volontà e dichiarazione, tuttavia, dottrina più attenta ha poi sottolineato come, melius re perpensa, la volontà delle parti è consapevolmente orientata a porre in essere l’intero congegno simulatorio e, difatti, esse attraverso lo strumento de quo altro non vogliono che creare una situazione di apparentia iuris[1].

Ciò, peraltro, emerge anche dall’analisi delle norme codicistiche in materia: prima fra tutte l’art. 1414 c.c., laddove dal I comma è enucleabile la regola per cui il negozio simulato non produce mai effetti tra le parti, emergendo, così, la c.d. inefficacia originaria del negozio simulato tra le parti quale fisiologica conseguenza dell’accordo simulatorio tra loro intercorso. Tanto ciò è vero che l’art. 1414, 2 co., c.c., stabilisce, in relazione alla simulazione relativa, che “se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”. Ciò detto, pare opportuno rammentare, in via preliminare, come il Legislatore si sia preoccupato, nelle norme che seguono di cui agli artt. 1415-1417 c.c., di positivizzare e il compasso applicativo del congegno simulatorio rispetto ai terzi e i rapporti con i creditori. Tanto premesso, pare ora il caso di analizzare il fenomeno simulatorio calato nell’ambito dei conferimenti societari. Sul tema si sono espressi, più o meno recentemente, i giudici della Suprema Corte di Cassazione[2].

Nella sentenza in esame la Cassazione ha esaminato la questione relativa all’ammissibilità della simulazione di un conferimento d’azienda in una società di capitali, effettuato in esecuzione di una delibera di aumento del capitale sociale, approvata dall’assemblea dei soci e non impugnata. A riguardo, i giudici di Piazza Cavour sottolineano come non vi siano in merito precedenti puntuali nella giurisprudenza della Corte. In particolare quegli stessi giudici non hanno ritenuto di poter procedere ad un’estensione dei principi di diritto enucleabili dalla stessa giurisprudenza di legittimità rispetto alla simulazione del contratto costitutivo di società. In merito, già prima della novella n. 6 del 2003, si riteneva inammissibile la simulazione “della società” nelle società capitalistiche[3] e, di recente, in più, si è affermata l’inammissibilità della simulazione dello stesso contratto di società[4].

La differenza essenziale tra le due ipotesi è costituita dal fatto che nel secondo caso la società ancora non esiste e l’accordo simulatorio interviene tra i costituenti, per i quali la società costituenda e i conferimenti destinati a formarne il capitale sono oggetto di contrattazione; viceversa, nella prima ipotesi la società esiste ed è la controparte diretta del conferimento. Peraltro, nel caso in esame, la simulazione non incide sull’esistenza della società e, quanto alla tutela dei terzi e dei creditori rispetto alla simulazione, essa sarebbe pur sempre assicurata, seppur nei limiti di cui agli artt. 1415-1417 c.c., nonché, per la pubblicità nel registro delle imprese, ex art. 2193 c.c.

Evidentemente, dunque, “la risposta al quesito suppone l’identificazione della fattispecie negoziale, in relazione alla quale si assume esservi stata simulazione”[5]. A riguardo, si premette che il conferimento in una società capitalistica già costituita è un atto con il quale il socio o il terzo, sul presupposto di una deliberazione di aumento del capitale sociale approvata dall’organo competente della società, realizza la sua volontà di partecipare o, se già socio, di aumentare il valore della sua partecipazione alla medesima società, e trova nel collegamento essenziale con quella deliberazione la sua causa negoziale, sicché, le condizioni di validità del conferimento sotto il profilo della sussistenza della volontà non possono essere esaminate indipendentemente da quelle della deliberazione medesima.

Va da sé, dunque, che così ragionando non può immaginarsi una simulazione del conferimento senza che vi sia stato un precedente congegno simulatorio in relazione alla deliberazione assembleare di aumento del capitale. Tuttavia, si badi che nel caso de quo la controdichiarazione era stata sottoscritta dall’amministratore unico e, non già, dalla società stessa e, preso atto di ciò, i giudici del Supremo Consesso di giustizia civile nel 2013 hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea di una società capitalistica non è configurabile la simulazione del conferimento in forza di un accordo simulatorio concluso tra il conferente e l’amministratore della società, che, anche qualora sia delegato al compimento delle operazioni necessarie all’esecuzione della deliberazione, non avendo poteri legali di rappresentanza della società medesima negli atti di gestione attinenti all’organizzazione della società, non è legittimato a rappresentarla nella stipula di accordi diretti a simulare i conferimenti”.

 

[1] GAZZONI, Manuale di diritto privato, XVIII ed.

[2] Cass., I Sez. civ., 17 luglio 2013, n. 17467.

[3] V. Cass., 28 aprile 1997, n. 3666; Cass., 17 novembre 1992, n. 1202.

[4] Cass., 29 dicembre 2011, n. 30020.

[5] Cass., I Sez. civ., 17 luglio 2013, n. 17467.

Elena Ficociello

Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l'istituto "P. Giannone" si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l'opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema "La responsabilità civile dei magistrati". Nell'estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time "Corso Robert Shuman" sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre. Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi. È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse. Contatti: elena.ficociello@iusinitinere.it

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