martedì, Marzo 19, 2024
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Sequestro/oscuramento delle nuove comunicazioni telematiche

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, con sentenza n. 21521 del 15 maggio 2018, ha sancito che è pienamente legittimo il sequestro preventivo, nel rispetto del principio di proporzionalità, di un sito web o di una pagina telematica (nella specie, Facebook) per mezzo dei quali è stata commessa diffamazione, sempre qualora ricorra il “fumus commissi delicti” ed il “periculum in mora”. I giudici hanno motivato così la sentenza: “le forme di comunicazione telematica come blog, social network, mailing list, newsletters, sono espressione del diritto di manifestare liberamente il pensiero, garantito dall’art. 21 Cost., ma non possono godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa, anche nella forma online”.

Nel difficile rapporto tra stampa e telematica, occorre dunque riflettere sulle modalità con le quali il sequestro può essere attuato online[1].

Il sequestro preventivo è una misura di coercizione reale di introduzione relativamente recente[2] e caratterizzata da una spiccata finalità preventiva, in quanto diretta ad impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente ad un reato possa aggravare o protrarre le sue conseguenze oppure agevolare la commissione di ulteriori reati.

Il sequestro è normalmente riferito a beni fisici, sui quali può essere esercitata un’apprensione materiale. Nel web l’oggetto della cautela rimane pur sempre il contenuto digitale prodotto contra legem registrato nel server dell’Internet service provider. Tuttavia, attesa l’immanente capacità di riproduzione dei dati informatici e la conseguente infruttuosità di una loro materiale apprensione su supporto fisico, la loro circolazione può essere utilmente impedita – o quantomeno efficacemente ostacolata – soltanto con il coinvolgimento del prestatore del servizio, destinatario di un collaterale obbligo di facere.

Sul piano tecnico, il sequestro di un sito si presenta poi come una operazione complessa, non sempre in grado di raggiungere lo scopo e che comunque, pur di ottenere il risultato, rischia di oscurare una quantità di informazioni ben superiore a quella che hanno motivato il provvedimento di sequestro. Infatti, se il server di riferimento si trova in Italia, si agisce direttamente sul bene fisico (il computer che funge da server) facendo in modo che chi cerca quel sito sequestrato trovi, sempre a quell’indirizzo, un contenuto diverso (ad esempio frasi come: la pagina è stata rimossa). Più problematica si presenta invece la situazione quando il sito è appoggiato su un server collocato fisicamente all’estero. In questo caso il sequestro, deciso dal giudice, è possibile solo ordinando ai gestori dei servizi di Rete di impedire, mediante una operazione di filtraggio, la trasmissione di dati dei propri clienti indirizzata verso quel determinato sito. Pur ipotizzando la piena collaborazione di tutti i soggetti interessati, si tratta di un’azione dal risultato incerto, dal momento che navigatori esperti sono in grado di porre in essere azioni di aggiramento del sequestro stesso[3].

Nonostante si sia sostenuto a lungo che il sequestro preventivo possa avere ad oggetto solo il risultato di un’attività e non l’attività in quanto tale, pena l’obliterazione della sua natura reale e lo sviamento dalla sua funzione preclusiva della perpetuatio criminis, la Corte di Cassazione[4] ha affermato che: “il sequestro preventivo di siti o pagine web ha carattere reale nel senso che esso ha ad oggetto l’apprensione di una res, pur non necessariamente materiale in senso stretto, e ha portato ad esempio di sostegno: i sequestri di aziende, di diritti di credito, di quote sociali in quanto possono aggravare e protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, sì da poterle qualificare come cose pertinenti al reato”. La Corte, tuttavia, appare conscia delle conseguenze e nel trattare il tema dell’ammissibilità del sequestro, osserva: “dunque, pur non vigendo per quel che riguarda i media diversi dai giornali, alcuna riserva di legge, né essendo prescritto o individuato il numero di copie sequestrabili in via preventiva, non di meno, il giudice dovrà avere consapevolezza di star sequestrando non cose, ma per così dire informazioni e/o opinioni”, “pertanto il giudicante, richiesto di valutare la fondatezza di un provvedimento cautelare reale, non può trascurare l’esistenza di una causa di esclusione dell’antigiuridicità, qual è l’esercizio del diritto di cronaca”.

Rimane il fatto che la giurisprudenza, pur con qualche dissenso, ha costantemente ammesso il sequestro preventivo mediante oscuramento, sia con riguardo a singoli contenuti o pagine web, sia avente ad oggetto interi siti Internet.

L’oscuramento di un sito può essere equiparato a un sequestro? Impedire l’accesso a una pagina web esclude dal mercato delle idee una o più manifestazioni del pensiero e, per questa ragione, tale atto può essere accomunato alla misura cautelare reale. Entrambi, infatti, ottengono il medesimo effetto. Una volta accettato che sequestro e oscuramento sono fenomeni analoghi, se non altro in termini di compressione della libertà di cui all’art. 21 Cost., resta da decidere se la disciplina pensata per la stampa sia applicabile alla Rete, e se sì a quali condizioni[5].

In mancanza di una disciplina specifica, la giurisprudenza si è divisa, proponendo soluzioni diverse.

Con riguardo al sequestro preventivo, si sono registrate in giurisprudenza quattro soluzioni interpretative:

1) una volta esclusa l’assimilazione con la stampa cartacea, non operano le garanzie previste dall’art. 21, terzo comma, Cost.;

2) anche ammessa l’equiparazione con la stampa, le guarentigie di cui al terzo comma dell’art. 21 non si applicano se non sono stati rispettati gli obblighi di cui agli artt. 2 e 3, legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa);

3) una volta ammessa l’assimilazione con la stampa, operano le tutele costituzionali in tema di sequestro;

4) anche laddove si dovesse escludere che un determinato contenuto sia equiparabile alla stampa, non per questo si può automaticamente procedere al suo sequestro.

Quest’ultima soluzione sembra la più convincente, in quanto maggiormente aderente alla tutela dettata dall’art. 21, primo comma, Cost., nonché dei principi sovranazionali di cui all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Del tutto consolidata è infatti la giurisprudenza della Corte europea sulla necessità che l’ingerenza, tanto più se preventiva, corrisponda “a un bisogno sociale imperioso, sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito e i motivi forniti dalle autorità nazionali per giustificarla siano pertinenti e sufficienti”.

 

[1] Sul punto S. MARTINELLI, “Informazione “online”, sequestro e responsabilità”, in Ciber. dir., 2015, 1, 51-84 e I.P. CIMINO, “L’articolo 21 della Costituzione ed i limiti al sequestro dei contenuti (multimediali) nelle pubblicazioni telematiche e nei prodotti editoriali”, in Dir. inform., 2009, 4-5/2, 772-792.

[2] Trattasi, invero, di una misura introdotta soltanto dal nuovo codice di rito per meglio regolamentare una materia in precedenza affidata alla polizia giudiziaria ex art. 219 c.p.p. 1930 e oggetto di costruzione sistematica da parte della giurisprudenza. Il sequestro preventivo è disposto con decreto motivato dal giudice per le indagini preliminari, prima dell’esercizio dell’azione penale e nella relativa fase, e dal giudice competente a decidere nel merito, successivamente.

[3] Una modalità molto usata per aggirare la presenza dei filtri è quella di utilizzare gli Open DNS (Domain Name System), cioè DNS gratuiti gestiti da privati che hanno sede negli Stati Uniti e che, pertanto, non essendo soggetti alla legge italiana non filtrano gli IP e i nomi a dominio.

[4] Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 49437, 29 settembre – 23 dicembre 2009.

[5] P. COSTANZO, “La stampa telematica (tuttora) tra ambiguità legislative e dissensi giurisprudenziali”, in Giur. cost., 2010, 6, 5239-5258.

Anna Rovesti

Anna Rovesti nasce a Modena il 31 ottobre 1992. Conseguita la maturità classica, prosegue i suoi studi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e consegue la laurea a luglio 2016 con il massimo dei voti. La passione e l’interesse per Informatica giuridica e il Diritto dell'informazione e delle comunicazioni la portano ad approfondire in particolar modo queste materie grazie a corsi universitari, seminari di approfondimento e la partecipazione a luglio 2015 tramite l’Associazione ELSA (European Law Student Association) di cui è socia alla Summer Law School di Copenhagen in Media Law. Proprio in quest’ambito decide di redigere la tesi di laurea dal titolo: “Disciplina della libertà di stampa alla prova delle nuove comunicazioni telematiche. Libertà di espressione e di informazione tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali”. Grazie a un tirocinio formativo presso COOPSERVICE S. Coop. p. A. in area legale-privacy, riesce a mettere a frutto l'interesse per questo ambito, affiancando il tutor aziendale e le figure senior dell’ufficio nella gestione della modulistica, di comunicati, lettere, avvisi e convocazioni d’uso comune legati alla normativa sulla protezione dei dati personali. Attualmente lavora come praticante consulente del lavoro in uno studio di Modena prestando consulenza legale in materia giuslavoristica e nella gestione delle risorse umane (gestione del personale inviato all'estero con assistenza contrattuale fiscale e previdenziale, assistenza giudiziale e stragiudiziale in controversie inerenti il rapporto di lavoro, assistenza nelle procedure concorsuali e di licenziamento individuale e collettivo, trattative sindacali inerenti a contratti integrativi aziendali, gestione di survey aziendali finalizzate all'implementazione di piani di welfare, assistenza nella predisposizione di piani relativi ai premi di produzione e di risultato, ecc). La sua collaborazione con “Ius in itinere” nasce dal desiderio di mettersi in gioco come giurista, studiosa e giovane lavoratrice alle prese con il mondo del diritto, tanto complesso quanto affascinante. Una forte determinazione, senso del dovere e capacità di organizzazione la contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Email: anna.rovesti@iusinitinere.it

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