giovedì, Aprile 25, 2024
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Tar Piemonte: esenzione del contributo di costruzione per le strutture di sosta e ristoro autostradale

 

contributo di costruzione

 

Il TAR Piemonte ha affrontato, nei mesi scorsi, un importante tema, quello che riguarda il rapporto tra il contributo di costruzione e la realizzazione delle infrastrutture di sosta.

Tale esame del giudice piemontese ha portato alla nascita di un principio giurisprudenziale secondo cui queste infrastrutture sono esenti da contributi di costruzione.

Il contributo di costruzione fa riferimento alla possibilità di rilascio del permesso utili per l’inizio della costruzione. Vale sia per opere o impianti destinati alla residenza che per quelli di altra destinazione.  In esso è compreso sia il contributo afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sia il contributo sul costo di costruzione, ex art. 16 comma 1 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni.

Il Tar viene adito all’esito di una gara pubblica per l’affidamento del Servizio Ristoro in un’area di servizio lungo il tratto autostradale A7-A26. Vincitrice del bando indetto è stata una società che aveva richiesto, al Comune territorialmente competente, la possibilità di demolizione e ricostruzione del fabbricato in uso.  Il Comune aveva richiesto, per rilascio del titolo di abbattimento e ricostruzione, il pagamento di un contributo di costruzione. Euro 68.006,29 in totale.

La Società in questione rifacendosi al DPR 380/2001 e al suo art.17 che prevede i casi di esenzione, sosteneva di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 17. Nello specifico è il comma 3 e la lettera c la norma considerata dalla Società ed esaminata dal Tar. “Il contributo di costruzione non è dovuto … per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici. “Tale disposizione richiede due requisiti. Uno soggettivo e l’altro oggettivo per l’esclusione del pagamento del contributo.

Requisito soggettivo è quello, nel caso di specie, che merita una profonda analisi. L’esenzione deve riferirsi ad un’opera di interesse generale realizzata da un privato per conto di un ente pubblico. Tale descrizione era stata confermata nel 2016 anche dal Consiglio di Stato.  Il caso in esame ci permette di soffermarci sul significato di interesse generale e la sua attinenza con la vita sociale. Una piazzola di sosta lungo un tratto autostradale è sia un interesse generale, ovvero attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico proprio perché considerate di interesse generale dalla autorità pubbliche, che un elemento di forte attinenza con la socialità.

La decisione del TAR Piemonte

Il Tar preso in esame l’art. 17 e gli elementi che concretizzavano il fatto ha riconosciuto la sussistenza del predetto requisito soggettivo in capo la società affidataria. E’ doveroso sottolineare, però, che la società affidataria ha agito per conto del concessionario Autostrade per l’Italia S.p.a. che, risulta essere, un organismo di diritto pubblico. La società, secondo quanto previsto dal contratto di concessione, per altro, sarebbe rimasta proprietaria e responsabile dell’opera anche successivamente il termine di scadenza della concessione.

Il Tar in questa sentenza ha evidenziato un principio che già da tempo si intravedeva nei corridoi dottrinari ma che era sempre stato respinto da quelli giurisprudenziali, che riguarda la natura delle opere autostradali. Il giudice riferendosi ai lavori della piazzetta di sosta li ritiene assimilabili a quelli svolti per una struttura di interesse generale, così dichiarando, per la prima volta esplicitamente l’appartenenza di queste strutture alla categoria “protetta” dall’art.17.

L’esenzione del contributo si basa sulla rilettura dell’art. 17 comma 3 e lett. a, e sulla riproposizione dell’ “elenco” dei lavori di interesse generale. Nel fare questo, però, rimanda anche ad una sentenza precedente del Tar Lazio ( 7571/2004) ed ad una del Consiglio di Stato ( 10/7/2014). Entrambe si riferiscono agli elementi costituenti il contributo di costruzioni e le esenzioni. Ma, forse, quella del Consiglio di Stato è la più attinente, forse il vero e proprio preambolo di questa del 2017. Il Consiglio di Stato si era pronunciato riguardo la qualità e la regolarità delle attività strumentali pertinenti alle concessioni di costruzione e qualificabili come servizi pubblici. Nella sua pronuncia aveva considerato un punto di ristoro lungo il tragitto autostradale un “servizio di interesse pubblico”.

Ma queste non sono state pronunce isolate. “La giurisprudenza amministrativa aveva riconosciuto l’esenzione dal contributo di costruzione in fattispecie analoghe: nel caso di realizzazione di un bar in una stazione ferroviaria, laddove è stato affermato che la natura commerciale dell’attività svolta è stemperata dalla strumentalità dell’opera alle esigenze dell’utenza (TAR Lombardia Milano 16.7.2013, n. 1872) e nel caso concernente la realizzazione di diverse attività di natura commerciale ,bancoposta, parafarmacia, edicola, centro di fisioterapia/palestra, fioraio, merceria, bar, self service, parrucchiere ,in una struttura ospedaliera, ove i giudici amministrativi avevano confermato che l’opera è destinata unicamente ed esclusivamente a favore di una ben determinata utenza e che il tipo di servizio offerto, inerente servizi di prima necessità, non potrebbe altrimenti essere fruito (TAR Toscana – Firenze 20.12.2016, n. 1827).”

Volendo varcare anche la soglia dell’analogia, il Tar Piemonte ha ritenuto che il ricorso presentato dalla Società sia non solo accoglibile, ma doverosamente accettabile, come possibilità di ampliamento degli interessi generali, o meglio, come specificazione di essi.

La realizzazione di infrastrutture delle piazzole di sosta autostradale (per le quali sono prescritti tassativi requisiti sia di struttura, che di funzione e attività) acceda e completi il servizio autostradale nel suo complesso, rispondendo così ad una finalità pubblica che travalica l’interesse imprenditoriale del singolo gestore e che può ricondursi al concetto di interesse generale.” Questo, invece, è il disposto che integra il requisito oggettivo disposto dall’art.17. Tale dicitura permette, al ricorrente, di ampliare e completare il proprio ricorso riportando maggiori prove della propria disponibilità come interesse generale.

Il Tar ha disposto anche la restituzione alla Società della somma versata. Una pronuncia importante che mette un punto fermo sulla qualità e la natura dei lavori e delle strutture che imperniano sulle nostre strade e sui nostri tragitti autostradali e che, forse, incentiva le Società ed i comuni a ampliare tale servizi di interesse comune per migliorare l’utilizzo sociale di questi tratti autostradali.

 

 

 

Mirella Astarita

Mirella Astarita nasce a Nocera Inferiore nel 1993. Dopo la maturità classica prosegue i suoi studi presso la facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo Federiciano. Amante fin da piccola della letteratura e dei mondi a cui dà accesso, crescendo impara a guardare e raccontare con occhio critico ciò che la circonda. Le piace viaggiare, conoscere posti nuovi, sentire le loro storie ed immaginare come possa essere vivere lì. Di indole curiosa lascia poche cose al caso. La sua passione verso il diritto amministrativo nasce seguendo i primi corsi di questa materia. Attenta all’incidenza che ha questa sfera del diritto nei rapporti giuridici, le piace sviscerare fino in fondo i suoi problemi ed i punti di forza. Attualmente è impegnata nella stesura di una tesi di diritto amministrativo comparato, riguardante i sistemi di sicurezza.

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