venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

Prostituzione: il tabù più antico del mondo

Prostituzione: il tabù più antico del mondo
La Prostituzione

E’ usanza comune ritenere la prostituzione un tabù, un argomento lontano, di vergogna; molto spesso si sente però ironicamente additarlo come “il mestiere più antico del mondo”. Ebbene, facendo un passo indietro al 1800, si ricordi come Cavour nel ’58 con decreto autorizzava l’apertura di case controllate dallo Stato per l’esercizio della prostituzione in Lombardia, decreto poi trasformato in legge nell’ ’88  – “Regolamento del servizio di sorveglianza sulla prostituzione” – il quale statuiva il prezzo dei servizi offerti, le tariffe da pagare da parte dei tenutari, i controlli medici necessari sulle prostitute imponendo come regola base quella di tenere le serrande dei locali adibiti alla prostituzione sempre chiuse, di qui il nome di “case chiuse”.

Durante il fascismo fu comunque portata avanti arricchendola di regole comportamentali e di struttura, con necessità di allontanare tali luoghi di perdizione dalle strutture adite a scuole, asili o luoghi di culto. Nel 1958 veniva approvata la legge Merlin 75/58, dal nome della senatrice Lina Merlin la quale proponeva in forza della dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo di chiudere le case per la prostituzione e di iniziare a considerare reato lo sfruttamento della stessa. Dal ’58 ad oggi, il tema della prostituzione sembra ancora al centro del dibattito politico ampliando il campo anche allo sfruttamento della prostituzione di minori, tema a cui, a suo tempo, non venne dato il giusto peso.

Sembra una parola così comune, talvolta utilizzata quasi come scherno, ma cosa vuol dire in realtà prostituzione? Dal latino prostituere, porre avanti, da cui facilmente si deduce l’attività di chi, di qualsiasi genere o sesso, offre prestazioni sessuali, e quindi conceda il proprio corpo, in cambio di danaro; pratica altamente denigrante e lesiva di uno dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quale la dignità umana (Art. 3 Cost.). Non a caso la prostituzione è collocata nel codice penale al Titolo XII rubricato ” Dei Delitti contro la persona” al capo III sezione I “Dei Delitti contro la personalità individuale” tra i quali è ovviamente ricompreso la schiavitù e lo sfruttamento di persone fisiche, la tratta degli schiavi. Il legislatore ha introdotto tutti questi reati in un unico capo come quasi a parificare la gravità di questi.

Spesso alle spalle delle persone che offrono se stessi, c’è un’organizzazione più ampia, i leonini, intermediari e procacciatori di clienti che sfruttando la persona per un mero guadagno configurano il reato di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.

L’art. 3 della Legge Merlin nei suoi primi 8 punti, punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329, salvo in ogni caso l’applicazione dell’art. 240 del codice penale: chiunque abbia la proprietà o l’esercizio di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri; chiunque, avendo la proprietà o l’amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione; chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all’interno del locale stesso, si danno alla prostituzione; chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione; chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero; chiunque esplichi un’attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l’azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni; chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

Dalla lettura del dato normativo, sono diversi gli elementi che vanno sottolineati, in primis il legislatore parla di “abitualità” nella condotta illecita, e sebbene la giurisprudenza sia concorde, parte della dottrina è orientata a sostenere che la condotta è punibile a prescindere dal dato della continuità, della condotta, duratura, ed anzi sia penalmente rilevante anche qualora si risolva in un unico e solo episodio (Cass. pen., sez. III, 25 giugno 2002, n. 33615).

Secondo la giurisprudenza, il favoreggiamento della prostituzione si concretizza in qualunque attività idonea e consapevolmente volta a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione. Quanto all’elemento soggettivo, sia il favoreggiamento che lo sfruttamento della prostituzione, sono punibili a titolo di dolo generico, ovverosia è sufficiente che l’autore del comportamento agisca nella consapevolezza di favorire la prostituzione altrui oppure di lucrare ingiustamente sulla medesima ottenendo un tornaconto personale ed ingiustificato non garantito da un’adeguata controprestazione equamente retribuita. Del tutto è quindi il movente dell’azione, ovverosia le ragioni soggettive di chi commette il reato (Cass. pen., sez. III, 20 novembre 2013, n. 6373).

Si era posto il problema di qualificare l’accompagnamento della prostituta sul luogo dove questa esercita la sua attività, e la Cassazione sul punto è intervenuta con due sentenze (Cass. pen., sez. III, 18 maggio 2011, n. 36392 e Cass. pen., sez. III, 16 giugno 2013, n. 37229) qualificando due diverse fattispecie, la prima riconducibile al cliente, e la seconda invece a persone terze rispetto al cliente e la prostituta. Per la prima fattispecie, l’accompagnamento non può essere qualificato come reato di favoreggiamento della prostituzione per il fatto che non si tratta di un “aiuto oggettivo” ma di una “mera cortesia soggettivamente rivolta alla persona che si prostituisce”. Per la persona terza non può invece dirsi altrettanto, in quanto la condotta di quest’ultimo potrebbe appunto esser volta a “favorire oggettivamente la prostituzione altrui e non invece a realizzare una cortesia personale a chi si prostituisce”. Ciò che rileva è quindi la condotta del soggetto agente e la non occasionalità del rapporto di accompagnamento.

Il problema dove si presentava a questo punto? nell’ipotesi di accompagnamento sul posto del lavoro da parte di un tassista ad esempio, per cui la Cassazione nel 2016 con sentenza n. 28212 si è espressa affermando che “il tassista che accompagna la prostituta al lavoro commette reato“, da ricondurre al reato di favoreggiamento della prostituzione il quale si identifica in qualsiasi comportamento oggettivamente idoneo a facilitare consapevolmente l’attività di prostituzione.

A questo punto è necessario soffermarsi sulla definizione di favoreggiamento che la Cassazione ha dato, anche se le pronunce a riguardo sono innumerevoli, è di seguito riportata una delle più recenti e che ben rende l’idea del suddetto reato : ” Il reato di favoreggiamento della prostituzione si concretizza, sotto il profilo oggettivo, in qualunque attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione, mentre sotto il profilo soggettivo è sufficiente la consapevolezza di agevolare il commercio altrui del proprio corpo senza che abbia rilevanza il movente dell’azione” (Cass. Pen., sez. III, sentenza 20 novembre 2013, n. 6373).

La giurisprudenza in materia di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione è in continua evoluzione infatti, con sentenza n. 39866/2017 la Corte di Cassazione ha statuito che la condotta di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione nei confronti di più persone non può contemporaneamente essere considerato come un fatto unitario, ai fini dell’applicazione dell’aggravante per aver agito nei confronti di più persone (art. 4, n. 7, legge n. 75 del 1958), e come una pluralità di fatti ai fini dell’applicazione di aumenti per la continuazione.

Data la definizione di favoreggiamento, è necessario soffermarsi sullo sfruttamento che la Cassazione, forse in maniera più certa, definisce come l’ approfittare dei proventi ottenuti dall’attività di prostituzione altrui; ” tale condotta si configura anche nel caso in cui la prostituta ceda spontaneamente il denaro derivante dalla sua attività, purché chi lo riceva sia consapevole della provenienza del denaro ” ( Corte di Cassazione, sentenza numero 19644 del 28 aprile 2003). La dottrina, quella di Pavoncello e Sabatini, la qualifica come “la volontà, in capo allo sfruttatore, di voler conseguire un provento economico dall’attività sessuale posta in essere da altri non è idonea a trasformare lo sfruttamento in delitto contro il patrimonio, con la conseguenza della non applicabilità della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale“.

Sottile è il limite tra il penalmente rilevante ed il penalmente irrilevante quando si parla di inserzioni pubblicitarie volte alla prostituzione; con la sentenza del 13 maggio 2013, numero 20384, la Suprema Corte ha affermato che “non sussiste responsabilità penale nel caso in cui vi siano pubblicazioni su un sito internet finalizzate ad offrire prestazioni sessuali a pagamento perché parificata a quella che avviene sugli altri canali di informazione“; mentre “ricorre responsabilità penale laddove alle inserzioni pubblicitarie vi sia anche una attività volta ad agevolare la prostituzione stessa“.

Nel mondo la prostituzione non sembra esser trattata su un’unica linea di pensiero anzi: nei casi estremi, secondo alcuni codici in particolare di paesi musulmani, la prostituzione è sanzionata con la “pena di morte”; in altri paesi avviene il fenomeno diametralmente opposto, in quanto le prostitute pagano regolarmente le tasse e sono sindacalizzate, ad esempio nei Paesi Bassi, e in questi paesi i bordelli possono farsi pubblicità. In Canada nel dicembre del 2013 è stata abrogata la legge che criminalizzava la maggior parte delle attività collaterali, come ad esempio vivere esclusivamente di prostituzione senza essere di alcuna utilità alla società o negoziare in un luogo pubblico. In Thailandia la prostituzione è illegale così come stabilito dal Prevention and Suppression Act, B.E. 2539 del 1996, ma viene ampiamente tollerata tanto è vero che proprio questo stato è rinomato, purtroppo, per il turismo sessuale a discapito soprattutto dei minorenni reato in Italia punito a norma dell’art. 600-bis c.p.

 

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

Un pensiero su “Prostituzione: il tabù più antico del mondo

  • Basta con quest’illogico reato di favoreggiamento dell’altrui prostituzione (articolo 3 n. 8 Legge 75/1958). Suggerisco di sollevare la questione di legittimità costituzionale della detta branca normativa, poiché tale sembra in contrasto con gli articoli 2, 3 comma primo, 13 comma primo e 17 comma primo della Costituzione Italiana, siccome le leggi devono essere uguali per tutti, la libertà personale è inviolabile ed i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. In più, l’articolo 3 della Convenzione ONU 1949-51 prevede il fatto illecito in esame solo dove lo permette la legislazione nazionale dello Stato che ha ratificato (l’Italia nel 1980) la succitata norma internazionale.

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