martedì, Aprile 16, 2024
Uncategorized

La collazione

Insoddisfatti della quota di eredità lasciata da un vostro antenato?

Forse la collazione potrebbe tornarvi utile.

La collazione è un istituto relativo alla divisione ereditaria ed ha lo scopo di individuare esattamente la massa ereditaria da dividere, facendovi rientrare anche i beni che vi sono usciti per effetto di donazioni fatte in vita dal defunto.

Con la collazione, ai sensi dell’art 737 c.c., chi ha ricevuto dei beni per donazione (i figli, i loro discendenti e il coniuge), ha l’obbligo di conferire nell’asse ereditario quanto ricevuto, al fine di formare le porzioni.[1]

Ma precisamente cosa rientra nella collazione?

Secondo quanto espressamente previsto dall’art. 741 cod. civ. è soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all’esercizio di un’attività produttiva o professionale (oltre che per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti. Tale norma va peraltro coordinata con l’art. 742 cod. civ. che, da un lato, esclude dalla collazione le spese di mantenimento e di educazione, in quanto spese che riguardano il diritto del minore a ricevere l’insegnamento necessario per una preparazione e una maturità adeguate alle sue inclinazioni mentre, al contrario, sono soggette a collazione le spese attinenti a corsi post-universitari o di perfezionamento, quelle sostenute per malattia e quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze; dall’altro esclude ancora le spese per il corredo nuziale e per l’istruzione scolastica o professionale, eccetto il caso in cui tali spese eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto. [2]

 La collazione di beni immobili si fa, a scelta del coerede che ha ricevuto la donazione come stabilisce l’art.746 c.c. :

  • o in natura, restituendo il bene ricevuto per donazione – che cesserà pertanto di essere in sua esclusiva proprietà e diventerà oggetto di comunione – (cd. conferimento in natura)
  • oppure per cd. conferimento per imputazione, ossia conferendo una somma di denaro corrispondente al valore del bene al momento dell’apertura della successione (art 747 c.c.)

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5659/2015[3], ha stabilito che nella divisione ereditaria, una optato per la collazione per imputazione – che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente – la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo “ab origine” un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico. Ne consegue che devono essere imputati non i frutti civili dell’immobile oggetto di collazione, ma gli interessi legali sulla predetta somma, con decorrenza dal momento dell’apertura della successione.

La collazione dei beni mobili viene fatta solo per imputazione, calcolando il valore che il bene ha all’apertura della successione. In entrambi i casi si ha riguardo al valore di mercato che ha il bene al momento dell’apertura della successione e non al valore che il bene aveva al momento della donazione.

La collazione di denaro viene fatta assegnando agli altri discendenti e al coniuge una somma di denaro uguale a quella ricevuta dal beneficiario della donazione. In altre parole, il coerede che ha ricevuto la donazione dovrà ricevere dall’eredità una quantità di denaro minore di quella che spetta agli altri eredi: la differenza è pari a quanto ricevuto per donazione. Il conferimento di denaro va fatto in base al principio nominalistico: questo significa che se, ad esempio, fu donata la somma di 5.000 euro, deve essere conferita una somma di pari importo. Oggetto di imputazione è la somma di denaro che ha costituito oggetto di donazione, rimanendo irrilevante l’intervenuta svalutazione monetaria.

Ma attenzione!

E’ tuttavia possibile che il testatore, come sancisce l’art 737 c.c ultimo comma,  nella stessa donazione o, successivamente,  nel testamento, preveda la dispensa dalla collazione. Il beneficiario della donazione, potrà, in questo caso, trattenere la liberalità ricevuta senza dover restituire il bene o versare nell’asse il valore del medesimo in denaro. La dispensa produce effetti solo per la parte disponibile.

La norma prevede quindi che i suddetti eredi abbiano l’obbligo di collazione salvo che “il defunto” li abbia espressamente dispensati.

Si ritiene che la dipesa possa essere contenuta solo nella donazione stessa o nel testamento, mentre si esclude che possa essere validamente compiuta in un successivo negozio iter vivos, di qualsiasi natura. In quest’ultimo caso si avrebbe una modifica della donazione stessa, per la quale sarebbe di nuovo necessaria la presenza di entrambi i soggetti. Tuttavia parte della dottrina, ritenendo che la modifica della lettera del 737 c.c. non abbia carattere innovativo, ammette ancora che la dispensa possa essere contenuta in un successivo atto inter vivos.[4]

La dispensa dalla collazione ha natura di negozio unilaterale, è un atto mortis causa, destinato a disciplinare un regolamento di interessi dopo la morte del de cuius.

Coerentemente, non è possibile la revocabilità della dispensa con successivo atto se la dispensa è disposta per donazione (si dovrebbe procedere ad un contratto modificativo – integrativo della donazione) mentre si ritiene revocabile se disposta  con testamento.

 

 

 

 

[1] www.mioblognotaiopescaradambrosio.it

[2] www.altalex.com

[3] Corte di Cassazione Sez. II n. 5659/2015

[4] www.notaiodidomenico.it

Anna Formicola

Anna Formicola, iscritta all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, ha iniziato il suo corso di studi già con una matura passione per l'ambito civilistico. La sua penna è semplice, ma diretta. Arrivare al dunque e rendere l'argomento accessibile a tutti i lettori, è il suo obiettivo principale. Masticare il diritto non è una cosa facile, ma grazie all'ausilio di casi concreti e vicini alla relatà quotidiana, i suoi articoli saranno piacevoli da leggere e accresceranno di certo le vostre conoscenze.

Lascia un commento