venerdì, Marzo 29, 2024
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Prodotti fitosanitari: norme per la sostenibilità

I prodotti fitosanitari, mondialmente noti con il termine di “prodotti per la protezione delle piante” (PPP – Plant Protection Product), sono definiti dalla legge italiana come quei prodotti che “proteggono i vegetali (piante vive o i loro prodotti) da organismi nocivi, eliminano piante o parti di esse indesiderate, favoriscono i processi vitali delle piante (esclusi i concimi), conservano i prodotti vegetali (ortaggi, frutta, semi; esclusi i conservanti altrimenti disciplinati)”.

Quello della lotta chimica è un argomento ambivalente. Da un lato molteplici sono le positività connesse all’utilizzo dei fitofarmaci in termini di efficacia, rapidità, versatilità, economicità e semplicità. Al contempo, d’altro lato, diverse sono le criticità che impongono riflessioni e che conducono alla rigidità della regolamentazione di tale materia. L’utilizzo non controllato di tali sostanze xenobiotiche, estranee ai naturali processi biologici, ha determinato il danneggiamento dell’equilibrio dell’ecosistema causando danni ambientali.  L’uso massiccio di elementi chimici ha generato mutazioni e resistenza dei parassiti, diminuzione di specie animali, per la maggior parte insetti, residui nei prodotti sul mercato, contaminazione del suolo, delle acque superficiali e sotterranei. I rischi connessi ed incidenti sulla salute umana, quindi, sono considerevoli.

La disciplina di tutto il settore ha derivazione comunitaria. L’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea statuisce che: “un livello elevato di tutela dell’ambiente ed il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”. In ossequio all’obiettivo di un utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, adeguato al concetto di sostenibilità delle pratiche agricole, l’Italia ha recepito con decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, la Direttiva 2009/128/CE “quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi” .

La Direttiva affida agli Stati Membri il compito di attuare politiche ed azioni volte a ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, ambiente e biodiversità derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari, attraverso pratiche di informazione sui rischi, di controllo, di corretto smaltimento e di monitoraggio.

L’Italia per l’attuazione della direttiva ha definito un Piano di azione nazionale (Pan), adottato con Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, attraverso il quale si propone di incentivare attività di fruizione di tali prodotti più sostenibile, e di dare indicazioni per ridurre l’impatto di tali prodotti nelle aree agricole, extra-agricole e nelle zone naturali protette.

La legge impone e definisce le specificità delle etichettature dei prodotti fitosanitari, contenenti sigle, icone, frasi di rischio, informazioni per esteso, indicazione delle colture, dosaggi ed avversità. La simbologia li classifica per pericolosità: molto tossici – tossici, nocivi, irritanti, non classificati.

Trattandosi di prodotti impattanti sull’ambiente e sulla salute umana, l’utilizzo è condizionato dal rilascio di una specifica autorizzazione, nota come “Patentino fitosanitario”. Il Pan ha previsto a partire dal 26 novembre 2014, modifiche sostanziali alle precedenti procedure per ottenere l’abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Questi sono i punti salienti:

– Entro un anno, ovvero a decorrere dal 26 novembre 2015, devono possedere il certificato di abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo dei prodotti fitosanitari tutti coloro che acquistano e manipolano (conservazione, preparazione della miscela, distribuzione, pulizia delle irroratrici, smaltimento) prodotti fitosanitari ad uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo.

– Sono esentati coloro che acquistano prodotti fitosanitari per uso non professionale, ovvero prodotti per la difesa delle piante ornamentali utilizzati in ambito domestico (PPO) e per le piante edibili coltivate in forma amatoriale.

– Il patentino è valido per 5 anni ed alla scadenza deve essere rinnovato.

I rischi e la stessa normativa propendono per l’utilizzo di tecniche agronomiche basate sull’agricoltura biologica, regolamentata e definita dalla Normativa CEE 2092/91. La differenza principale risiede nei metodi di produzione. Se l’agricoltura tradizionale si serve di prodotti derivanti dall’industria chimica, quella biologica al contrario rispetta i naturali processi vegetali, utilizzando fertilizzanti organici.

I vantaggi sono il rispetto dell’intero ecosistema, zero impatto ambientale e notevole riduzione dei costi di produzione.

Chiara Molinario

Nasce ad Ariano Irpino (Av) il 15/05/1994. Nel 2012 consegue la maturità classica e si iscrive all'Università degli Studi del Sannio. Frequentante il quinto anno e prossima alla laurea, scrive la tesi con la Professoressa Antonella Tartaglia Polcini, in materia di Mediazione Ambientale, dopo aver frequentato un corso innovativo sulla Negoziazione e lo Sviluppo Sostenibile. Ha partecipato ad un concorso nazionale di idee, bandito dalla Fondazione Italiana Accenture, "Youth in Action for Sustainable Development Goals", in cui è arrivata in finale. E' socia di ELSA (European Law Student's Association) di cui è Responsabile dell'Area Seminari e Conferenze nel board beneventano. Ha organizzato un'importante Conferenza sul tema dell'Ambiente ed Infrastrutture a cui ha partecipato il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Molto attiva nel sociale, è Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di "Panacea", e Consigliera di amministrazione della Cooperativa "Magnolia". Ama i viaggi, la lettura, la salute e lo sport.

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