venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

Ad un passo dalla “legittima offesa”

La riforma sulla legittima difesa è arrivata alla Camera il 06 marzo 2019 dove c’è stato il voto finale che ha portato all’approvazione dei primi sei articoli; si fa però presente che la riforma così come strutturata necessita di un nuovo vaglio da parte del Senato.

La riforma è stata fortemente voluta dal partito leghista ed è stata presentata quasi come l’innovazione del secolo, ma per quanto si vedrà nel corso della trattazione non può realmente affermarsi ciò; questa infatti rischia di avere un impatto ridotto rispetto al suo effetto mediatico.

I cambiamenti che la riforma introduce sono tre: due al testo dell’articolo 52 del codice penale, in cui si specifica che la proporzionalità tra offesa e difesa “sussiste sempre” se l’aggressione avviene in casa o sul luogo di lavoro; l’altra è l’aggiunta di un quarto comma il quale stabilisce che la difesa “è sempre legittima” nel caso qualcuno stia respingendo un’intrusione “con violenza o minaccia”. La terza modifica riguarda invece l’articolo 55 c.p., in cui si parla del reato di eccesso colposo di legittima difesa.

La riforma specifica che non può essere colpevole di eccesso di legittima difesa colui che si è difeso da un’aggressione nella sua abitazione.

In sintesi le modiche, del dato penalistico, possono essere così riassunte:

–      Art. 52 c.p. comma 2 con il quale si autorizza il ricorso a «un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo» per la difesa legittima della «propria o altrui incolumità» o dei «beni propri o altrui, considerando che si ritiene «sempre» sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa; sarebbe sempre da considerarsi in stato di legittima difesa colui che, legittimamente presente all’interno del proprio o dell’altrui domicilio inteso anche come luogo ove il soggetto agente eserciti attività commerciale, imprenditoriale o professionale, agisca al fine di respingere l’intrusione posta in essere dall’estraneo malintenzionato con violenza o minaccia;

–      Art. 55 c.p. eccesso colposo: viene in questa norma esclusa la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità. La proposta esclude l’eccesso colposo, cioè quando siano travalicati colposamente i limiti della legittima difesa. In questo caso, laproposta esclude la punibilità a titolo di colpa quando un soggetto agisce all’interno della propria abitazione e si trovi in una delle due seguenti condizioni: in situazione di minorata difesa o in uno stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Anche in materia civilistica il legislatore ha deciso di intervenire sul tema, sia per ciò che concerne la legittima difesa sia per ciò che riguarda l’eccesso colposo, precisando che nei casi di legittima difesa domiciliare, è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. Così statuendo l’autore del fatto, qualora fosse assolto in sede penale, non sarà obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Nei casi di eccesso colposo invece al danneggiato verrebbe riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto «della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

Viene poi introdotto il patrocinio a spese dello Stato in favore di colui che sia stato assolto, prosciolto o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa. Queste aspetti civilistici appaiono invece due elementi positivi della riforma.

Il problema però che si pone è che la modifica che si sta apportando al sistema in realtà già c’è, ed è una tutela rafforzata introdotta dal legislatore del 2006 mosso dal medesimo obiettivo; la riforma del 2006 ha infatti introdotto la presunzione di proporzione.

In tal modo il legislatore ha conferito una maggiore estensione operativa della scriminante della legittima difesa, presunzione che naturalmente scatta in presenza di determinati requisiti tassativamente individuati, contemplati specificatamente nel II comma dell’art. 52 c.p. La necessità di porre in essere tali modifiche in realtà parte da alcuni fatti di cronaca, che hanno fatto si che si avvertisse l’esigenza di tutelare maggiormente il privato, o comunque colui che subisce un’aggressione all’interno del proprio domicilio e della propria attività commerciale in quanto tali luoghi sono ritenuti di particolare vulnerabilità.

L’inserimento dell’avverbio “sempre” al dato normativo dell’art 52, porta a due considerazioni: tra la locuzione “sussiste il rapporto di proporzione “e la locuzione “sussiste sempre il rapporto di proporzione” dal punto di vista tecnico giuridico non vi è nessuna differenza sul piano valutativo della proporzione. Laddove si constata che “c’è rapporto di proporzione ricorrendo quei presupposti”, “c’è sempre rapporto di proporzione ricorrendo quei presupposti”. Una tale presunzione è incompatibile con la nostra Costituzione.

In particolare se la legittima difesa, intesa come reazione, costituisce una sorta di “diritto all’autotutela”, questa autotutela non può essere estesa al punto da non poterne individuare i suoi limiti, in quanto questo potere necessita sempre di bilanciamento con gli altri interessi in gioco.

«Le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’“id quod plerumque accidit», ragion per cui «l’irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa»[1].

Altro elemento importante è il turbamento: se il soggetto agisce – agire in senso di reazione – in stato di grave turbamento, si presume l’esclusione della punibilità. Si tenga presente che l’analisi del fatto si sviluppa ex post, per cui sarà problematico misurare il grave turbamento, inteso come tale da escludere la punibilità. Per cui sarebbe bene chiedersi quale grado di turbamento, tenuto conto che ciascuno si turba in modo differente, è idoneo a far scattare l’esclusione della punibilità?

L’idea di fondo è che la violazione del domicilio debba essere considerata non soltanto un’aggressione alla persona, ma una violazione talmente “intollerabile” da giustificare qualsiasi reazione, la violazione di domicilio annulla la valenza di tutto ciò che vi è presente in modo illegittimo. Un dato certo però ci è dato: sparare e uccidere un ladro che sta scappando o che è immobilizzato ed incapace di fare del male, non è considerato né legittima difesa né eccesso colposo di legittima difesa, ma omicidio volontario.

La problematica che si rinviene facilmente è che una disposizione così strutturata va a ribaltare completamente ciò che regge la legittima difesa facendola – si potrebbe azzardare a dire – diventare una vera e propria offesa. Se infatti si muove dalla ratio che la legittima difesa è un diritto all’autotutela, nel momento in cui manca la necessità di difendersi la reazione non è più espressione di autotutela, ma di aggressione[2]. Sembra che l’intento del legislatore sia quello di provare ad annullare il potere discrezionale giudiziale non potendone impedire l’intervento.

Si può concludere asserendo che la legittima difesa è un istituto imprescindibile nel nostro sistema, un principio di civiltà̀ giuridica ineliminabile. Ci si azzarda ad affermare che quello che cambia con questa riforma è l’atteggiamento psicologico del cittadino, non realmente la norma in sé o la sua disciplina.

Fonte immagine : pixabay

[1]Corte cost., sentenza n. 183/2011, concernente presunzioni relative alla recidiva

[2]Penale contemporaneo, Fascicolo 1/2019

Valeria D'Alessio

Valeria D'Alessio è nata a Sorrento nel 1993. Sin da bambina, ha sognato di intraprendere la carriera forense e ha speso e spende tutt'oggi il suo tempo per coronare il suo sogno. Nel 2012 ha conseguito il diploma al liceo classico statale Publio Virgilio Marone di Meta di Sorrento. Quando non è intenta allo studio dedica il suo tempo ad attività sportive, al lavoro in un'agenzia di incoming tour francese e in viaggi alla scoperta del nostro pianeta. È molto appassionata alla diversità dei popoli, alle differenti culture e stili di vita che li caratterizzano e alla straordinaria bellezza dell'arte. Con il tempo ha imparato discretamente l'inglese e si dedica tutt'oggi allo studio del francese e dello spagnolo. Nel 2017 si è laureata alla facoltà di Giurisprudenza della Federico II di Napoli, e, per l'interesse dimostrato verso la materia del diritto penale, è stata tesista del professor Vincenzo Maiello. Si è occupeta nel corso dell'anno di elaborare una tesi in merito alle funzioni della pena in generale ed in particolar modo dell'escuzione penale differenziata con occhio critico rispetto alla materia dell'ergastolo ostativo. Nel giugno del 2019 si è specializzata presso la SSPL Guglielmo Marconi di Roma, dopo aver svolto la pratica forense - come praticante avvocato abilitato - presso due noti studi legali della penisola Sorrentina al fine di approfondire le sue conoscenze relative al diritto civile ed al diritto amministrativo, si è abilitata all'esercizio della professione Forense nell'Ottobre del 2020. Crede fortemente nel funzionamento della giustizia e nell'evoluzione positiva del diritto in ogni sua forma.

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