martedì, Aprile 16, 2024
Criminal & Compliance

Abuso edilizio: sanzioni penali soggette a prescrizione

L’abuso edilizio è un illecito penale che si configura ogni qualvolta viene realizzato un intervento edilizio senza permesso a costruire o senza dichiarazione di inizio attività. Si verifica, con la realizzazione di un opera edilizia, sia nel caso di costruzione su suolo non edificabile o nell’ipotesi di ampliamento del volume di una superficie o tramite la modifica di un’opera senza autorizzazione.[1]

Nel caso di abuso edilizio previsto dall’art. 44 del testo unico dell’edilizia DPR 380/01 è regolata una punibilità mista, sia sul piano penale che sul piano amministrativo. Sono previste perciò, due tipi di sanzioni:

  • Sanzione penale, soggetta a prescrizione; in particolare si parla di contravvenzione che ha come sanzione l’arresto/ammenda.
  • Sanzione amministrativa che richiede di ripristinare lo status quo ante all’abuso, messa in pristino o demolizione delle opere. [2]

Quando si accerta l’esecuzione d’interventi in assenza di permesso o realizzati  in modo difforme o con variazioni particolarmente rilevanti, si ingiunge il proprietario o il responsabile dell’abuso alla rimozione o la demolizione. Se non si provvede al ripristino dello stato dei luoghi, nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, i beni o le aree sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. Dunque, un abuso edilizio può portare alla perdita della proprietà del terreno sul quale è stato commesso il reato, oltre al fatto che l’autore si rende colpevole di un reato contravvenzionale, punito con la pena dell’arresto e della multa anche fino a più di 50.000 euro.[3]

L’abuso edilizio ha inizio con l’avvio dell’opera sino alla sua cessazione, inoltre rientra tra i reati a forma libera, non essendo previste specifiche condotte tipizzate. In materia di abuso edilizio opera la prescrizione del reato, disciplinata dall’art. 157 c.p. che prevede l’estinzione del reato per decorrenza temporale dalla sua esecuzione. La prescrizione risponde ad esigenze di economia processuale, in base al quale lo Stato cessa di perseguire l’attore del reato, quando trascorre un periodo di tempo eccessivamente lungo.  Si vuole evitare che siano utilizzate risorse da parte della giustizia, per punire reati commessi troppo tempo prima, per i quali viene meno la necessità di tutele. Nel caso di abuso edilizio i termini di prescrizione sono due:

  • 4 anni dal momento in cui è stato posto in essere l’illecito, se non operano atti interruttivi; si tratta di assenza del processo penale nel caso in cui nessuno si sia accorto dell’abuso.
  • 5 anni dal compimento dell’illecito, in presenza di processo penale avviato per intervento di cause di sospensione o interruzione.

Il calcolo della prescrizione inizia: dall’ultimazione dell’opera, o dall’ emissione della sentenza di primo grado, o dall’esecuzione del provvedimento interruttivo dell’abuso o ancora, nel caso di desistenza volontaria.  [3]

È necessario menzionare una sentenza del 16 aprile 2016, la sentenza n. 15427, con la quale le Sezioni Unite si sono pronunciate in merito alla prescrizione dei reati urbanistici, nel caso in cui l’imputato chiede la sospensione del processo in attesa di una sanatoria dell’abuso edilizio.[4]

Si ritiene che la presentazione d’ istanza di accertamento di conformità sospende il processo e dunque i cinque anni previsti ai fini della prescrizione non decorrono; la prescrizione decorre se l’ente (Comune) preposto, non si pronuncia nei 60 giorni. Ciò implica che se l’imputato chiede la sospensione, può sperare che trascorrono i 5 anni, rischiando però nell’attesa una condanna penale.

È possibile rimediare ad un abuso edilizio? Si può far fronte all’errore mediante un accertamento di conformità o più comunemente con una sanatoria; questa è subordinata alla conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (si parla di doppia conformità).

FONTI:

[1] tratto da www.wikipedia.org

[2] Pagliai C., Reato penale e amministrativo dell’abuso edilizio in italia,2016

[3] Corrado M., Cos’è un abuso edilizio?, tratto da www.laleggepertutti.it

[4]Pagliai C., Prescrizione dei reati penali di abuso edilizio, 2016

[5] Servadei F., Abuso edilizio: quando si prescrive il reato, tratto da www.studiocataldi.it

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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