sabato, Aprile 20, 2024
Uncategorized

Trasmissibilità agli eredi del danno biologico patito dal de cuius

danno biologico[1]

Con ordinanza n. 29759/2017 [2] , la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza della Corte d’Appello di Trieste e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Venezia.
Il caso esaminato, di particolare interesse, riguarda il Sig. Guido Zolezzi, un lavoratore che, dopo aver contratto una malattia nell’ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, è deceduto a causa della stessa dopo un lasso di tempo non breve.
Gli eredi del de cuius si sono rivolti prima al Tribunale di Trieste e poi alla Corte d’Appello di Trieste al fine di vedersi riconosciuto, oltre al risarcimento relativo al danno dovuto all’inabilità temporanea assoluta già accertata dall’Inail, anche il danno biologico di natura psichica connesso alla sofferenza patita dal lavoratore nell’intervallo di tempo intercorso tra l’insorgere della malattia e il momento del decesso.
I giudici di merito, in primo e in secondo grado, hanno rigettato la richiesta degli eredi a vedersi riconosciuto, iure hereditatis, il danno biologico di titolarità del defunto.
Così, i ricorrenti, giunti in Cassazione, hanno posto a base del ricorso un unico articolato motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1226 e 2059 c.c. da parte della Corte d’Appello che aveva disconosciuto, in relazione alla stabilizzazione dei postumi permanenti della patologia sofferta nel non breve lasso di tempo intercorso tra l’insorgere della stessa ed il sopravvenire del decesso, la trasmissibilità iure hereditatis del diritto al risarcimento del danno biologico rapportata al consolidamento dell’invalidità permanente, motivando tale diniego con la mancata allegazione dei mezzi di prova idonei a dimostrare l’esistenza del danno per il quale gli stessi invocavano il risarcimento.
Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto fondato questo motivo sulla base di una precedente pronuncia della Cass. Civ. Sez. III in data 23.06.2006, n. 3766 secondo cui « nessun danno alla salute è più grave per entità ed intensità di quello che trovando causa nelle lesioni che esitano nella morte, temporalmente la precede. In questo caso, infatti, il danno alla salute raggiunge quantitativamente il 100%, con l’ulteriore fattore aggravante, rispetto al danno da inabilità temporanea assoluta, che il danno biologico terminale è più intenso perché l’aggressione subita dalla salute dell’individuo incide anche sulla possibilità di essa di recuperare (in tutto o in parte) le funzionalità perdute o quanto meno di stabilizzarsi sulla perdita funzionale già subita, atteso che anche questa capacità recuperatoria o quantomeno stabilizzatrice della salute risulta irreversibilmente compromessa. La salute danneggiata non solo non recupera (cioè non “migliora”) né si stabilizza ma degrada verso la morte; quest’ultimo evento rimane fuori dal danno alla salute … ma non la “progressione” verso di esso, poiché durante detto periodo il soggetto leso era ancora in vita ».
Per cui, in caso di lesione che abbia portato anche a breve distanza di tempo ad un esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell’intervallo tra lesione e morte, bensì dall’intensità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima.
Inoltre, la Cassazione, nel richiamare l’art. 1226 c.c., in base al quale “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”, ha stabilito che, qualora il giudice si determini all’applicazione dei criteri di liquidazione tabellare o a punto, deve necessariamente procedere alla cd. “personalizzazione” degli stessi, “personalizzazione” che è costituita dall’adeguamento al caso concreto, dato che la legittimità dell’utilizzazione di detti ultimi sistemi liquidatori è pur sempre fondata sul potere di liquidazione equitativa del giudice.

Dunque, con la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha affermato l’esistenza di un danno biologico – di natura psichica – subito dal lavoratore che abbia percepito l’approssimarsi della sua morte. Ha inoltre riconosciuto la trasmissibilità agli eredi del risarcimento derivante dalla sofferenza patita dal lavoratore tra l’insorgenza di una malattia contratta nello svolgimento del proprio lavoro e il decesso che ne sia conseguito. Infine, la Corte ha fornito un ulteriore importante elemento di riflessione, chiarendo come l’entità di questo danno non dipenda dalla durata dell’intervallo di tempo intercorso tra l’insorgenza della patologia e il decesso, bensì dalla “intensità della sofferenza”.

[1] www.bing.com

[2]Cassazione Civile Sezione L; ordinanza n.29759/2017, 12/12/2017.

Lascia un commento