giovedì, Aprile 18, 2024
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Il minore emancipato.

Per capacità di agire, si intende l’attitudine a compiere atti idonei ad incidere sulla propria sfera giuridica e si acquista con la maggiore età, vale a dire con il compimento del diciottesimo anno di età. Mentre il soggetto che sia dotato di capacità giuridica può essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, il soggetto capace di agire, può altresì validamente compiere atti giuridici idonei a produrre modificazioni nella sfera delle proprie situazioni soggettive.

Fissando al diciottesimo anno di età il raggiungimento della maggiore età, inteso come requisito per la capacità di agire, automaticamente il minore si trova in una situazione di incapacità di agire generale. L’incapacità per il minore, si presenta soprattutto in ambito patrimoniale, mentre in quello degli atti coinvolgenti la sua sfera esistenziale, si ritiene esteso e dunque riconosciuto il potere di autodeterminarsi. Si pensi al caso della scelta personale relativa all’interruzione della gravidanza. La questione è delicata, ma la c.d. legge sull’aborto ne chiarisce i termini.  Innanzitutto, la richiesta di interruzione della gravidanza può essere fatta solo personalmente dalla donna. Se la donna è minorenne, per l’interruzione della gravidanza è richiesto l’assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà o la tutela, ossia i genitori. Tuttavia, nei primi 90 giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione di questi ultimi (i genitori o chi esercita la potestà o la tutela), oppure queste, seppure interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, invierà una  relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna. Nel caso in cui il giudice rifiuti il consenso all’interruzione della gravidanza si può presentare reclamo al tribunale. Qualora il medico accerti l’urgenza dell’intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall’assenso di chi esercita la potestà o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l’esistenza delle condizioni che giustificano l’interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d’urgenza l’intervento e, se necessario, il ricovero.

Stessa cosa per il riconoscimento dei diritti fondamentali, in quanto il minore è pur sempre una persona. In certi casi è anche ammessa la possibilità di compiere atti di rilevanza patrimoniale in completa autonomia, come concludere contratti di vita quotidiana per procurarsi beni e servizi: si pensi all’acquisto dei generi  alimentari o all’utilizzo dei mezzi di trasporto.

Per quanto concerne il profilo patrimoniale in senso stretto, in questo caso la potestà dei genitori è determinante: questa si sostanzia nella rappresentanza del minore e nella amministrazione dei beni del medesimo, in quanto questo verserebbe nella impossibilità di preservare l’integrità del proprio patrimonio in quanto considerato privo della propria capacità di agire. L’attività di amministrazione copre sia gli aspetti relativi alla conservazione, sia quelli attinenti alla valorizzazione del patrimonio del minore. Per gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, come ad esempio la vendita del bene in questione, sarà necessaria una pronuncia giudiziaria la quale verificherà la necessità o l’utilità evidente del compimento dell’atto in nome del figlio.

Il minore che abbia però 16 anni può essere ammesso a con decreto del tribunale per i minorenni al matrimonio, previo accertamento della sua maturità psicofisica. Il minore acquisterà lo stato di emancipato, e la emancipazione avverrà in conseguenza del  matrimonio.  Per effetto della emancipazione il minore acquisterà una capacità di agire limitata. Questi verrà considerato in grado di curare i propri interessi personali, mentre per quelli patrimoniali seguirà la nomina di un curatore.

Ma attenzione: il curatore, si limita ad assistere il minore emancipato, senza rappresentarlo. L’atto insomma viene compiuto in prima persona dal minore emancipato, però la sua volontà non sarà sufficiente ma sarà necessario il consenso integrato del curatore: l’atto sarà dunque soggettivamente complesso.

Ma chi riveste la qualifica di curatore? Se il minore ha contratto matrimonio con un soggetto maggiore di età, questi sarà nominato curatore; in caso invece di matrimonio tra due minori, il giudice tutelare nominerà un unico curatore, scelto preferibilmente tra i loro genitori. Nell’ipotesi di conflitto di interessi tra minore e curatore, ci sarà la nomina di un curatore speciale.

Una capacità di agire quasi piene acquista il minore emancipato autorizzato dal tribunale, all’esercizio di impresa commerciale. In questo caso potrà anche compiere atti eccendenti l’ordinaria amministrazione, anche se estranei all’esercizio dell’impresa.

In ogni caso sarà preclusa la possibilità di fare testamento e donazione. Mentre lo stato di emancipazione durerà fino al raggiungimento della maggiore età.

Anna Formicola

Anna Formicola, iscritta all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, ha iniziato il suo corso di studi già con una matura passione per l'ambito civilistico. La sua penna è semplice, ma diretta. Arrivare al dunque e rendere l'argomento accessibile a tutti i lettori, è il suo obiettivo principale. Masticare il diritto non è una cosa facile, ma grazie all'ausilio di casi concreti e vicini alla relatà quotidiana, i suoi articoli saranno piacevoli da leggere e accresceranno di certo le vostre conoscenze.

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