venerdì, Aprile 19, 2024
Litigo Ergo Sum

Addio al Tribunale per i Minorenni ?

Dopo la riforma del 2016, il panorama processualistico si prepara a nuovi cambiamenti. Dopo il consenso della Camera dei Deputati, è passato all’attenzione del Senato il progetto di riforma n. 2284 (qui il testo integrale: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00967078.pdf).

Tante novità in agenda per il Senato quindi, che potrebbe dare alla luce una delega al governo di riforma su molteplici punti della disciplina processuale. Tra i vari temi, osserviamo l’appesantimento sanzionatorio delle cosiddette “liti temerarie” (si parla di una condanna condanna dal doppio al quintuplo delle spese legali per tutti coloro che agiranno o resisteranno in malafede in giudizio, alla quale si aggiunge il pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende); la possibilità di emettere, per il giudice, decreti ingiuntivi con la sola produzione di fatture accompagnate dalla sola dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’annotazione della stessa nelle scritture contabili del creditore i e l’obbligo per il giudice di concedere sempre l’esecuzione provvisoria parziale per le somme non contestate in pendenza di opposizione; modifiche al processo telematico ed al rito ordinario.

Tuttavia, l’aspetto più importante della riforma in fieri, che ha suscitato scalpore sia nell’ambito giuridico che sociale, è la soppressione dei tribunali e delle procure minorili, che dovrebbero confluire all’interno dei tribunali ordinari, in apposite sezioni specializzate.

Ma cos’è il “Tribunale per i minorenni” ?

Il Tribunale per i Minorenni è un organo collegiale specializzato dell’amministrazione della giustizia, istituito nel 1935, composto da quattro giudici: due togati (il presidente ed un giudice a latere) e due onorari, un uomo e una donna, “ benemeriti dell’assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia”.

Tale organo ha competenza sia in materia civile, che penale ed amministrativa. In materia penale gode di una competenza esclusiva per tutti i reati commessi da soggetti minori di 18 anni, anche qualora fossero commessi in concorso con maggiorenni. La fase processuale viene svolta sempre nel rispetto delle figure giurisdizionali ordinarie (G.I.P., G.U.P. e giudice dibattimentale) ed esercita anche funzioni di tribunale di sorveglianza.

In materia amministrativa, adotta misure a carattere rieducativo nei confronti di minori che manifestano irregolarità di condotta.

In materia civile invece, al Tribunale per i Minorenni spettano gli interventi a tutela dei minori i cui genitori non adempiono in modo adeguato o non adempiono affatto ai loro doveri nei confronti dei figli (l’art. 147 del codice civile fissa tali doveri in quelli di mantenimento, educazione ed istruzione).

In tutte le materie di propria competenza, caratteristica importante dell’attività del T.M. ( che non lo è per il tribunale ordinario ) è quella di avvalersi della collaborazione dei servizi socio-assistenziali e delle aziende sanitarie; l’intervento sul minore o sulle famiglie non risulta pertanto caratterizzato da spirito sanzionatorio, ma, più spesso, propositivo di migliori condizioni di vita e di migliori relazioni familiari, attraverso l’attivazione dei servizi necessari in una determinata situazione.

Or dunque, dopo questa rapida e non esaustiva panoramica delle competenze del suddetto organo, capiamo quale sia il suo ruolo sociale, andando ad intervenire su soggetti (i minori) che necessitano di tutele accurate, sia nelle fasi fisiologiche che patologiche del loro sviluppo. Non a caso, infatti, l’ Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia si è mobilitata, mediante la pubblicazione di un appello (in allegato: sottoscritto da numerosi e rilevanti firmatari. Si intuisce chiaramente che la motivazione principale (o una delle) è certamente economica. Ma è giusto sacrificare un organo all’avanguardia in Europa, minandone la necessaria autonomia organizzativa, innestandola in un meccanismo ordinario farraginoso, in nome di un presunto più importante interesse generale, quale è quello economico ?

Emanuele De Stefano

Laureato con lode in Giurisprudenza all'Università Federico II di Napoli con una tesi in diritto processuale civile. Scrivo per Ius In Itinere dal 2016 e sono Responsabile dell'area "Contenzioso". Nella vita privata mi dedico essenzialmente allo studio, amo giocare a tennis e seguo il Milan, mia grande passione da quando sono bambino. Il più grande amore della mia vita è Lapo, un meticcio di pastore tedesco.

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