giovedì, Marzo 28, 2024
Tax Driver

Transfer pricing e il principio della libera concorrenza

 

 

Il termine “transfer pricing” significa letteralmente prezzo di trasferimento; quest’ultimo descrive la procedura attraverso la quale società , le imprese o le multinazionali associate tra loro determinano i prezzi delle transazioni internazionali all’interno di un gruppo, interessando più Stati. La disciplina del transfer pricing per essere esaminata nello specifico deve essere calibrata alla luce delle leggi fiscali in materia dei diversi Paesi europei , nonché in riferimento alle norme emanate dalle organizzazioni sovranazionali che negli ultimi anni hanno profuso energie per trovare strumenti di cooperazione e scambio di informazioni tra loro.

Per determinare il “giusto prezzo” nelle operazioni infragruppo, al fine di evitare spostamenti artificiosi di utili, le imprese multinazionali dovranno fare riferimento al principio di libera concorrenza, disciplinato dall’art. 9 del modello OCSE , convenzione contro le doppie imposizioni, valutandone non solo i prezzi ma anche le condizioni di mercato. Il legislatore italiano invece agisce in particolare , su due piani normativi: l’art. 110 TUIR e l’art. 31 D.P.R. 600/1973. Viene , quindi, interamente sostituito il comma 7 dell’art. 110 TUIR. Si prevede ora che i componenti di reddito derivanti da operazioni infragruppo con controparti estere siano “determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili .

Il legislatore fiscale ha introdotto la norma sul transfer pricing con il D.P.R. 597/1973, trasferendola poi nell’art. 76 c. 5 del D.P.R. 917/86 , prevedendo che “i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2 ,se ne deriva un aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per” i beni ceduti ed i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l’impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti”. Riguardo i controlli in materia di prezzi di trasferimento, sia sotto il profilo della doppia imposizione sia sotto quello della ripartizione dell’onere della prova, il legislatore italiano si focalizza su politiche aggressive di erosione della base imponibile poste in essere con Paesi dotati di una fiscalità di vantaggio. Queste le indicazioni della circolare 16/E del 28 aprile 2016 in tema di transfer pricing comportano che le attività sui prezzi di trasferimento in futuro vengano gestite in primis attraverso ruling preventivi (oggi possibili anche su base bilaterale) e che in caso di rettifiche si tenga comunque in considerazione la doppia imposizione e quindi anche la possibilità di accedere alle cosiddette “mutual agreement“, procedure con le autorità fiscali estere. In definitiva in quest’ambito le attività ispettive dovranno essere indirizzate verso le ipotesi maggiormente significative di alterazione dei prezzi e, in particolare, dovranno riguardare le fattispecie che prevedono la delocalizzazione dei redditi verso giurisdizioni con regimi tributari più vantaggiosi rispetto a quello domestico. L’Agenzia, per individuare tali fattispecie avrà a disposizione anche il cosiddetto country by country reporting, nuovo adempimento, in attesa di decreto attuativo, volto proprio a mappare l’allocazione degli imponibili da parte dei gruppi.

 

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