giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

Minori: abusi e maltrattamenti nell’ambito familiare

Un tema che oggi è particolarmente significativo è quello della violenza familiare che da fenomeno puramente sociologico può trasformarsi  in un fenomeno penalmente rilevante. Delicato è soprattutto il problema degli abusi sui minori, considerati soggetti deboli che non sono in grado di reagire o difendersi autonomamente. Diverse sono le forme di abuso che possono consistere in abusi fisici, sessuali, psicologici, qualsiasi comportamento  volontario o involontario che impedisca la crescita armonica del minore e danneggi il suo sviluppo. Il sistema penale italiano non ha ancora dato la giusta tutela al minore vittima del reato e dunque appare una sostanziale sottovalutazione del fenomeno da parte dell’ordinamento giuridico. Il codice penale vigente  dedica particolare attenzione al minore quando imputato, cioè quale soggetto attivo di reati , ma non ha ritenuto di destinare un titolo specifico ai reati commessi in danno dei minori, prevedendo invece disposizioni penali  generali che si applicano anche per il minore.

Il libro secondo titolo XI del codice penale rubricato “delitti contro la famiglia” contiene una serie di figure criminose poste a tutela della famiglia, quale primo e naturale nucleo della comunità sociale, sede di formazione e sviluppo dell’individuo.

Occorre analizzare alcune disposizioni del codice penale:

Art. 570 cp regola “  la violazione degli obblighi di assistenza familiare” : la disposizione mira a sanzionare le condotte lesive degli obblighi di assistenza familiare. Si ritengono necessarie due condizioni, l’effettivo stato di bisogno dell’avente diritto e la capacità economica dell’obbligato a fornirli. I genitori hanno l’obbligo di assistenza nei confronti dei figli

Art. 571 cp regola” l’abuso dei mezzi di correzione : questa norma anche se inserita tra i delitti contro la famiglia ha un più vasto ambito di applicazione; prende in considerazione rapporti instaurati per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza che trascendono notevolmente la limitata cerchia familiare. Si tratta di un reato proprio, in quanto il soggetto attivo può essere soltanto colui che è titolare del manus disciplinare ed è legittimato ad utilizzare i mezzi di correzione o disciplina.  Il reato si realizza se l’esercizio della funzione correttiva avviene con modalità vessatorie della personalità, contrastando con la pratica pedagogica e limitando la libera espressione delle attitudini, inclinazioni e aspirazioni del soggetto.

Un’altra ipotesi  di reato che vede  i minori vittime  sono i  maltrattamenti  regolati dall’art. 572 c.p.  questo articolo sembra impropriamente inserito tra i reati contro la famiglia, poiché  tale reato può essere compiuto anche al di fuori di un nucleo familiare. Costituiscono maltrattamenti tutti quegli atti continuativi che provocano sofferenze fisiche o morali del minore e la condotta  può consistere tanto in azioni che in omissioni, ma è necessario che si tratti di una molteplicità di atti.

Art. 591 cp regola” l’abbandono di persone minori o incapaci”: questa norma mira alla tutela della vita e l’incolumità individuale. L’abbandono consiste in qualsiasi azione o omissione che contasti con l’obbligo della custodia e della cura ed è sufficiente per l’integrazione del  reato, che da tale condotta derivi un pericolo anche solo potenziale per l’incolumità del soggetto.

Attualmente sono sempre di più i minori vittime di violenze sessuali.Il reato di atti sessuali con minorenne è punito dal codice penale all’articolo 609-quater, nell’ambito dei delitti contro la libertà personale. Nel dettaglio, l’articolo 609-quater c.p. sanziona, con la reclusione da cinque a dieci anni, la condotta di chiunque compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha ancora compiuto quattordici anni, o sedici anni se il colpevole è l’ascendente, il genitore anche adottivo, il convivente di quest’ultimo, il tutore o altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia o con il quale il minore conviva.Se la vittima non ha compiuto dieci anni, la pena è quella della reclusione da sette a quattordici anni.Al secondo comma, che è stato introdotto nel codice penale solo con la legge numero 38 del 2006, viene poi sanzionata con la reclusione da tre a sei anni la condotta dell’ascendente, del genitore anche adottivo, del convivente di quest’ultimo o del tutore che, abusando della loro posizione, compiano atti sessuali con persona minore che abbia compiuto sedici anni.Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi residuale rispetto a quella sanzionata come violenza sessuale dall’articolo 609-bis c.p. L’elemento soggettivo richiesto per il reato di atti sessuali con minorenne è il dolo generico.Indipendentemente dalle ragioni che spingono il soggetto attivo a porre in essere la condotta sanzionata, infatti, ciò che è sufficiente accertare è che il soggetto passivo compia volontariamente e coscientemente l’atto sessuale.Nei casi in cui ciò sia essenziale al reato, occorre poi accertare che l’agente sia consapevole della propria qualifica di ascendente, genitore, convivente di quest’ultimo o tutore. Invece  non è rilevante la consapevolezza dell’età della vittima.Il reato in analisi si consuma nel momento in cui l’atto sessuale è compiuto.Si tratta di un reato di mera condotta, di danno e per il quale è configurabile il tentativo.

È indispensabile tenere sempre in considerazione  che il reato sui minori determina nella vittima, accanto al danno materiale, anche un trauma psichico che deve essere sempre riconosciuto e valutato.«La capacità di riconoscere il trauma psichico di un minore è direttamente proporzionale alla capacità culturale di rappresentare in modo adeguato i bisogni fondamentali del soggetto in età evolutiva». Se si  riconosce al minore il diritto allo star bene, inteso non solo come salute fisica, ma anche come benessere psicologico,  allora risulta evidente l’assoluta necessità di «dare voce» al suo malessere. La famiglia rimane la più importante risorsa per il minore perché considerata come ambiente di socializzazione primaria, dove si sviluppa e ristruttura la personalità del bambino. Per risolvere il problema della violenza minorile cosi purtroppo frequente nella realtà contemporanea non bastano solamente le norme giuridiche a regolare la fattispecie, ma occorre incidere più profondamente nelle coscienze dell’uomo e soprattutto nel pensiero delle diverse  culture.

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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