mercoledì, Marzo 27, 2024
Labourdì

Lavoro notturno – la disciplina ai sensi del D.lgs n. 66/2003

La disciplina del lavoro notturno fa riferimento essenzialmente alle norme contenute nel D.Lgs. n. 66/2003 (in particolare artt. da 11 a 15), emanato in attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE  e, tramite i rinvii in esse contenute, alla disciplina stabilita in sede di autonomia collettiva.

Lo svolgimento del lavoro notturno è subordinato al possesso da parte del lavoratore della relativa idoneità, certificata dagli organi e dagli enti di controllo.

Si parla di lavoro notturno tutte le volte in cui l’attività lavorativa viene svolta nell’arco di tempo di almeno 7 ore consecutive nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

Viene definito invece lavoratore notturno colui che;

  1. a) svolga, durante il periodo notturno come sopra definito, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale (primo criterio legale);
  2. b) in difetto di disciplina collettiva ,svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno, limite minimo riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale (secondo criterio legale);
  3. c) svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro (criterio contrattuale).

Il lavoratore non può rifiutare il lavoro notturno salvo per ragioni di salute accertate dalle competenti strutture sanitarie pubbliche. Se sussiste detta condizione, è possibile trasferire il lavoratore al lavoro diurno, sempre che sia disponibile un posto di lavoro per mansioni equivalenti. In mancanza, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore. Quindi i lavoratori adibiti al lavoro notturno devono essere ritenuti idonei alla prestazione. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche o del medico competente, attraverso controlli preventivi e periodici (almeno ogni due anni).

La violazione degli obblighi di controllo preventivo e periodico è punita con la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da € 1.549,00 a € 4.131,00. I lavoratori, come disposto dalla normativa in materia di sorveglianza sanitaria, devono essere dotati di servizi o mezzi di prevenzione e protezione adeguati ed equivalenti a quelli previsti per il turno diurno, oltre che di eventuali dispositivi specifici per le lavorazioni notturne che comportino rischi particolari.

Circa l’orario del lavoro notturno, quello dei lavoratori notturni non può superare le 8 ore medie nell’arco delle 24 ore (art. 13 del D. Lgs. 66/2003), calcolate dal momento di inizio della prestazione lavorativa. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che per calcolare tale limite bisogna effettuare una media tra le ore lavorate e non lavorate, anche su un periodo settimanale e che il rapporto deve essere pari ad un terzo. Per i lavoratori part time, il limite deve essere riproporzionato, vista la ridotta prestazione lavorativa.

La disciplina sul lavoro notturno non si applica per i dirigenti, il personale direttivo, il personale viaggiante del trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e gli altri lavoratori che dispongono del potere di determinazione autonoma del proprio tempo di lavoro.

Disciplina particolare è prevista per il lavoro notturno nel settore dell’autotrasporto. Infatti per gli addetti alle attività di autotrasporto, il lavoro notturno è costituito dalle prestazioni espletate durante la notte, ossia per un periodo di almeno 4 ore consecutive nella fascia oraria tra mezzanotte e le 7 del mattino. In caso di lavoro notturno, l’orario giornaliero non può superare le 10 ore ogni 24 ore. Deve considerarsi irregolare la prestazione di lavoro che superi il limite delle 10 ore nell’acro di 24 ore qualora si protragga per almeno 4 ore consecutive nella fascia notturna sopra indicata.

E’ però vietato adibire al lavoro notturno (ex art. 11 del Decreto Legislativo 66 del 2003):

  • Le donne, dalle ore 24 alle ore 6, nel periodo che intercorre tra l’accertamento dello stato di gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino;
  • I minori, per un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le 6 o tra le ore 23 e le 7;
  • madre di un figlio sotto i tre anni o, in alternativa, padre convivente;
  • unico genitore affidatario di figlio convivente sotto i 12 anni;
  • lavoratore/trice con a carico un disabile ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni;

 

Inoltre Il Decreto Legislativo 66/2003, prescrive sanzioni significative per il caso di violazione delle norme in materia di lavoro notturno.

Oltre alla sanzione già citata per l’omesso controllo preventivo e periodico circa lo stato di salute dei lavoratori notturni, si sottolinea:

  • La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell’ articolo 11 , comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione”;
  • La violazione delle disposizioni previste dall’ articolo 13 , commi 1 (ndr, la norma dispone che “L’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l’individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite”) e 3 (la norma dispone che “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro, del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore”), è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti”.

 

 

Dott. Vincenzo Santoro

Classe 1992. Laureato in giurisprudenza alla Federico II nel 2016 con una tesi in diritto penale dell'economia,praticante avvocato presso più di uno studio legale. Gli piace tenersi in costante aggiornamento sul diritto italiano e su come le leggi incidano sulla nostra vita quotidiana. Al di fuori della vita professionale si è dedicato ad attività di intrattenimento e informazione: oltre a scrivere per Ius in Itinere, infatti, ha condotto anche dei programmi sulla web-radio. Affronta le situazioni sia come una sfida che come un modo per migliorarsi giorno dopo giorno. Adora i telefilm a sfondo legale di cui è un patito assoluto. Il suo motto? “La verità è relativa. Scegline una che funzioni.” La cosa che più gli piace di questo lavoro? Tutto

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