venerdì, Marzo 29, 2024
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Regolare notifica della convocazione dell’assemblea di condominio

L’assemblea di condominio deve essere convocata annualmente dall’ amministratore per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno che si è concluso ed inoltre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno seguente.[1]

Essenziale per la regolare costituzione e validità dell’assemblea è l’avviso di convocazione.

Tale avviso deve contenere: ordine del giorno degli argomenti da trattare (le delibere dell’assemblea potranno essere solo strettamente connesse e consequenziali all’argomento trattato), luogo di svolgimento dell’assemblea, ora di svolgimento della stessa.[2]

Per ciò che concerne l’assemblea, sono previste sia una prima che una seconda convocazione, la seconda convocazione è prevista generalmente nel caso in cui in prima convocazione non sia raggiunto il numero legale per la corretta costituzione dell’assemblea, poiché la seconda convocazione richiede maggioranze inferiori rispetto alla prima convocazione.

L’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.[3]

Tornando alla convocazione dell’assemblea, fondamentali sono le modalità di trasmissione dell’avviso.

Sono richieste quelle modalità di trasmissione che consentono di certificare l’avvenuta ricezione dello stesso dunque: posta raccomandata, fax, pec, consegna a mano.[4]

Fruendo del servizio postale, quando il destinatario era assente, i giudici ritenevano che il momento della conoscenza decorreva dal momento della notifica dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale.[5]

Intervenuta la cassazione con sentenza del 14/12/2016 n. 25791, questa ha asserito che non può ritenersi conosciuta la convocazione con il semplice avviso di deposito, poiché non contiene alcuna indicazione riguardo i contenuti della lettera; ma fissare il momento della comunicazione al ritiro della convocazione significherebbe rimettere ingiustamente alla volontà del destinatario la scelta del momento da cui far decorrere il termine per l’impugnazione. [6]

Considerata, dunque,la regola sulla notificazione degli atti giudiziari dettata dall’art. 8, 4° comma, legge n. 890/1982,adattandola per analogia al caso in questione, arriveremo al risultato che “la comunicazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.

Dunque, avremo un allungamento dei tempi, sia per la riunione assembleare, sia per l’impugnazione, stabilito che il condomino avrà dieci giorni in più per agire in giudizio e l’amministratore dovrà aumentare dello stesso periodo l’intervallo che stabiliva per la convocazione.[7]

Bisogna sottolineare che abilitati alla ricezione dell’avviso sono: il destinatario, i componenti del nucleo  familiare,  i conviventi  ed  i  collaboratori  familiari  dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere. [8]

In ultimo è da rilevare che la consegna a mani è valida è facendo apporre contestuale data e firma per ricevuta apposta su un foglio predisposto dall’amministratore.[9]

 

[1] Art. 1130 c.c

[2] Dispositivo dell’art. 66 Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[3] Art. 1136 c.c.

[4] Dispositivo dell’art. 66 Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie

[5] Art.1135 codice civile

[6] Cass. n.25791 del 14/12/2016

[7] Giuseppe Marando, “Condominio: la convocazione dell’assemblea e la consegna dell’avviso”, altalex.com, Giugno 2017, disponibile qui: http://www.altalex.com/documents/news/2017/06/07/condominio-convocazione-assemblea-e-consegna-avviso

[8] art. 26 Decreto Ministero Sviluppo Economico 1° ottobre 2008

[9]Cass. 28/1/1995 n. 1033; Trib. Bari  12/2/2014 n. 766

 

A cura di Andrea Domenico D’Urzo

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