venerdì, Marzo 29, 2024
Diritto e Impresa

Le clausole di gradimento

I problemi interpretativi connessi alle clausole di gradimento hanno indotto il Legislatore, nell’ambito della riforma delle società di capitali, a innovare radicalmente la disciplina previgente in ordine alle previsioni statutarie di limitazioni della circolazione delle partecipazioni sociali. Nel nuovo contesto normativo la clausola di gradimento è espressamente disciplinata dall’art. 2355 bis c.c. (per le S.p.A.) e dall’art. 2469 c.c. (per le S.r.l.).  L’intento del Legislatore è di concedere ai soci uno strumento per preservare il mantenimento della omogeneità soggettiva della compagine sociale, vietando l’ingresso di individui che, per le loro qualità personali, possano in qualche modo minare tale omogeneità, secondo una valutazione discrezionale affidata ad un organo predeterminato o a una valutazione oggettiva, basata su predeterminati requisiti indicati nella clausola statutaria.[1] Nello specifico, le clausole di gradimento subordinano il trasferimento di azioni o quote al giudizio sindacabile o insindacabile (c.d. placet) di determinati soggetti, generalmente soci e organi sociali. Si possono distinguere due tipologie di clausole di gradimento: (a) le clausole di gradimento proprie (c.d. di mero gradimento); (b) le clausole di gradimento improprie (c.d. di gradimento non mero).[2]

Preliminarmente, è doveroso definire i termini ‘’mero’’ gradimento e gradimento ‘’non mero’’: nel silenzio del Legislatore, possiamo affermare come il gradimento è mero quando il rilascio è subordinato alla volontà, illimitata e insindacabile, di un determinato soggetto di autorizzare l’operazione di trasferimento delle partecipazioni, o meglio di subordinare tale operazione al rilascio del c.d. placet. Invero, si tratta di gradimento c.d. non mero quando in presenza di presupposti oggettivi predeterminati, contenuti nella clausola statutaria (cittadinanza, categorie professionali, e altri), il trasferimento della partecipazione si potrà perfezionare.

Il ‘’mancato’’ gradimento comporta l’inefficacia del trasferimento nei confronti della società – ossia l’impossibilità di annotare il terzo acquirente nel libro dei soci e dell’esercizio dei poteri sociali. Invero, secondo la tesi da preferire[3] l’atto di autorizzazione tenderebbe soltanto a rendere opponibile alla società il detto negozio giuridico, rimanendo quest’ultimo efficace e valido tra le parti.[4]

In tema di società per azioni le clausole di gradimento sono espressamente disciplinate dall’art. 2355 bis, II comma, c.c., secondo cui: ‘’[…] Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell’alienante; resta ferma l’applicazione dell’articolo 2357. Il corrispettivo dell’acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall’articolo 2437 ter […]’’. Salvo quanto previsto dallo statuto, l’introduzione, la modifica e la soppressione di tali clausole è deliberata dall’assemblea straordinaria con le relative maggioranze. Il nuovo testo, aderendo ad un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ha introdotto espressamente la possibilità di limitare il trasferimento di azioni nominative e di nuova emissione attraverso la previsione nello statuto delle clausole di gradimento. I soggetti deputati al rilascio del gradimento sono gli organi sociali, quali Consiglio di Amministrazione, Comitato Esecutivo,[5] Collegio Sindacale e, come espressamente previsto dalla norma, gli altri soci. A tal punto, gli orientamenti prevalenti tendono a escludere la possibilità di concedere tale potere decisionale al singolo socio o a terzi.[6]

La legittimità di tali clausole è subordinata, pena l’inefficacia assoluta, differentemente da quanto era previsto ante riforma dalla legge 281/85 all’art. 22, alla previsione nella stessa, anche alternativamente, di uno dei requisiti disposti dalla legge, ossia: (a) l’obbligo di acquisto al valore stabilito per il recesso o a parità di condizioni;[7] (b) il diritto di recesso (che spetta solo dopo il mancato gradimento); (c) l’obbligo di procurare il ‘’nominativo’’ di un altro acquirente gradito da sostituire , che acquisti al valore di recesso o alle stesse condizioni.[8]

Le clausole di gradimento in tema di società a responsabilità limitata sono disciplinate dall’art. 2469, II comma, c.c., secondo cui: ‘’ Qualora l’atto costitutivo […] subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti […] il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2473’’. Nello specifico, secondo la prassi notarile, sono di regola sorrette dalla maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. In particolare, il legislatore in tema di S.r.l. si è spinto oltre consentendo ai soci di subordinare, mediante previsione statutaria, il trasferimento delle quote anche al gradimento di un terzo estraneo alla società e/o di un singolo socio. Inoltre, L’art. 2469 c.c. non prevede a carico della società o dei soci l’obbligo, espresso, di acquisto della quota, alla cui alienazione è stato opposto il gradimento, ma attribuisce direttamente al socio alienante il diritto di recedere dalla società.[9] Discusso, è il termine dies a quo del diritto di recesso, secondo l’interpretazione logica,[10] il recesso è esercitabile solo a seguito del diniego del gradimento, secondo l’interpretazione letterale[11] – seguita dalla dottrina prevalente – il diritto di recesso spetta di per sé, cioè a prescindere della volontà del socio di trasferire la propria quota.

La disciplina della clausola di gradimento c.d. non mero non si desume espressamente dal testo normativo, ma si desume dall’art. 2355 bis, comma I, c.c., per le società per azioni e dall’art. 2469, comma I, c.c., per le società a responsabilità limitata. Attraverso tale clausola si stabiliscono, a priori, requisiti oggettivi e/o soggettivi, in base ai quali si riterrà efficace o meno l’operazione di trasferimento delle azioni della società.[12] Diversamente, dalla clausola di gradimento mero, non determina il diritto di recesso in capo al socio alienante[13] e la mancata concessione del c.d. placet si deve giustificare sulla base di requisiti predeterminati ed espressamente indicati dalla clausola statutaria; o meglio il ‘’rigetto’’ deve essere motivato ed è sindacabile da parte dell’autorità giudiziaria.

Concludendo, tali requisiti devono essere valutati con riguardo al momento dell’acquisto, non devono permanere obbligatoriamente nelle fasi successive al perfezionamento dell’operazione.

Dott. Antonio Scorzolini

[1] Le Società, R. AMBROSINI, <<Sociale>> e <<parasociale>> nella clausola statutaria di gradimento, N. 2/2009.

[2] L. GENGHINI, P. SIMONETTI, Manuali Notarili a cura di L.GENGHINI, Le società di Capitali e le Cooperative, Tomo II, pag. 264 e ss.

[3] GALGANO, la società per azioni, in Trattato Galgano Padova, 1988, pag. 144 e ss

[4] Riv. Le Società, S. D’AGOSTINO, Clausola di gradimento e acquisto di quote proprie nella s.r.l.: analisi di un caso concreto, N. 10/2004

[5] Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari, massima H.I.4.

[6] Società, M. GABELLI, IPSOA, 2018.

[7] Consiglio Notarile di Milano, massima n. 32, condizioni di efficacia delle clausole di mero gradimento nelle S.p.A.

[8] Comitato Triveneto dei Notai, massima H.I.6, legittimità delle clausole di mero gradimento.

[9] Le società, V. SALAFIA, Clausola di gradimento nella circolazione di azioni e quote di s.r.l., N. 9/2006

[10] Comitato Triveneto dei Notai, massima I.I.3, Recesso in conseguenza di previsione statutaria di intrasferibilità delle partecipazioni.

[11] Società, M. GABELLI, IPSOA, 2018, pag. 1023 e ss, e MALTONI, La partecipazione sociale, cit. 181.

[12] Vi è infine una terza categoria a metà strada, clausole che prevedono unicamente un obbligo di motivazione, svolto con formule generiche, del rifiuto del placet,

[13] L. GENGHINI, P. SIMONETTI, Manuali Notarili a cura di L. GENGHINI, Le società di Capitali e le Cooperative, Tomo II, pag. 921 ss.

Dott. Antonio Scorzolini

Laureato in Giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, è iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Roma per il prescritto tirocinio di pratica forense. Dal 2017 si occupa di diritto societario lavorando come trainee presso la law firm internazionale Lexxat. Contatti: antonio.scorzolini92@gmail.com

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