mercoledì, Marzo 27, 2024
Diritto e Impresa

Procedura di allerta e organi di controllo

Le principali novità della riforma fallimentare

controllo

a cura di dott. Andrea Liguori – Associate di Visconti Studio Legale

Dopo la Camera, anche il Senato ha approvato il disegno di legge A.S. 2681 “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”. Il testo approvato opera un vero e proprio restyling nella materia che eravamo soliti definire come “fallimento”, termine che dovremo invece sostituire con “liquidazione giudiziaria”. Già questo è un cambiamento di una certa importanza, perché non parlare più di fallimento implica una sorta di riconoscimento di come sia ormai fisiologico un periodo di crisi per l’impresa.

La novità principale riguarda l’introduzione di una procedura d’allerta – misura fortemente voluta anche all’estero, dove c’è il cosiddetto early warning – che ha lo scopo di far emergere il prima possibile una situazione di insolvenza, in modo da poterla affrontare e possibilmente risolverla tempestivamente. A questa procedura può accedere qualsiasi categoria di debitore, eccezion fatta per gli enti pubblici: quindi non c’è differenza se si tratta di persona fisica o giuridica, di ente collettivo, consumatore o imprenditore

Presso le Camere di Commercio è prevista l’istituzione di un Organismo di composizione che ha il compito di nominare tre esperti, i quali avranno il compito di trovare una soluzione della crisi concordata tra debitore e creditori. Il tutto entro un congruo termine, prorogabile solo in presenza di segnali positivi emergenti dalle trattative, e che comunque in totale non potrà superare i sei mesi. Quest’organismo, una volta ricevute segnalazioni, convocherà il più rapidamente possibile il debitore nonché, qualora si tratti di società dotate di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per poter elaborare una soluzione che rimedi alla situazione di crisi dopo aver analizzato la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. In caso invece di esito negativo, l’Organismo dovrà dare notizia al pubblico ministero presso il Tribunale del luogo dove ha sede il debitore.

Ed è proprio con riguardo agli organi di controllo che la legge-delega apporta un ulteriore novità. A seguito di questa, infatti, sorgerà l’onere di dotare la s.r.l. di un organo di controllo o di un revisore laddove essa: 1) sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 2) controlli a sua volta una società obbligata alla revisione legale dei conti; 3) ne abbia specificamente previsto la nomina nell’atto costitutivo. In particolare, poi, sono state abbassate le soglie per l’obbligatorietà degli organi di controllo per le s.r.l., prevista ora nel caso in cui per due esercizi consecutivi venga superato anche uno solo dei seguenti limiti (e non più entrambi): totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 2 milioni di euro (e non più €4.400.000), ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 milioni di euro (e non più €8.800.000), ammontare delle unità dipendenti impiegate pari a 10 (e non più 50). Infine, è previsto anche che l’obbligo per la s.r.l. venga meno quando per tre esercizi consecutivi la stessa non superi nessuno dei tre limiti su indicati. Spetterà al Tribunale nominare il revisore o l’organo di controllo laddove la s.r.l., pur avendo l’obbligo, non abbia adempiuto. L’impatto di queste modifiche è notevole, basti pensare che secondo un primo calcolo approssimativo sarebbero 175mila le s.r.l. che dovrebbero dotarsi di controllo sindacale.

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