sabato, Aprile 20, 2024
Labourdì

TFR – Quali rimedi per il mancato versamento?

A cura di Giusy Granata

 

In Italia il Trattamento di Fine Rapporto, è una somma di denaro che il datore deve corrispondere ai propri lavoratori subordinati all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla causa della cessazione. E’ disciplinato dall’art 2120 c.c. e si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, un quota pari alla retribuzione annuale diviso 13,5.

Tale montante va poi aggiornato annualmente per l’indice di rivalutazione stabilito in misura pari al 75% dell’inflazione più 1,5% fisso. E’ necessario precisare che il TFR deve essere elargito obbligatoriamente al dipendente da parte del datore di lavoro o dell’azienda non appena il rapporto di lavoro giunge al termine, rispettando inoltre i termini previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria. Ma in un periodo di grave congiuntura economica le imprese versano in condizioni difficili al punto da non poter corrispondere tale emolumento. In queste circostanza, il dipendente è legittimato ad inviare all’azienda una lettera di diffida tramite raccomandata A/R sollecitando il pagamento entro una data stabilita e riservandosi la possibilità di adire le vie legali con aggravio delle spese per l’inadempiente.

In caso di perdurante inadempienza, il dipendente assistito dal patrocinio di un avvocato e da un consulente del lavoro che effettui i conteggi esatti dell’importo da richiedere potrà presentare ricorso alla sezione lavoro del Tribunale competente per ottenere un titolo esecutivo. Inoltre, nel procedere al recupero del TFR bisogna sempre valutare la situazione debitoria dell’azienda e capire se sussistano i presupposti per una dichiarazione di fallimento e quindi conseguente nomina di un curatore fallimentare che accerterà un’ eventuale solvibilità da parte dell’azienda.

Come extrema ratio, la legge propone di ricorrere al ‘’Fondo di Garanzia per il Trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro’’ istituito presso l’Inps dalla L.297/1982 con lo scopo di intervenire nel pagamento del TFR in sostituzione del datore e in caso di insolvenza di quest’ultimo. Ai sensi dell’art. 24 L.88/1989 il Fondo afferisce alla ‘’ Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti’’ ed è alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari al 0,20% della retribuzione imponibile. La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata dal lavoratore o dai suoi eredi alla sede dell’INPS nella cui competenza territoriale l’assicurato ha la propria residenza. Riguardo i presupposti necessari per beneficiare del Fondo, si fa una distinzione a seconda che il datore sia o meno soggetto alle disposizioni del R.D 16 Marzo 1942 n.267 (Legge Fallimentare). Se il mancato pagamento è dovuto a fallimento dell’azienda, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria per accedere al Fondo sarà necessario presentare all’Inps il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento e in questo caso il dipendente insoddisfatto risulterà creditore privilegiato ovvero dovrà essere soddisfatto prima di ogni altro credito ammesso alla procedura. D’altra parte se il datore di lavoro non è soggetto a procedure concorsuali dovrà essere presentato all’INPS l’atto di pignoramento nei confronti dell’azienda e dimostrare che quest’ultima non ha sufficienti garanzie patrimoniali rivolte a soddisfare il diritto del lavoratore.

Ai tanti disagi appena citati si aggiunge che anche la scelta di optare per la corresponsione del TFR in busta paga introdotta dalla Legge di Bilancio del 2015 si è rivelata un flop, poiché se da un lato permette ai lavoratori interessati di ottenere una liquidità immediata con un aumento della retribuzione, d’altra parte porta con sé degli svantaggi fiscali. Infatti il TFR in busta paga è assoggettato all’IRPEF ordinaria con conseguente aggravio contributivo, al contrario di quanto avviene per il TFR ordinario per il quale l’aliquota IRPEF deriva dalla medie delle aliquote degli ultimi anni di lavoro. Quindi a causa dell’applicazione della tassazione ordinaria la misura in questione ha subito una battuta d’arresto ed è stata richiesta da meno dell’1% dei lavoratori. Dal quadro appena delineato si evince di come sia necessario un significativo intervento da parte del Legislatore volto a semplificare e snellire gli strumenti posti a tutela dei malcapitati lavoratori, che potrebbero ritrovarsi non solo senza un’attività lavorativa ma anche senza quell’indennità per cui hanno tanto lavorato. Tutto ciò a causa di espedienti che restano i soliti, vecchi e per lo più inadeguati.

Fonti:
a) Legge 29 Maggio 1982, n.297 – “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”
b) Articolo 2120 c.c , rubricato “Disciplina del trattamento di fine rapporto”
c) E.Ghera, A.Garilli, D.Garofalo, Diritto del lavoro, seconda edizione

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