venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

Il Ruolo della Giuria nell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato

La comparazione tra l’ordinamento Giuridico Italiano e Americano

La giuria nel caso O.J. Simpson.

Una peculiarità degli ordinamenti di Common law , che rappresenta tra l’altro un diritto soggettivo costituzionalmente riconosciuto per l’imputato, è la presenza di una Giuria competente all’accertamento della responsabilità penale.  La fase che precede il “Trial” (dibattimento) è caratterizzato dalla formazione della giuria, i membri che la costituiscono sono comuni cittadini  selezionati mediante sorteggio da liste apposite e una volta individuati, la loro partecipazione al dibattimento, solitamente, è obbligatoria.  Per garantire un verdetto neutrale ed imparziale e per evitare che un giurato avendo un certo interesse al caso possa pregiudicare la sua decisione,  i membri della giuria saranno interrogati dalle parti per testare la loro estraneità rispetto ai fatti, inoltre nella selezione dei giurati sono assolutamente vietate qualsiasi forma di discriminazione, sia per motivi religiosi, politici e/o per questioni relative al sesso o razza, motivo per cui,  i giurati rispecchiano tutte le diverse classi sociali.

Ultimata la formazione della giuria, composta da 12 membri (con l’aggiunta di eventuali sostituti, qualora per impedimenti un giurato non possa ricoprire più la sua carica)  i prescelti,  presteranno giuramento al popolo americano, promettendo di decretare in nome della giustizia.

Sforniti di conoscenze giuridiche, i membri della giuria riceveranno delle istruzioni da parte del giudice, riguardanti le funzioni chiamati a svolgere. Grazie a suddette indicazioni, si distinguono le mansioni spettanti al giudice e alla giuria. Quest’ultima competente per le  questioni di fatto, avrà l’arduo compito di emettere il verdetto di innocenza o colpevolezza, sulla base delle prove presentate dalle parti.  Il giudice assumerà il ruolo simile ad un arbitro imparziale, assicurando il corretto svolgimento del processo.

Rientra  tra le funzioni spettanti al giudice , quella fondamentale, di vagliare l’ammissibilità delle prove di cui le parti vogliono avvalersi. Questa fase è essenziale, in quanto sulle stesse, la giuria costruirà la propria decisione, motivo per cui tale momento processuale è disciplinato minuziosamente dalla normativa, affinchè la giuria venga a conoscenza solo del materiale legittimamente utilizzabile.

Conclusa la fase dell’istruzione e dell’eventuale esame incrociato dei testimoni, gli avvocati espongono la loro arringa finale, (solitamente rivolti direttamente alla giuria) esponendo la propria  tesi e le prove da loro presentate. Per l’emanazione del verdetto, la giuria si riunisce nella “jury room” dove ogni giurato può esporre le proprie impressioni rispetto al caso, dopodiché ogni membro vota.

La sentenza dovrà essere il risultato di unanimità della giuria, potendosi presentare molteplici situazioni:

  • se i giurati non giungono ad una decisione concorde, possono comunicarla al giudice, che può invitarli ad esaminare nuovamente la questione e solo qualora anche con quest’ultimo tentativo non dovesse raggiungersi l’unanimità, il giudice emetterà il “mistrial” ossia dichiarerà annullato il giudizio, comportando l’inizio di un procedimento ex novo.
  • Diversamente, la giuria potrebbe raggiungere la totalità dei voti decretando per la colpevolezza e al giudice competerà determinare la pena.
  • Infine, i giurati convinti dell’innocenza dell’imputato o in alternativa, se le prove esibite non risultino idonee ad eliminare ogni ragionevole dubbio, la giuria potrebbe deliberare un verdetto di non colpevolezza, l’imputato non avrà motivo di impugnare la decisione della giuria ed a seguito di tale sentenza, al pubblico ministero è fatto divieto di intraprendere qualsiasi altra azione contro l’imputato.

Il dibattimento potrebbe svolgersi anche unicamente dinanzi al giudice e ciò si verifica quando l’imputato si priva della presenza di una giuria. Il giudice in tal caso, come “ricompensa” per l’imputato, per aver rinunciato al diritto della giuria  ( con conseguente riduzione dei tempi e spese processuali), potrebbe statuire una sentenza con l’abbuono della pena.

Effettuando un confronto con l’ordinamento giuridico italiano, si evince che  l’accertamento circa la responsabilità penale dell’imputato è affidato unicamente al giudice, tuttavia vi sono una serie di crimini particolarmente gravi, in cui si richiede la presenza di un organo collegiale che possa congiuntamente esaminare il caso, in tal senso, gli organi competenti a giudicare simili reati sono: la Corte d’assise e La Corte d’assise di appello, entrambi organi collegiali composti da otto giudici: di cui due giudici togati e sei giudici laici (definiti anche giudici popolari).

La materia è disciplinata dalla legge 10 aprile 1951, n 287 [1], composta da 56 articoli, che individua dettagliatamente le competenze spettanti alla Corte, il carattere unitario del collegio e la fase preselettiva dei cittadini.

Nell’analisi di anzidetta legge, emergono le differenze e affinità che vi sono tra l’ordinamento italiano e americano riguardo la composizione dell’organo collegiale.

Ugualmente ai membri della giuria americana, i giudici popolari italiani non possiedono  competenze giuridiche, ma sono ordinari cittadini, iscritti ad uno specifico albo, che consente di poter assumere la qualifica di giudice laico. In particolare l’art. 9 della L n. 287/51 elenca i requisiti che i giudici popolari per le Corti di assise devono necessariamente possedere:

a) cittadinanza  italiana  e  godimento  dei  diritti  civili  e politici;

b) buona condotta morale;

c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

d) titolo  finale  di  studi  di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Differentemente dai giurati americani (che definiscono esclusivamente le questioni di fatto), i giudici laici decidono congiuntamente ai giudici togati, sulle questioni di fatto e di diritto, partecipando unitariamente all’emanazione della sentenza, in tal senso l’articolo 5 della suddetta legge, recita :   “Magistrati  e  giudici  popolari  costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti”

In attuazione della legge sull’istituzione della Corte d’assise (legge n. 287/51) , l’articolo 5 del codice di procedura penale, elenca i reati preposti al giudizio di un organo collegiale.

La ratio della norma e in particolare la creazione di un organo giudiziale composto non solo da Magistrati (esperti del diritto), ma anche da comuni cittadini chiamati a valutare la responsabilità dell’imputato, attua il principio costituzionale della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia[2].

 

 

 

[1] Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[2]Art. 102 della Costituzione.

Tayla Jolanda Mirò D'Aniello

Tayla Jolanda Mirò D'aniello nata ad Aversa il 4/12/1993. Attualmente iscritta al V anno della facoltà di Giurisprudenza, presso la Federico II di Napoli. Durante il suo percorso univeristario ha maturato un forte interesse per le materie penalistiche, motivo per cui ha deciso di concludere la sua carriera con una tesi di procedura penale, seguita dalla prof. Maffeo Vania. Da sempre amante del sistema americano, decide di orientarsi nello studio del diritto processuale comparato, analizzando e confrontando i diversi sistemi in vigore. Nel privato lavora in uno studio legale associato occupandosi di piccole mansioni ed è inoltre socia di ELSA "the european law students association" una nota associazione composta da giovani giuristi. Frequenta un corso di lingua inlgese per perfezionarne la padronanza. Conseguita la laurea, intende effettuare un master sui temi dell'anticorruzione e dell'antimafia.

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