giovedì, Aprile 18, 2024
Diritto e Impresa

Proposta della Commissione UE in tema di diritto d’autore

L’Unione europea ha sempre continuato a percorrere il cammino dell’armonizzazione comunitaria del mercato unico digitale adottando nel maggio 2015 la Strategia per il mercato unico digitale in Europa, che ha sottolineato la necessità di “assorbire le differenze tra i diversi regimi nazionali del diritto d’autore e aprire maggiormente agli utenti l’accesso online alle opere in tutta l’UE“. Nel dicembre 2015 la Commissione ha pubblicato la comunicazione “Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d’autore” in cui ha definito azioni mirate e una visione a lungo termine per un aggiornamento delle norme dell’UE in materia.

In questo contesto si inserisce la Proposta di Direttiva della Commissione del settembre 2016 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (2016/0280/COD). Questa non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE; integra la direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi.

Due aspetti emergono dalla proposta della Commissione: l’armonizzazione, con l’introduzione anche di eccezioni obbligatorie, e l’ampliamento della tutela autoriale. Quest’ultimo è stato considerato necessario alla luce del fatto che oggi autori ed editori non godono di strumenti giuridici efficaci per tutelare i nuovi sfruttamenti online delle opere creative tramite piattaforme e servizi di aggregatori di notizie, come conseguenza di ciò spesso si crea un’indebita ripartizione dei profitti.

Gli articoli 11 e 13 si pongono l’obiettivo di risolvere questo problema. Il primo, rubricato Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale estende espressamente il diritto di esclusiva a qualsiasi “utilizzo digitale“, dicitura molto ampia che fa riferimento anche ai c.d. ancillary rights: vengono tutelati anche i diritti connessi degli editori che possono ottenere un compenso per ogni forma di riutilizzo digitale delle loro pubblicazioni (il riferimento è quindi anche a eventuali brevi estratti o collegamenti ipertestuali) allo scopo di sopperire al cd. value gap. Questo nuovo diritto connesso per gli editori è analogo a quello già esistente nel diritto dell’Unione per i produttori di film, i produttori discografici e altri operatori delle industrie creative come le emittenti. La questione del value gap era stata manifestata dalle case discografiche che sostenevano ci fosse un diffenziale ragguardevole tra quanto corrisposto da intermediari come Youtube all’industria musicale e quanto questa dovesse invece percepire legittamente.

La Proposta inoltre impone l’obbligo di trasparenza (art. 14) agli editori e produttori, a favore di autori, interpreti o esecutori a proposito dei profitti ottenuti dalle opere.

Per quanto riguarda l’articolo 13 della Proposta della Commisione, questo ha l’obiettivo di imporre agli intermediari, che raccolgono informazioni e le ripropongono, di sottoscrivere accordi con gli autori titolari del diritto.

Tale Proposta, quindi, conferma l’impostazione comunitaria già sviluppatasi da diversi anni e riafferma la necessità di una tutela armonizzata e sempre più ampia. In realtà in caso di impiego digitale di opere altrui, si potrebbe spesso fare riferimento al concetto generale di opera derivata per cui la creazione di tali opere deve comunque fare salvi i diritti del titolare originario della tutela autoriale ai sensi dell’art. 4 della L. 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore e secondo la Convenzione di Berna. La tutela estesa a qualunque utilizzo digitale risulta comunque essere più incisiva e suscettibile di ulteriori applicazioni, coinvolgendo gli interessi di più figure. Infatti, si prende in considerazione gli interessi tanto degli autori quanto di altri soggetti coinvolti nello sfruttamento economico delle opere, in particolar modo gli editori. La tutela sul fronte editoriale è molto forte, al punto da chiedersi se la Proposta della Commissione europea non vada a limitare la libera informazione che la Corte di Giustizia nel 2014 con la sentenza Meltwater aveva riconosciuto come principio da garantire; la questione è rilevante soprattuto perché la direttiva proposta resta improntata alla concezione tradizionale di diritto escludente. D’altro canto, la libera navigazione non verrebbe pregiudicata qualora si effettuasse un bilanciamento ponderato che permettesse ad esempio di garantire un accesso libero e pagante.

Elisabetta Colombo

Elisabetta Colombo, in concomitanza agli studi accademici presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, è attualmente attiva nell'associazione internazionale ELSA (The European Law Students' Association) con la nomina di Presidente di ELSA Milano ed inoltre lavora nel Team for External Relations di ELSA Italia. Nel febbraio 2016 si è aggiudicata il quarto posto all'ICC International Commercial Mediation Competition e a novembre il primo classificato alla II National Negotiation Competition organizzata da ELSA Italia. Ricopre la carica di Head of Organizing Committee della III edizione della National Negotiation Competition che sarà ospitata da ELSA Milano questo novembre. Con l'incarico di National Coordinator e Researcher del Legal Research Group internazionale sul tema dell'European Compliance Benchmark ha approfondito la relativa tematica coordinando al contempo il gruppo di lavoro italiano giungendo dunque alla pubblicazione del lavoro lo scorso maggio.

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