martedì, Aprile 16, 2024
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Nullità della causa determinativa degli interessi? La recente sentenza del Tribunale di Milano

Ai sensi dell’art. 117, comma 6, T.U.B “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti”.

Ebbene, sulla base della lettura della norma in parola, appare pacifico ritenere nulle le clausole nelle quali sono stati convenuti gli interessi convenzionali e quelli moratori.

Nel caso in cui, invece, vi sia inosservanza delle disposizioni previste dal comma 6 dell’art. 117 T.U.B., il comma 7 della stessa norma prevede il ricorso alla c.d. “clausola sostituiva”, per mezzo della quale deve applicarsi:

“a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento delle operazioni;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.

Sul punto, veniva adito il Tribunale di Milano al fine di operare l’accertamento dell’applicazione al contratto di mutuo concluso con un istituto di credito in tema di interessi usurai, nulli ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c., nonché di interessi anatocistici in violazione dell’art. 1283 c.c., ovvero di interessi indeterminati, con conseguente dichiarazione della nullità delle clausole nelle quali sono stati convenuti gli interessi convenzionali e di mora e condanna alla restituzione dei maggiori importi versati per effetto di tali nullità[1].

Beninteso, nel caso di specie il CTU deduceva la nullità della clausola determinativa degli interessi, sulla scorta del comma 6 dell’art 117 T.U.B., poiché nel contratto di mutuo veniva indicato un TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) diverso e maggiore di quello dichiarato.

Questa circostanza, a parere del Consulente Tecnico, renderebbe nulla la clausola di determinazione degli interessi corrispettivi proprio perché indeterminata.

Per maggior chiarezza, il TAEG si pone come obiettivo quello di rappresentare nella maniera più completa e veritiera possibile il costo di un determinato finanziamento.

Trattasi, dunque, di un tasso di interessi meramente virtuale che viene utilizzato prevalentemente per determinare il costo totale di un prestito.

Sul punto, tuttavia, il giudice di prime cure, con sentenza n. 6505/2017, ha sostenuto che non può ritenersi nulla la clausola determinativa degli interessi, laddove le parti abbiano espressamente convenuto, “in modo sufficientemente determinato”, un tasso di interesse corrispettivo dovuto a seguito della stipulazione del contratto di mutuo stesso, indicando “sia lo spread sia le modalità di determinazione della componente variabile del tasso corrispettivo convenuto.

 

[1] Tribunale ordinario di Milano, sentenza n. 6505/2017.

Dott. Arcangelo Zullo

Classe 1992. Dopo aver conseguito la maurità classica, si laurea in Giurisprudenza nel 2016 alla Federico II di Napoli, con tesi in diritto penale dell'economia. Praticante avvocato presso lo studio legale Avv. Antonio Zullo & Partners. Amante del diritto connesso agli enti in tutte le sue declinazioni: dal civile al penale, dal commerciale all'amministrativo. Già collaboratore dell'area di diritto amministrativo presso la rivista Ius in itinere, è anche responsabile dell'area di Banking&Finance presso il medesimo portale di informazione giuridica. Il suo grande sogno è di affermarsi nel carriera forense e fa della passione e della determinazione le sue armi migliori. Molto attivo in politica, che vede come il principale strumento per il miglioramento della società. e-mail: angelo.zullo92@gmail.com

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