martedì, Marzo 19, 2024
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L’UE come tertium genus nel diritto internazionale: il caso van Gend & Loos

Leading case della materia internazionale, il caso van Gend & Loos ha costituito il fondamento del principio di efficacia diretta di alcune categorie di norme comunitarie, elevando l’allora Comunità Economica Europea a un rango diverso da quello su cui si ponevano le comuni organizzazioni internazionali.

Premesse

Le organizzazioni internazionali di carattere regionale, nel rapporto con gli Stati aderenti, seguono uno schema classico per cui si realizza una sostanziale estraneità dei soggetti di diritto interno con riguardo alla vita di relazione internazionale che si crea nell’organizzazione, fintanto che quella relazione internazionale non si traduce in un comando giuridico di diritto interno, attraverso un fenomeno giuridico che prende il nome di adattamento. Conseguentemente, le persone fisiche o giuridiche appartengono unicamente all’ordinamento interno, e non costituiscono, per l’ordinamento internazionale, centri di imputazione di posizioni giuridiche soggettive attive e passive, di cui invece sono titolari gli Stati membri e le stesse organizzazioni.

Questo percorso ha subito uno sviamento in Italia dal momento in cui si è sentita l’esigenza di abbandonare due criteri che sancivano i rapporti tra la fonte interna ed europea: il cd. criterio cronologico, per cui in un eventuale conflitto tra le due fonti avrebbe dovuto prevalere quella più recente; e il cd. criterio gerarchico, per cui in un contrasto delle leggi italiane con un regolamento europeo precedente, quelle avrebbero dovuto essere impugnate davanti alla Corte Costituzionale per violazione indiretta dell’art. 11 della Costituzione. Entrambe le posizioni hanno suscitato l’opposizione della Corte di Giustizia la quale, nella famosa sentenza Granital 170/1984, ha sancito l’autonomia e separazione dei due ordinamenti – italiano ed europeo – (si tratta della cd. ‘teoria dualistica’), nonché il criterio della competenza comportante la mera ‘non applicazione’ della normativa italiana contrastante allorché questa non fosse competente a legiferare sulla materia[1].

Occorre oggi rilevare l’inesistenza, all’interno dei Trattati, di una chiara disposizione che differenzi l’Unione Europea, sotto il profilo appena descritto, dalle restanti organizzazioni facenti capo a tale modello classico.

Il caso

La società Van Gend & Loos, in seguito all’importazione, nel settembre 1960, nei Paesi Bassi di una partita di ureoformaldeide (una vernice collante di pannelli in legno) proveniente dalla Repubblica federale di Germania, ha contestato, innanzi al supremo foro olandese per la materia fiscale ‘Tariefcommissie’, la maggiorazione, operata dall’amministrazione olandese delle imposte, del dazio di importazione dell’8% ad valorem rispetto al 3% previsto dalla normativa allora in vigore per quella categoria di prodotti chimici. Tale aumentazione costituiva, secondo la società, una violazione dell’art. 12 del Trattato CEE, il quale stabiliva che gli Stati membri si dovessero astenere dall’aumentare i dazi doganali all’importazione ed esportazione applicati nei loro reciproci rapporti commerciali.

Ritenendo che si trattasse di una questione vertente sull’interpretazione dei Trattati, la Tariefcommissie ha sospeso il giudizio e ha rivolto alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’articolo 177, primo comma, lett. a) e terzo comma del Trattato CEE, una richiesta diretta ad ottenere, nella causa davanti ad essa vertente fra la società olandese Van Gend en Loos e l’amministrazione olandese delle imposte, che fossero risolte in via pregiudiziale alcune questioni:

  1. Se l’articolo 12 del Trattato CEE avesse effetto interno, ovvero, se i cittadini degli Stati membri potessero trarre direttamente da detto articolo dei diritti che il giudice era tenuto a tutelare,
  2. In caso affermativo, se l’applicazione del dazio dell’8% all’ureoformaldeide, costituisse un aumento illecito ai sensi dell’articolo 12 del Trattato CEE

Come rilevato anche dalla Commissione, la circostanza che una norma comunitaria sia, formalmente, diretta agli Stati, non costituisce motivo sufficiente per negare ai singoli che vi abbiano interesse la facoltà di chiederne l’osservanza ai giudici nazionali.

Il citato art. 12 costituirebbe infatti una norma completa, autonoma, chiara e incondizionata; pertanto rispondente a quelle caratteristiche che configurano la capacità di una norma di esplicare in concreto effetti diretti, nel senso di creare per i singoli situazioni giuridiche soggettive che possano essere invocate davanti ad un giudice nazionale. Una norma di carattere programmatico, invece, definirebbe un programma d’azione impreciso ed incompleto, che per sua natura necessiterebbe di un’attuazione di dettaglio; per questo motivo non potrebbe mai essere dotata di efficacia diretta.

L’importanza del caso Van Gend & Loos risiede proprio nell’aver definito le cd. norme dotate di effetto diretto verticale, atte a produrre direttamente degli effetti sui rapporti giuridici intercorrenti fra gli Stati membri ed i loro amministrati, distinguibili invece dalle norme dotate di cd. effetto diretto orizzontale, relative ai rapporti tra privati, generalmente non ammesse salvo alcune pronunce della Corte di Giustizia (quali la causa 43/75 “Defrenne II” relativa alla parità di trattamento tra uomo e donna in contesto lavorativo).

Punto focale della sentenza risiede nell’enunciazione della Corte per cui “Il Trattato CEE va al di là di un accordo che si limiti a creare degli obblighi reciproci fra gli Stati contraenti. […] La Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini. Pertanto il diritto comunitario, indipendentemente dalle norme emananti dagli Stati membri, nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi”.

Conclusioni

L’Unione Europea costituisce così un “tertium genus” nel campo del diritto internazionale, proprio per caratteri di partecipazione e di interazione con i soggetti, che la contraddistinguono con riguardo ad altre organizzazioni internazionali (ma anche intracomunitarie, come il Consiglio d’Europa). È proprio la sentenza Van Gend & Loos a delinearne i tratti di originalità:

  • La presenza di organi investiti istituzionalmente di poteri sovrani da esercitarsi nei confronti sia degli Stati membri che dei loro cittadini
  • La partecipazione dei cittadini al funzionamento della [Comunità] e alla formazione delle sue norme attraverso il Parlamento Europeo
  • L’esistenza di una Corte di Giustizia volta ad assicurare l’uniforme applicazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali
  • Il riconoscimento a questi diritto “di un’autorità tale da poter essere fatto valere dai cittadini davanti a detti giudici”[2]

Sono in tal modo sconfessate le tendenze dei primi commentatori a vedere nel diritto comunitario poco più che una branca di quel diritto internazionale che ne funge da fondamento.

[1] R. Bin e G. Pitruzzella, Diritto Costituzionale, Giappichelli, 2014

[2] R. Adam e A. Tizzano, Manuale di Diritto dell’Unione Europea, Giappichelli, 2014

Silvia Casu

Silvia Casu, nata a Varese nel 1995, ha conseguito il diploma di maturità in lingue straniere nel 2014, che le ha permesso di avere buona padronanza della lingua inglese, francese e spagnola. Iscritta al quinto anno preso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano Statale, ha sviluppato un vivo interesse per la materia internazionale pubblicistica e privatistica, nonché per la cooperazione legale comunitaria, interessi che l'hanno portata nel 2017 ad aprirsi al mondo della collaborazione nella redazione di articoli di divulgazione giuridica per l'area di diritto internazionale di Ius in Itinere. Attiva da anni nel volontariato e nell'associazionismo, è stata dal 2014 al 2018 segretaria e co-fondatrice di un'associazione O.N.L.U.S. in provincia di Varese; è inoltre socio ordinario dell' Associazione Europea di Studenti di Legge "ELSA" , nella sezione locale - Milano.

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