venerdì, Aprile 19, 2024
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Sky: non pagare il canone ed usufruire del servizio è reato

Nel 2000 era stato eliminato il reato del cosiddetto Card Sharing, introdotto poi nuovamente nel 2003.  Per c.d. Card Sharing si intende la condotta di chi, pur non acquistando i codici necessari per usufruire e beneficiare dei programmi criptati messi dalla società a disposizione, ne beneficia abusivamente non corrispondendo alcun canone. Il reato cui si riferisce la recente sentenza della Cassazione è quindi quello previsto dalla legge sul diritto d’autore la l. n. 633/1941 che all’art. 171-octies sanziona “chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale“.

Con la recentissima sentenza 46443/2017 la Cassazione ha condannato a 4 mesi di reclusione e a 2.000 € di multa un individuo che deteneva regolarmente un decoder insieme ad un apposito apparecchio che essendo collegato ad impianto tv satellitare permetteva di vedere i canali appartenenti al gruppo Sky a costo zero. Nella sentenza si legge che “la condotta incriminata (è) pacificamente consistita nella decodificazione ad uso privato di programmi televisivi ad accesso condizionato, e dunque protetto, eludendo le misure tecnologiche destinate ad impedire l’accesso […], senza che assumano rilievo le concrete modalità con cui l’elusione venga attuata, evidenziandone la finalità fraudolenta nel mancato pagamento del canone […]. Ciò che rileva quindi non pare essere la modalità con cui si è beneficiato del sistema Sky ma più semplicemente del fine che è stato perseguito ossia quello del fraudolento mancato pagamento del canone dovuto alla società suddetta, non rilevando i modi con i quali i sistemi di Pay tv siano stati dall’utente raggirati.

Con la sentenza in commento, la Cassazione tende a sottolineare che d’oggi in poi non è più solo il gestore di questa linea “abusiva” ad incorrere in reato, ma anche il singolo utente che, senza scopro di lucro, beneficia del sistema truffaldino. Sembra essere questa una decisione volta a colpire gli utenti singoli e non solo chi da ciò trae lucro.

Nell’attività del singolo, che usufruisce del sistema non pagando, non ci sarebbe un fine di lucro ma comunque avrebbe un comportamento etichettato come fraudolento. Viene punito inoltre chi fa beneficare della propria scheda o del proprio abbonamento a familiari o amici: di sovente capita che in un nucleo familiare ci sia chi è appassionato al calcio e chi invece al cinema determinando la possibilità, al caso opportuno, di scambiare semplicemente le cards o le credenzali; per la Cassazione anche questo sarebbe configurabile come ipotesi di reato e se Netflix non ritiene che prestare la propria utenza sia illegale, Sky e Mediaset Premium invece non sembrano essere così pacifici in quanto non vengono rispettate le prescrizioni contrattuali che prevedono un uso esclusivamente ad personam; la cessione di cortesia come clausola contrattuale non è proprio ipotizzabile.

Non è questo il primo caso riscontrato in Italia, già nel 2013 e poi nel Novembre del 2015 la Guardia di Finanza dopo diverse indagini ha scoperto un’associazione a delinquere al Card Sharing preposta, emettendo al termine dell’operazione circa 92 provvedimenti di perquisizioni e sequestri estesi sul tutto il territorio nazionale: il gruppo aveva un centinaio di clienti. Il torna conto economico non è poi così succulento considerando il costo mensile di questi abbonamenti, le cifra da pagare mensilmente o annualmente appare irrisoria rispetto al rischio corso, ossia così come cassato il 10 ottobre: la reclusione.

Casi meno recenti risalgono al 2013 quando venne disposto un sequestro di siti web, dichiarando l’abusiva trasmissione in rete di programmi televisivi. Per quanto riguarda l’oggetto delle violazioni, il giudice aveva affermato che “malgrado le partite di calcio non siano da considerarsi “opera intellettuale” in senso stretto, le videoriprese di tali eventi, come i programmi televisivi inerenti a tali incontri, allorquando si caratterizzino per uno specifico apporto di tipo tecnico e creativo, possono rientrare tra le opere tutelate dalla vigente legislazione nazionale a tutela del diritto di autore”. Egli richiamava, l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione che, in un caso  analogo, ritenne che “la trasmissione di un evento sportivo calcistico, per le tecniche delle riprese, può considerarsi una opera di ingegno”, e che anche “qualora le trasmissioni non fossero da qualificare come opere di ingegno, possa trovare applicazione la ipotesi di reato di cui alla l. n. 633 del 1941, art. 171, lett. f, nella interpretazione estensiva fornita dalla giurisprudenza, che tutela i programmi coperti dal diritto di esclusiva indipendentemente dalla loro qualificazione come opere di ingegno” (Cass. pen., Sez. III, 4 luglio 2006, n. 33945).Le modalità con le quali veniva operato lo “sharing” erano svariate: streaming, via differita o anche player c.d. embedding che permette la visione o l’ascolto di programmi semplicemente inserendo all’interno delle pagine di un sito flussi di dati audio/video provenienti da altri portali web, trasmessi tramite tecnologia di streaming.

Da un lato è vero, quindi, che la ripresa televisiva di una partita di calcio non può essere considerata tout court opera dell’ingegno, in quanto è necessario accertare la presenza, nel caso concreto, dei requisiti richiesti dalla legge. Dall’altro lato, la natura creativa e originale dell’opera può essere ravvisata nella tecnica o nel modo di ripresa, nonché nel prodotto elaborato dall’operatore tramite la scelta delle prospettive, delle inquadrature e delle angolazioni.  E’ pertanto necessario fare chiarezza sulla necessaria valutazione in concreto in merito alla sussistenza dei requisiti idonei a ricondurre la ripresa di eventi sportivi al regime di tutela previsto dalla legge sul diritto d’autore e dei diritti connessi, disciplinati dagli artt. 78 – ter, 78 quater e 79 l.d.a., azionabili erga omnes e in iura excludendi, che possono sintetizzarsi nella facoltà esclusiva del titolare di autorizzare l’utilizzo, la fissazione, la riproduzione (diretta e indiretta, temporanea o permanente) dell’emissione, oltre che la sua stessa messa a disposizione del pubblico.

Tirando le somme, per gli ermellini, nonostante l’utente palermitano abbia provato a proporre ricorso adducendo come scusante all’assenza di una smart card l’acquisto di codici di decodificazione sul web, la condotta non è plausibile e quindi ritengono punibile  la condotta di chi utilizza dispositivi che consentono l’accesso ai servizi criptati come la televisione satellitare, è “espressamente sanzionata” dall’articolo 171-octies Lda indipendentemente dalle concrete modalità con cui l’elusione venga attuata, evidenziandone la finalità fraudolenta nel mancato pagamento del canone applicato agli utenti per l’accesso ai suddetti programmi. E’ poi evidente, prosegue la sentenza del 2017, “che dalla ricondotta rilevanza penale del fatto nell’alveo della norma così individuata discenda, de plano, l’antigiuridicità della condotta ascritta all’imputato, non potendosi prendere in esame per le ragioni sopra esposte le ulteriori doglianze svolte sul piano motivazionale, peraltro sviluppate nell’orbita delle mere censure di merito“.

Per il presidente dello “Sportello dei Diritti” Giovanni D’Agata “si tratta di una sentenza esemplare che costituisce un precedente che desterà senz’altro allarme tra quanti continuano con svariati sistemi a decriptare il segnale delle TV a pagamento. Alla fine è sempre meglio evitare di continuare con queste prassi per evitare che la fedina resti macchiata in conseguenza di un fatto che, purtroppo, è percepito da tanti come completamente inoffensivo e non degno di comportare addirittura una condanna penale”.

 

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

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