giovedì, Marzo 28, 2024
Uncategorized

Principi di diritto processuale civile internazionale: la giurisdizione

Premessa: questo articolo costituisce la prima parte di una serie di scritti che illustreranno il diritto processuale civile internazionale nei suoi caratteri più rilevanti.

Nonostante non esista consenso unanime sul concetto di diritto internazionale privato, si è soliti definirlo come l’insieme di norme regolanti i rapporti tra privati poste negli ordinamenti statali che, per la loro non esclusività, sono dotate di cross-border implications[1], ovvero di caratteri di transnazionalità.

La letteratura giuridica dello Stato liberale ottocentesco postulava l’esigenza di regole comuni di diritto internazionale privato, da accogliere in ogni ordinamento giuridico secondo un modello di validità incentrato sull’accertamento, in ciascuna fattispecie, di un suo elemento costitutivo che ne desse connessione con un ordinamento dato: si trattava del cd. criterio di collegamento.

Un rinnovo dell’impianto Ottocentesco, ormai insufficiente, si ebbe in Italia con la riforma generale della materia adottata con legge 31 maggio 1995, n. 218 la quale, in ossequio al principio di specialità, prevede espressamente all’art. 2 il valore residuale della normativa nazionale rispetto alle disposizioni delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia. Tale principio è rafforzato, inoltre, dalla previsione Costituzionale ex art. 117 co.1 volta al rispetto degli obblighi internazionali da parte del legislatore, salvo il rispetto dei principi supremi dell’ordinamento (cd. teoria dei controlimiti).

L’intervento di discipline comunitarie copre ormai vasti settori, anche in base all’art. 81 par. 2, lett. a,c del TFUE che giustifica la competenza normativa diretta europea sull’assunto di “un’esigenza graduale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ove sia assicurata la libera circolazione delle persone”. La materia è infatti oggi regolata dal reg. 44/2001  (Bruxelles I) modificato con effetto dal 10 gennaio 2015 dal reg. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; integrati poi dai reg. Roma II relativi alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali.

La giurisdizione civile, intesa come la competenza complessiva dei giudici dello Stato relativa allo jus dicere, è determinabile grazie ai cd. criteri di giurisdizione, ovvero quegli elementi soggettivi o oggettivi della fattispecie processuale o materiale che individuino una connessione ritenuta significativa dal legislatore per fondare la giurisdizione stessa. Secondo D.E. Childress, infatti, it is a general principle of law that a substantial connection must exist between the forum and the parties or the matters involved before a court exercises its jurisdiction[2]. Essa è accertabile solo al momento della proposizione della domanda (art. 8 L. 218/1995), ed è distinguibile in due tipi: la giurisdizione contenziosa o volontaria.

La giurisdizione contenziosa, così come risultante dalla riforma del 1995, individuando come criterio fondante la residenza, il domicilio del convenuto o la presenza nello Stato di un suo rappresentante, ha inteso dar rilievo ad una connessione ritenuta più significativa con il foro di quanto fosse la semplice cittadinanza del convenuto. Occorre però tener sempre conto della rilevanza esclusivamente residuale della legge italiana, ove regolamenti comunitari esistano e regolino diversamente la materia.

La giurisdizione volontaria, regolata dall’art. 9 della L. 218/1995, sussiste non solo nei casi specificamente contemplati dalla legge, ma opera estensivamente anche per altri criteri speciali.

La ripartizione della giurisdizione tra i giudici degli Stati membri dell’Unione Europea si effettua con riguardo alla materia civile e commerciale in applicazione dei regolamenti comunitari, che i giudici nazionali interpreteranno secondo parametri uniformi, eventualmente oggetto di rinvii pregiudiziali in seno alla CGUE. Stando agli artt. 62 – 63 del reg. Bruxelles I il domicilio del convenuto in un paese dell’Unione fissa l’ambito di applicazione della disciplina europea, lasciando così alle norme nazionali – in difetto di tale criterio – la determinazione delle rispettive giurisdizioni[3].

Criteri speciali, in favorem ed esclusivi

La facoltà di avvalersi di criteri speciali alternativi a quelli rientranti nei regolamenti è offerta all’attore, affinché prevalga una più significativa connessione con un foro reputato meglio competente per prossimità al caso, oppure per un’esigenza di tutela della posizione presumibilmente più debole del ricorrente: nella materia contrattuale, il foro si costituisce nel luogo ove l’obbligazione dedotta in giudizio sia o debba essere eseguita; in materia extracontrattuale ha competenza il giudice del luogo ove si verifica l’evento dannoso; la competenza civile può poi essere attratta in quella penale qualora il titolo al risarcimento derivi da reato.

I criteri esclusivi sono previsti in un elenco tassativo e di stretta interpretazione (data la rilevanza della loro connessione): vengono in considerazione quindi le questioni concernenti i diritti reali su immobili; la validità, nullità e scioglimento delle società e persone giuridiche aventi sede entro l’Unione; le questioni in materia di registrazione o validità di brevetti, marchi, disegni e modelli. Per l’esecuzione di decisioni giudiziarie è stabilita come esclusiva la competenza del giudice del luogo dell’esecuzione.

Foro prorogato

Il diritto processuale dà inoltre opportunità alle parti di accordarsi al fine di correggere l’ambito predeterminato per la giurisdizione, fondandola ove non sussista, o derogandovi a favore di un giudice straniero (cd. foro prorogato).

 

[1] G. Rühl, “Private international law, foundations”, Encyclopedia of Private International Law, Edward Elgar Publishing, 2017

[2] D.E. Childress, “Jurisdiction, limits under international law”, Encyclopedia of Private International Law, Edward Elgar Publishing, 2017

[3] G. Conetti, S. Tonolo, F. Vismara, Manuale di diritto internazionale privato, Giappichelli editore, 2016

Silvia Casu

Silvia Casu, nata a Varese nel 1995, ha conseguito il diploma di maturità in lingue straniere nel 2014, che le ha permesso di avere buona padronanza della lingua inglese, francese e spagnola. Iscritta al quinto anno preso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano Statale, ha sviluppato un vivo interesse per la materia internazionale pubblicistica e privatistica, nonché per la cooperazione legale comunitaria, interessi che l'hanno portata nel 2017 ad aprirsi al mondo della collaborazione nella redazione di articoli di divulgazione giuridica per l'area di diritto internazionale di Ius in Itinere. Attiva da anni nel volontariato e nell'associazionismo, è stata dal 2014 al 2018 segretaria e co-fondatrice di un'associazione O.N.L.U.S. in provincia di Varese; è inoltre socio ordinario dell' Associazione Europea di Studenti di Legge "ELSA" , nella sezione locale - Milano.

Lascia un commento