giovedì, Aprile 18, 2024
Diritto e Impresa

Trasferimento partecipazioni di S.r.l.: tempi e modi di esercizio del diritto di recesso in presenza di clausola di mero gradimento

Seppur senza pretese di completezza, con il presente articolo proveremo ad affrontare il tema relativo all’esercizio del diritto di recesso in presenza di una clausola di mero gradimento, in caso di trasferimento delle partecipazioni di una società a responsabilità limitata.

Preliminarmente, pare anzitutto opportuno richiamare quanto previsto dall’art. 2469 c.c., il quale impone che – “qualora l’atto costitutivo subordini il trasferimento delle partecipazioni sociali al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti” – il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso secondo la relativa disciplina prevista in materia di s.r.l. ex art. 2473 c.c.

Ciò brevemente premesso, degna di approfondimento è parsa la questione relativa alle concrete modalità con cui il socio – in presenza di clausola di mero gradimento – possa avvalersi del diritto di recesso. In particolare, ci si è chiesti se tale facoltà debba ritenersi esercitabile ex ante oppure soltanto in occasione di diniego del placet da parte dell’organo chiamato a pronunciarsi in merito.

Ad oggi, la questione non può ritenersi pacifica, potendosi in dottrina individuare due differenti orientamenti sul punto.

Una prima parte degli Autori[1] espressisi in merito ha osservato come il diritto di recesso andrebbe riconosciuto soltanto in caso di rifiuto del placet, ritenendo di dover escludere che il socio possa avvalersi di tale facoltà indipendentemente dalla circostanza che una richiesta in tal senso sia stata da questo avanzata e poi rifiutata.

Viene, infatti, evidenziato come l’interesse del socio a liberarsi dal vincolo sociale diverrebbe attuale solo ove il placet al trasferimento della partecipazione non venga effettivamente concesso. Pertanto, non si vede quale dovrebbe ritenersi l’interesse meritevole di tutela qualora il socio decidesse di esercitare il recesso prima o addirittura a prescindere da una richiesta (poi eventualmente negata) di gradimento.

La tesi appena esposta ha, inoltre, incontrato il favore di parte del Consigli Notarili[2], secondo cui, per l’appunto, “il diritto di recesso previsto dal comma 2 dell’art. 2469 c.c. è esercitabile solo in seguito al diniego di gradimento, nel caso in cui l’atto costitutivo subordini il trasferimento delle partecipazioni al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti […]”.

Diversa e meno rigida è stata, invece, la posizione assunta da altra parte della dottrina[3], la quale ha propeso per un riconoscimento ex ante del diritto di recesso.

Al riguardo, è stato infatti osservato che – secondo un’interpretazione letterale dell’art. 2469, co. 2, c.c. – sarebbe dato ritenere che tale diritto di recesso debba considerarsi riconosciuto in astratto per la sola presenza nei patti sociali di una clausola di gradimento incondizionato.

Pertanto, la tesi in favore del riconoscimento ex ante del diritto di recesso ammette che il socio possa recedere in tutti quei casi in cui nell’atto costitutivo sia stata inserita una clausola di gradimento “mero” (vale a dire, non sottoposto a specifiche condizioni), la cui presenza legittimerebbe di per sé l’esercizio del diritto di recesso (al pari della clausola di intrasferibilità della quota) senza necessità alcuna di previo diniego del placet [4].

Non sono mancate, anche in tal caso, pronunce notarili e giurisprudenziali[5] favorevoli all’accoglimento di un orientamento di più ampio spettro ed, evidentemente, maggiormente tutelante dei diritti sociali. Il Consiglio Notarile di Milano[6], ha infatti espresso il concetto secondo cui le clausole di mero gradimento (così come le clausole di intrasferibilità), non essendo accompagnate da limiti o condizioni, determinano il diritto di recesso per il solo fatto dell’esistenza della clausola statutaria, diversamente da quanto accade per quelle che pongono condizioni o limiti tali da impedire nel caso concreto il trasferimento. In tale ultimo caso, il recesso potrebbe, invece, essere riconosciuto soltanto qualora si realizzi concretamente l’evento impeditivo del trasferimento della quota.

 Tuttavia, dubbi circa la ragionevolezza di una simile tesi sono stati sollevati da chi ne ha fatto notare la debolezza sotto un profilo più strettamente pratico. Il riconoscimento del recesso tout court, sulla base della sola presenza in statuto della clausola di mero gradimento, e non nell’ipotesi concreta di negazione del gradimento, potrebbe, infatti, finire per privare di interesse l’adozione di tali clausolepoiché gli operatori sono difficilmente disponibili ad accollarsi il rischio di un recesso ingiustificato o pretestuoso a fronte di regole organizzative il cui fine non è di chiudere a priori, bensì di selezionare l’ingresso in società[7].

 

[1] PORTALE, S.r.l. Commentario, 2011; MAFFEI ALBERTI, Commentario breve al diritto delle società, 2017; BIANCHI, FELLER , Commentario Srl, MARCHETTI, 354.

[2] Consiglio Notarile delle Tre Venezie, Massima n. I.I.13, 2004.

[3] REVIGLIONO, Il nuovo diritto societario, Commentario Cottino, 1820; CARESTIA, La riforma del diritto societario, a cura di G. Lo Cascio, 105; GALLETTI, Codice commentato delle s.r.l., diretto da BENAZZO-PATRIARCA, 2006; MALTONI, in Il nuovo diritto delle società, a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005.

[4] ALPA-MARICONDA, Codice civile commentato, 2009.

[5] Tribunale di Roma Sez. III, 05/07/2011.

[6] Cfr. Massima n. 31, Introduzione o rimozione di limitazioni alla circolazione di partecipazioni di s.r.l. (artt. 2469 e 2473 c.c.), 2004.

[7] Maltoni, La partecipazione sociale, in AA.VV., La riforma della società a responsabilità limitata, in Laurini (diretto da), Notariato e nuovo diritto societario, Milano, 2003, 178

Annachiara Mastellone

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli Federico II, con il massimo dei voti nel 2015. Master in Diritto di impresa presso Luiss Law School, Roma, 110/110 cum laude. Attualmente faccio parte del Dipartimento di Corporate - M&A dello studio legale Gianni Origoni & Partners, nella sede di Roma. Giorno per giorno, ho così potuto approfondire il Diritto commerciale, la contrattualistica d’impresa nell’ottica di fornire assistenza legale a grandi aziende dello scenario nazionale ed estero. Sono dinamica, molto determinata, da sempre convinta che la positivitá sia la carta migliore da giocare. Amo la lettura e il desiderio di saper scrivere che solo questa sa creare in ogni buon lettore. Mi entusiasmo per ogni nuovo inizio, per i progetti che mi permettono di mettermi alla prova, per le idee che corrono veloci. Ecco perchè credo in Ius in itinere.

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