Aberratio ictus e aberratio delicti: cosa prevede il codice penale?
Aberratio termine latino che in diritto penale si riferisce alla deviazione per errore del fatto commesso dal fatto voluto, come quando, per es., si cagiona offesa a persona diversa da quella a cui era diretta, o si ferisce una persona quando si vuol danneggiare una cosa. L’aberratio o reato aberrante è disciplinato dagli articoli 82-83 c.p. nel capo relativo al concorso dei reati. Tale tipologia di reato si pone in essere ogni qualvolta per errore l’agente provoca un’offesa ad un bene diverso da quello a cui voleva causare danno o quando pone in essere un reato diverso da quello voluto. [1] In realtà si ritiene che gli art. 82-83 c.p. non rappresentino la sedes materiae più consona all’istituto: il reato aberrante si ricollega meglio alla tematica della colpevolezza, rappresentando la materiale continuazione dell’errore. Gli arti 47-49 c.p. disciplinano l’errore motivo che incide sul processo formativo della volontà, mentre l’aberratio regola l’errore d’inabilità, cioè tutte le ipotesi in cui la volontà si forma correttamente e la divergenza tra il voluto e il realizzato dipende da un errore nell’uso dei mezzi di esecuzione. Il legislatore ha previsto due fattispecie di reato aberrante: ABERRATIO ICTUS e ABERRATIO DELICITI.
- Aberratio ictus
L’art. 82 c.p- regolamenta le ipotesi in cui per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa è arrecata offesa ad un soggetto diverso, da quello a cui l’offesa era diretta. Il colpevole risponde come se ha commesso il fatto in danno della persona voluta, salvo subentrano circostanze attenuanti/aggravanti (aberratio monolesiva). Nel caso in cui viene offeso sia il soggetto al quale l’offesa era diretta, sia un soggetto diverso, è applicata la pena prevista per il reato più grave, aumentata sino alla metà ( aberratio plurilesiva). [2]
L’aberratio ictus si caratterizza per la presenza di due elementi:
- La condotta dolosa verso una persona determinata
- L’offesa a persona diversa da quella ideata
Dunque la divergenza tra il voluto e il realizzato può dipendere sia da un errore del soggetto agente che incide sul momento formativo della volontà, sia da un errore nell’uso dei mezzi di esecuzione, o da errore dovuto da altra causa. Problema rilevante è l’individuazione del criterio di attribuzione della responsabilità, in particolare se l’art. 82 c.p. dispone o meno una deroga ai principi di imputazione dolosa. Va considerato, innanzitutto, che la lesione a persona diversa a quella a cui l’offesa era diretta, non deve essere voluta dall’agente, né intenzionalmente, né espressamente. In dottrina rilevano differenti orientamenti: secondo la prevalente ricostruzione si riconosce una funzione dichiarativa dell’art. 82 (tesi sostenuta da ANTOLISEI e GALLO) ed opera il principio dell’indifferenza dell’identità del soggetto passivo. L’offesa in concreto posta in essere equivale a quella voluta dall’agente e per la sussistenza del dolo è sufficiente che l’agente si rappresenta gli elementi del fatto rilevanti ai sensi della fattispecie incriminatrice. Ad esempio se il reo ipotizza e cagiona la morte di un uomo è indifferente ai fini del dolo se la persona uccisa è A, B o C. Diversa è la tesi di chi considera una funzione costitutiva dell’art. 82 ( tesi sostenuta da FIANDACA- MUSCO, ROMANO), dunque opera una deroga ai principi di responsabilità dolosa. L’aberratio icus viene inquadrata come un’ipotesi di responsabilità oggettiva; è necessaria una lettura che armonizza tale disciplina con il principio costituzionale di colpevolezza. Deve essere accertata la colpa dell’agente, in modo da poter prevedere che l’azione si sarebbe verificata nei confronti di un soggetto diverso. Nel caso di aberratio ictus plurioffensiva la giurisprudenza maggioritaria ravvisa un concorso fra reato doloso e uno colposo, consentendo la scissione di fatti plurimi riuniti solo quoad poenam.
- Aberratio delicti
L’art. 83 c.p. dispone l’ipotesi in cui l’agente pone in essere un reato diverso da quello voluto, per errore di valutazione o per errore nei mezzi di esecuzione del reato. L’ ordinamento prevede che l’agente risponde del fatto commesso anche se non voluto. Sul piano delle conseguenze sanzionatorie è opportuno specificare che se si tratta di aberratio delicti monolesiva, il colpevole risponde a titolo di colpa dell’evento non voluto, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo, nell’ipotesi di aberratio plurioffensiva si applicano le regole del concorso di reati. [3]
Il vero punto cruciale dell’aberratio delicti riguarda la corretta interpretazione dell’espressione “evento diverso”. Si afferma generalmente che nell’aberratio ictus i due eventi, il voluto e il non voluto, devono essere caratterizzati dalla stessa natura dell’interesse o bene giuridico offeso. Nell’aberratio delicti tale identità è esclusa ed il soggetto pone in essere un evento e quindi lede un interesse protetto diverso da quello avuto di mira. Non sempre però è facile tale distinzione, soprattutto se l’evento non voluto si trova in un rapporto di progressione criminosa con quello realizzato a carico della vittima designata. [4]
In tema di abertio ictus è opportuna menzionare una pronuncia della corte d’assise d’appello di Milano (16 ottobre 2012 pres.est. Conforti): nel caso di specie la Corte è stata chiamata a pronunciarsi quale giudice di rinvio, a seguito della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione. Il fatto riguardava la riforma della decisione resa nei precedenti gradi del giudizio di merito, nei confronti di un padre e un figlio, già condannati per omicidio volontario in danno di una vittima designata, attinta al collo da un colpo di pistola e tentato omicidio per aberratio ictus in danno di un altro soggetto colpito accidentalmente al polpaccio da uno dei colpi indirizzati alla prima vittima. Applicando i principi affermati dalla Cassazione nel giudizio rescindente, la corta di Milano ha riqualificato il fatto commesso ai danni della vittima colpita per errore, qualificandole come lesioni dolose gravi. Il giudice di prime cure ritenendo che la prima vittima fosse stata colpita per errore, ha ravvisato un’ipotesi di aberrartio ictus plurioffensiva, secondo la quale l’agente risponde dell’evento non voluto. La corte di Milano ha escluso che il ferimento della vittima non presa di mira poteva essere ricondotta all’ipotesi di tentato omicidio per aberratio ictus e ha riqualificato il fatto in termini di lesioni personali aggravate, motivando tale scelta per la mancanza del requisito dell’inidonietà degli atti posti in essere a determinare l’evento, sia per la mancanza del requisito dell’inequivoca direzione degli stessi al raggiungimento dell’obiettivo. [5]
[2], [3] Garofoli R., Diritto Penale, Reato aberrante, edizione 2017-2018
[4] www.laleggepertutti.it
[5] TRINCHERA T., Aberratio ictus plurioffensiva e tentato omicidio: quando ad essere uccisa è la vittima designata e ferita la vittima colpita per errore, su www.penalecontemporaneo.it
Mariaelena D’Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.”
Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione.
Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.