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Adeguata verifica della clientela, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

Lo scorso 30 luglio 2019 la Banca d’Italia ha emanato le nuove Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Tali Disposizioni, che vincolano i destinatari ad adeguarsi al loro contenuto a partire dal 1 gennaio 2020, tengono conto delle innovazioni apportate dal decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017, nonché della la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, (IV Direttiva antiriciclaggio) come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva Antiriciclaggio) relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Tra i destinatari della disciplina rientrano, inter alia, banche, SIM, SGR, SICAV, SICAF, intermediari ex 106 TUB, società fiduciarie ex art 106 TUB, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e confidi, Poste Italiane S.p.A per l’attività di bancoposta e Cassa depositi e prestiti S.p.A.[1]

Le Disposizioni si articolano in sei parti, che verranno analiticamente descritte di seguito:

  • Parte prima: Valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In base a quanto ivi previsto, i destinatari sono tenuti ad adottare un approccio basato sul rischio, in virtù del quale l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica sono modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente[2]. Tale approccio deve essere tradotto poi in un documento di policy antiriciclaggio in merito al quale gli intermediari definiscono i loro standard da adottare nel sottoporre la clientela a procedure di know your customer secondo criteri più o meno semplificati, a seconda dei casi.

In particolar modo, i criteri generali di valutazione della clientela devono tener conto, su tutti:

  • Caratteristiche del cliente, del Titolare Effettivo[3] e ove presente dell’esecutore;
  • Paese o area geografica ove i soggetti di cui sopra hanno la propria sede o residenza/domicilio;
  • Paese o area geografica ove provengono i fondi relativi ad una specifica operazione;
  • Il comportamento del cliente all’atto dell’apertura del rapporto con l’intermediario o al compimento di una specifica transazione;
  • Presenza del cliente o del Titolare Effettivo nelle black list della Commissione Europea riguardanti attività di finanziamento del terrorismo;
  • Verifica circa la sussistenza di indicatori di anomalia adottati dall’UIF[4].

Infine, se il cliente è diverso da persona fisica, dovrebbero essere valutati anche la finalità della sua costituzione, gli scopi perseguiti e le modalità per raggiungere tali obiettivi, nonché la forma giuridica adottata.

Per quanto riguarda invece i criteri generali concernenti il rapporto o l’operazione, sono oggetto di interesse la struttura del prodotto o del servizio da essi offerto, in termini di trasparenza e complessità, e i canali attraverso cui esso è distribuito, avendo sempre particolare riguardo agli indicatori geografici che caratterizzano la transazione. Analogamente, deve essere valutato l’utilizzo del contante e l’importo complessivo della singola operazione.

Affinché il lavoro sia svolto in maniera efficacie, gli intermediari provvedono ad effettuare la profilatura della clientela, definendo il profilo di rischio attribuibile ad ogni cliente basato nella maggior parte dei casi su algoritmi specifici e procedure informatizzate. Tale profilatura deve essere ciclicamente aggiornata nel corso del tempo, in quanto possono incorrere degli eventi in grado di influire sul profilo di rischio del cliente (ad esempio, l’assunzione dello status di Persona Politicamente Esposta[5]).

  • Parte Seconda: Obblighi di Adeguata Verifica della Clientela

Le procedure di adeguata verifica della clientela si sostanziano nelle seguenti attività[6]:

a) identificazione del cliente e dell’eventuale esecutore;

b) identificazione dell’eventuale titolare effettivo;

c) verifica dell’identità del cliente, dell’eventuale esecutore e dell’eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

d) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo nonché, in presenza di un rischio elevato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, dell’operazione occasionale;

e) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Tale attività deve essere svolta (i) all’instaurazione di un rapporto continuativo; (ii) nel caso di operazioni sopra i 15.000 Euro (considerante sia singolarmente che in maniera frazionata) o nel caso di trasferimento di fondi superiori a 1.000 Euro; (iii) ogni qual volta vi sia il sospetto che sottostante all’operazione vi sia il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; e infine (iv) quando vi sono dubbi circa la correttezza o la completezza della documentazione acquisita da parte del cliente.

Oggetto di identificazione devono essere tanto il cliente quanto l’esecutore[7] e di norma deve avvenire alla loro presenza fisica. Il requisito della presenza fisica di cliente o esecutore può essere derogato qualora i relativi dati identificativi risultino, inter alia, da atti pubblici, scritture private o siano in possesso di identità digitale o siano già stati identificati all’instaurazione di un precedente rapporto continuativo.

Quanto al Titolare effettivo, ai fini dell’identificazione non è necessaria la sua presenza fisica, essendo sufficiente la base dati fornita dal cliente.

In ogni caso, l’intermediario è chiamato a riscontrare sempre l’autenticità e la validità dei documenti di identità forniti al fine dell’identificazione, nonché ad effettuare ogni altro rilievo necessario qualora siano sorti dubbi rispetto alla documentazione fornita. Laddove il cliente sia diverso da persona fisica, invece, si deve procedere ad un confronto tra i dati forniti dal cliente e ogni altro documento di natura pubblica disponibile (es. visure camerali, bilanci di esercizio, registro dei titolari effettivi etc. ).

La valutazione delle informazioni raccolte deve vertere sui seguenti punti:

  • le finalità relative all’accensione del rapporto;
  • le relazioni tra il cliente e l’esecutore;
  • le relazioni tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto;
  • l’attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d’affari del cliente.

Inoltre, sulla base del profilo di rischio riscontrato possono essere acquisite maggiori informazioni, quali, a titolo esemplificativo:

  • l’origine dei fondi utilizzati nel rapporto;
  • le relazioni d’affari e i rapporti con altri destinatari;
  • la situazione economica (es., fonti di reddito) e patrimoniale (possono essere acquisiti, a titolo esemplificativo, bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari finanziari o altri soggetti);
  • la situazione lavorativa, economica e patrimoniale del titolare effettivo, nonché, nella misura in cui essa sia nota o facilmente conoscibile, di familiari e conviventi.

Infine, per quanto riguarda l’operatività a distanza, è stata introdotta una procedura di video-identificazione tramite la quale vi è la possibilità effettuare l’identificazione del cliente effettuata da remoto.

  • Parte Terza: Obblighi di Adeguata Verifica della Clientela Semplificata

Le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela possono essere poste in atto alla presenza di un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo[8]. Tali misure semplificate si sostanziano in una riduzione della frequenza o dell’estensione degli adempimenti. Vi può essere ad esempio una riduzione delle informazioni da raccogliere, magari tramite l’acquisizione da parte del cliente, sotto la propria responsabilità, di una dichiarazione di conferma dei dati.

  • Parte Quarta: Obblighi di Adeguata Verifica della Clientela Rafforzati

Al contrario di quanto sopra descritto, vi sono delle condizioni in virtù delle quali gli intermediari devono procedere ad un rafforzamento dei controlli sulla clientela. Ciò avviene quando vi è un alto rischio riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sulla base dei sopra richiamati indicatori di anomalia UIF, della presenza di Persone Politicamente Esposte o di operazioni concluse con l’interesse di particolari aree geografiche.

In tali situazioni, le informazioni da acquisire devono entrare maggiormente nel dettaglio fino a spingersi a verificare l’assetto proprietario o di controllo del cliente o del titolare effettivo; lo scopo del rapporto continuativo, la natura dell’origine e la relativa destinazione dei fondi, nonché la natura dell’attività svolta dai soggetti interessati. Inoltre, tali controlli dovranno essere effettuati con una cadenza più frequente

Discorso particolare meritano le Persone Politicamente Esposte, le quali, in virtù della posizione da loro ricoperta, sono considerate maggiormente esposte a fenomeni corruttivi. Solitamente gli intermediari ricorrono all’individuazione delle Persone Politicamente Esposte mediante il contatto diretto con la clientela o con l’interrogazione di banche dati specifiche. L’incisività del focus sulle persone politicamente esposte fa sì che tali soggetti siano trattati in maniera più attenzionata anche quando hanno cessato la carica che li rendeva PEP qualora vi sia ancora la presenza di un elevato rischio riciclaggio.

La Parte Quinta e la Parte Sesta trattano rispettivamente dell’”Esecuzione da parte di terzi degli Obblighi di adeguata verifica” e di “Disposizioni specifiche per particolari tipologie operative” per la cui trattazione si rimanda direttamente al testo delle Disposizioni.

Le nuove Disposizioni, che hanno recepito in gran parte le indicazioni degli operatori a seguito di una consultazione pubblica che si è conclusa nello scorso mese di giungo, costituiranno una fondamentale guida per gli operatori nel procedere ad effettuare le verifiche volte al contrasto dei fenomeni di riciclaggio, corruzione e finanziamento del terrorismo internazionale. Ulteriori sviluppi saranno attesi a seguito dell’implementazione in Italia della V Direttiva Antiriciclaggio (direttiva UE 2018/843), il cui schema di decreto è attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari per il rilascio dei pareri di competenza

Disclaimer: la finalità del presente articolo ha natura esclusivamente illustrativa. Quanto ivi riportato non deve essere inteso come consulenza legale o qualsiasi altro tipo di consulenza professionale.

[1] L’elenco sopra riportato è a scopo meramente semplificativo. Per un richiamo puntuale ai destinatari della disciplina si rimanda al testo integrale delle Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – Destinatari, p. 5 e 6.

[2] Disposizioni, op. cit. pag. 11.

[3] Per Titolare Effettivo si intende “la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett pp) del Decreto Legislativo n. 231/2007.

[4] Per un maggiore dettaglio circa gli indicatori di anomalia dell’UIF si rimanda al seguente link: https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/

[5] Per Persona Politicamente Esposta (PEP) si fa riferimento alle persone fisiche di cui all’ art.1, comma 2, lett dd) del Decreto Legislativo n. 231/2007.

[6] Disposizioni, op. cit., p. 11

[7] Per Esecutore si intende “il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano stati comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. p) del Decreto legislativo n. 231/2007.

[8] A tal proposito, l’Allegato 1 delle Disposizioni richiamano i fattori di basso rischio, fornendo alcuni casi esemplificativi.

Francesco Cimino

Francesco Cimino, Deputy Director dell'area Banking&Finance, 28 anni, laureato in giurisprudenza nel 2015 presso l'Università degli Studi Roma Tre con tesi in Diritto Commerciale dal titolo "Compliance nelle banche e nelle società finanziarie".  Ha conseguito un International Master in Export Compliance con project work dal titolo "Corporate compliance towards sanctions era: embedding banking approach in non-financial corporations". E' accreditato come Export Compliance Officer presso European Institute for Export Compliance. Ha lavorato come junior associate presso studio legale internazionale Allen&Overy (sede di Roma) nel dipartimento di International Capital Markets, curando attività di Debt Capital Markets e Regulatory Banking&Finance. Attualmente lavora nella Direzione Finanza di una grande corporate italiana.

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