venerdì, Marzo 29, 2024
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Nulla l’iscrizione nella lista dei cattivi pagatori se non c’è preavviso da parte della banca

La vigente normativa in materia di protezione dei dati personali stabilisce che l’intermediario finanziario, in caso di segnalazione, deve necessariamente inviare in via preventiva all’interessato l’avvertimento dell’imminente registrazione dei dati che lo riguardano.

La Suprema Corte con Sent. n. 14685/2017 del 13 Giugno con riferimento in particolare all’articolo 4, comma 7, del provvedimento numero 8/2004 del garante della privacy ha stabilito che qualora la Banca decida di segnalare ed inserire il proprio cliente nella cd. “Lista di cattivi pagatori” debba obbligatoriamente avvisarlo in via preventiva.

Dalla recente Sentenza emerge come l’ atto di avvertimento con preavviso sia una dichiarazione recettizia e quindi soggetta alla disciplina di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c., perciò l’ efficacia della dichiarazione di avviso si ha quando la stessa raggiunge il destinatario ovvero presuntivamente, quando raggiunge il suo indirizzo, fatta salva, comunque, l’eventualità che quest’ultimo provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Il caso di specie affrontato dalla Suprema Corte vedeva il cliente della Banca iscritto nella lista dei cattivi pagatori a causa di un mancato pagamento dovuto a problemi meramente tecnici.

A seguito della decisione del Tribunale di confermare la piena legittimità della segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizia, il cliente si era rivolto alla Cassazione appellandosi a diversi motivi di ricorso, in particolare richiamando l’art 4 comma 7 della normativa della privacy e dunque la violazione delle norme del codice civile artt. 1334 e 1335.

La Corte alla luce della violazione delle regole dettate dal Codice della Privacy e la regolamentazione prescritta dal codice civile ha ritenuto necessario ed inevitabile cassare la sentenza impugnata e rinviare ad altra sezione della corte di appello per un riesame della questione.

Il giudice del merito, erroneamente, aveva ritenuto assolto l’onere della banca di avvisare il cliente della segnalazione limitandosi a considerare il punto relativo all’invio degli avvisi e senza verificare che la dichiarazione avesse effettivamente raggiunto il domicilio del suo destinatario, rispettando i principi delle norme sopra richiamate.

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