venerdì, Aprile 19, 2024
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AGCM vs Ryanair: web check-in, I.V.A. e tariffa amministrativa per carta di credito alla CGUE

Le voci concernenti gli oneri di web check-in, di “tariffa amministrativa” per acquisto con carta di credito, gravanti sul prezzo dei biglietti stessi, nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’i.v.a. alle tariffe ed ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, rientrano nella categoria dei supplementi di prezzo inevitabili, prevedibili ovvero opzionali?

Con il termine opzionale si intende ciò che possa essere evitato dalla maggioranza dei consumatori?

Sono questi, sostanzialmente, i quesiti rimessi dalla VI Sez. del Consiglio di Stato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con l’ordinanza n.7299/2018. La vicenda prende corpo in virtù di un provvedimento emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e Del Mercato con cui la compagnia Ryanair è stata ritenuta responsabile di ben cinque distinte pratiche commerciali scorrette ovvero:

  1. A) nella possibile ingannevolezza di taluni messaggi pubblicitari diffusi dal professionista a mezzo internet e/o a mezzo stampa i quali avrebbero potuto indurre in errore i consumatori in relazione alle gravi omissioni informative delle offerte concernenti le effettive condizioni e limitazioni dei servizi proposti[1];
  2. B) nella scorrettezza con cui venivano presentati i prezzi applicati nel sistema di prenotazione presente sul sito internet della stessa compagnia aerea (http://www.ryanair.com/it), dal momento che il professionista qualificava come “oneri facoltativi” alcuni elementi di costo (Web check in e Tariffa amministrativa) che, al contrario, rivestivano natura obbligatoria, venendo normalmente addebitati ai consumatori nel corso del processo di prenotazione on line, aggiungendosi alla tariffa base inizialmente proposta. Il prezzo proposto da Ryanair risultava, pertanto, inferiore a quello effettivamente pagato dai consumatori, denotando una mancanza di trasparenza nelle relative modalità di calcolo[2];
  3. C) nella fornitura, da parte del professionista, di informazioni non adeguate circa le modalità da seguire per l’esercizio di alcuni diritti (specificamente, l’utilizzo di bonus e l’ottenimento di rimborsi) e l’obbligo imposto ai consumatori di contattare un numero telefonico a pagamento per l’esercizio degli stessi (899…)[3];
  4. D) nell’utilizzo della lingua inglese per le comunicazioni rivolte ai consumatori italiani inviate o richieste dal professionista;
  5. E) nella richiesta di un corrispettivo superiore a quello indicato nel sito internet del professionista per i servizi di cambio date/orari/tratte, ecc.. [4]

Inoltre l’Autorità ha altresì contestato alla compagnia la presunta aggressività delle condotte, in specie quelle riportare ai punti C), D) ed E), e a seguito di una richiesta di informazioni la stessa, vietando l’ulteriore diffusione delle suindicate condotte ed irrogando sanzioni per ognuna di loro, deliberava che:

  • la pratica commerciale attuata da Ryanair di cui alla lett. A) fosse scorretta ex 20, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice del Consumo <<in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio circa l’effettiva disponibilità di voli aerei alle tariffe pubblicizzate, nonché riguardo alla reale portata e convenienza economica delle offerte pubblicizzate dal professionista>>;
  • la pratica commerciale di cui alla lett. B) fosse scorretta ex 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo <<in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante lo scorporo dal prezzo pubblicizzato dei supplementi relativi al web check in, all’IVA sui voli nazionali e al credit card surcharge, così come le modalità utilizzate per informare i consumatori della sussistenza di tali maggiori oneri, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al costo effettivo del servizio offerto dal professionista>>;
  • la pratica commerciale di cui alla lett. C) fosse scorretta ex 20, comma 2, 22, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo <<in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante omissioni e carenze informative, a indurre in errore il consumatore medio in merito al contenuto e alle modalità di esercizio dei propri diritti, nonché suscettibile, attraverso l’imposizione di ulteriori oneri per il riconoscimento del rimborso totale o parziale dei biglietti non fruiti, di ostacolare indebitamente l’effettivo esercizio di tali diritti>>;
  • la pratica commerciale di cui alla lett. D) fosse scorretta ex degli artt. 20, comma 2 e 22, del Codice del Consumo <<in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle condizioni che regolano il rapporto contrattuale con il professionista>>;
  • la pratica commerciale di cui alla lett. E) fosse scorretta ex 20, 21, comma 1, lettere b) e d), 22, 24 e 25, lettera a) del Codice del Consumo <<in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile e a condizionare indebitamente il comportamento economico del consumatore medio in relazione agli ulteriori oneri richiesti in caso di variazione di alcuni elementi del servizio di trasporto acquistato o di riemissione della carta di imbarco>>.

Il T.A.R. Lazio, Sez. I con la sentenza n. 3318/2012, da un lato, confermava pienamente la sussistenza degli illeciti di cui alle lett. A) B) e D) e dall’altro accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Ryanair per le pratiche commerciali di cui alle lett. C) e E). La sentenza è stata poi oggetto di impugnazione tanto da parte della società aerea, nella parte in cui aveva respinto l’originario gravame proposto in primo grado, tanto da parte dell’Autorità che appellava le parti a lei sfavorevoli ossia quelle relative alle pratiche delle lett. C) e E)[5].

Orbene, per pratiche commerciali scorrette si intendono quelle condotte che sono oggetto del divieto generale previsto dall’art. 20 del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) in attuazione della Direttiva 11 maggio 2005, n. 2005/29/CE. Quest’ultima mira a garantire, in armonia con quanto disposto dal considerando 23 della stessa, <<un elevato livello comune di tutela dei consumatori procedendo ad un’armonizzazione completa delle norme relative alle pratiche commerciali sleali delle imprese, ivi compresa la pubblicità sleale, nei confronti dei consumatori>>. Le pratiche commerciali che soggiacciono al Titolo III, Parte II del Codice del Consumo ricomprendono << tutti i comportamenti tenuti da professionisti che siano oggettivamente “correlati” alla “-promozione, vendita o fornitura-” di beni o servizi a consumatori, e posti in essere anteriormente, contestualmente o anche posteriormente all’instaurazione dei rapporti contrattuali>>.

Il comma 2 dell’art. 20 del Codice del Consumo stabilisce che una pratica commerciale, in termini generali, è scorretta se <<è contraria alla diligenza professionale>> ed <<è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori>>.

Successivamente con gli artt. 21, 22 e 24 e 25 del Codice la suddetta definizione generale viene scomposta rispettivamente in pratiche ingannevoli e pratiche aggressive. Inoltre, agli artt. 23, 26, 21 commi 3 e 4 e all’art. 22-bis del Codice il Legislatore ha analiticamente indicato una serie di specifiche ipotesi che sono da considerarsi senza alcun dubbio ingannevoli ed aggressive, le c.d. black list, per le quali non è necessario l’accertamento della loro contrarietà alla diligenza professionale ovvero la loro concreta attitudine a falsare il comportamento economico del consumatore.[6]

Per quanto concerne la normativa europea in tema di norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nella comunità il Regolamento 1008/2008 all’art. 23, par.1, prevede che: << le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi: a) tariffa aerea passeggeri o merci; b) tasse; c) diritti aeroportuali; e d) altri diritti, tasse o supplementi connessi ad esempio alla sicurezza o ai carburanti; dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt-in»).>>

In riferimento alle voci oggetto di sanzione nel caso di specie, riportare alle lett. B), secondo il Giudice di prime cure, il web check-in e l’I.V.A. costituiscono costi non facoltativi che Ryanair ha correttamente evidenziato nella fase di acquisto soltanto dopo l’avvio della procedura da parte dell’AGCM e che pertanto, fino a quel momento, la condotta ingannevole non è revocabile in dubbio; per quanto riguarda il pagamento di un supplemento per il mancato utilizzo di una determinata carta prepagata << in termini puramente probabilistici è prevedibile secondo buona fede, al momento in cui viene avviata la procedura di acquisto, oltre ad essere in concreto non evitabile>>.

Ebbene, se l’inevitabilità delle prime due voci sembra esser stata confermata, essendo l’una una tassa e l’altra un servizio obbligatorio, per quanto riguarda la terza la tesi contestata dall’appellante si incentra sull’interpretazione del suddetto art. 23 << quale norma finalizzata, non a spingere il pubblico a munirsi preventivamente dello strumento di pagamento volta a volta più vantaggioso ma, a garantire assoluta trasparenza sul prezzo dei biglietti aerei sin dal momento in cui l’interessato ha deciso di avviare la transazione>>: l’inevitabilità o meno deve essere intesa in concreto ossia come <<ragionevole possibilità , per un normale compratore, il quale avvia una specifica transazione commerciale, di evitare quel particolare aggravio>>. Pertanto, il supplemento derivante dall’acquisto del biglietto online senza una specifica carta – Mastercard prepagata – è inevitabile. A contrario Ryanair sosteneva l’evitabilità del supplemento, tanto in astratto quanto in concreto, sulla scorta del dato empirico secondo cui circa ⅓ delle prenotazioni sul sito italiano del vettore sarebbe avvenuto con quella specifica carta.

La Corte di Giustizia, Sez. V, 15 gennaio 2015, n. 573, in relazione all’art. 23, par. 1, secondo periodo, ha stabilito che in un servizio di prenotazione elettronica di servizi aerei il prezzo finale da pagare debba essere precisato << non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente, bensì parimenti per ogni singolo servizio aereo di cui sia esposta la tariffa>>. Ancora, la V Sez. s.n. 330/2018 ha ritenuto che la suddetta norma – in combinato con l’art. 2, punto 18 – debba essere interpretata nel senso che << nell’indicare le tariffe aeree passeggeri per i servizi aerei intracomunitari, i vettori aerei che non esprimono tali tariffe in euro sono tenuti ad optare per una valuta locale obiettivamente collegata con il servizio proposto>>. Con s.n. 487/2014 la stessa ha ritenuto che il prezzo da pagare per il trasporto dei bagagli registrati dai passeggeri aerei << possa costituire un supplemento di prezzo opzionale, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 1008/2008, dato che un simile servizio non può essere considerato come obbligatorio o indispensabile per il trasporto di detti passeggeri; invece, per quanto riguarda i bagagli non registrati, vale a dire i bagagli a mano, ha rilevato che, in linea di principio, tali bagagli devono essere considerati un elemento indispensabile del trasporto di passeggeri e che il trasporto di questi non può, conseguentemente, essere sottoposto ad un supplemento di prezzo, a condizione che tali bagagli a mano posseggano taluni requisiti ragionevoli, in termini di peso e dimensioni, e soddisfino le prescrizioni applicabili in materia di sicurezza>>.

La nozione di supplementi di prezzo opzionali ex art. 23, par.1, per la CGUE deve essere letta nel senso che la stessa include << i prezzi, connessi con il viaggio aereo, di prestazioni come l’assicurazione sull’annullamento del viaggio, di cui trattasi nel procedimento principale, fornite da una parte diversa dal vettore aereo e fatturate al cliente dal venditore del viaggio unitamente alla tariffa del volo, nel contesto del prezzo complessivo>>[7].

Le voci in contestazione nel caso sottoposto al vaglio dei Giudici di Palazzo Spada sono: gli oneri di web check-in, gli oneri di tariffa amministrativa per acquisto con carta di credito, gravanti sul prezzo dei biglietti e gli oneri derivanti dall’applicazione dell’I.V.A. alle tariffe ed ai supplementi facoltativi per i voli nazionali. Orbene, la giurisprudenza europea non si è ancora espressa in riferimento alle specifiche voci oggetto della questione e pertanto, sussistendo dubbi circa la corretta interpretazione della normativa europea, il Consiglio di Stato, quale organo contro le cui decisioni non è possibile proporre un ricorso giurisdizionale di diritto interno, è tenuto a rivolgere alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto la qualificazione dei costi in discorso:

<<Se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento CE n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nella comunità, debba essere interpretato nel senso che le voci concernenti gli oneri di web check-in, di “tariffa amministrativa” per acquisto con carta di credito, gravanti sul prezzo dei biglietti stessi, nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’i.v.a. alle tariffe ed ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, rientrino nella categoria dei supplementi di prezzo inevitabili, prevedibili ovvero opzionali;

se il disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che con il termine opzionale si intende ciò che possa essere evitato dalla maggioranza dei consumatori.>>

Considerando le finalità sottese dalla normativa, il Collegio dichiara di propendere per un’interpretazione estensiva della norma, così come posta a fondamento del provvedimento dell’AGCM e ciò in quanto << il prezzo chiesto al consumatore deve essere chiaro fin dall’inizio ed unico nella relativa determinazione anteriore alla fase di effettivo pagamento; in quest’ultimo momento l’utente deve essere pienamente consapevole degli oneri richiesti>>. A sostegno di questa chiave di lettura, oltre a richiamare a titolo esemplificativo la disciplina della Direttiva 2007/64/CE (servizi di pagamento nel mercato interno) recepita con il D.lgs. n. 11/2010 che ha introdotto il divieto di payment card surchange – richiamato e ribadito anche dal Codice del Consumo – viene ripresa anche la giurisprudenza europea, <<a partire dal principio per cui, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte>>.

Infatti, in relazione all’art. in questione, la CGUE con la sentenza 6 luglio 2017, C-290\16 ha sottolineato che <<che l’obbligo di precisare quantomeno la tariffa passeggeri nonché le tasse, i diritti aeroportuali e gli altri diritti, tasse o supplementi qualora tali elementi siano aggiunti alla tariffa passeggeri, si aggiunge all’obbligo, risultante dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, di detto regolamento, di indicare il prezzo finale>>. Qualora il vettore aereo si limiti solo a menzionare il prezzo finale violerebbe l’art. in discorso che richiede anche l’indicazione degli importi dei diversi elementi costitutivi del prezzo.

Quel che l’art. 23, par. 1, intende garantire è l’informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei in partenza da un aeroporto sito sul territorio di uno Stato Membro, contribuendo così a garantire la tutela del cliente che usufruisce di questi servizi: esso difatti prevede <<obblighi di informazione e di trasparenza per quanto riguarda, in particolare, le condizioni applicabili alle tariffe dei passeggeri, il prezzo finale da pagare, le tariffe aeree passeggeri e gli elementi di prezzo inevitabili e prevedibili che si aggiungono ad esso, nonché i supplementi opzionali di prezzo relativi a servizi che completano lo stesso servizio aereo>>[8]. L’obiettivo perseguito non potrebbe mai essere raggiunto qualora l’articolo in discorso dovesse essere interpretato nel senso di offrire ai vettori aerei la scelta tra includere tasse, diritti aereoportuali ecc., oppure indicarle separatamente.

Il naturale corollario derivante da quanto sinora esposto, condiviso dal Collegio, è quello secondo cui <<all’acquisto di un biglietto, il cliente deve pagare un prezzo definitivo e non provvisorio>>.

[1] <<Determinati messaggi pubblicitari diffusi da Ryanair – segnatamente quelli che offrono un elevato numero di posti disponibili ad un prezzo molto basso in un determinato intervallo di tempo – presentano gravi omissioni informative in merito alle effettive condizioni e limitazioni delle offerte pubblicizzate>>.

[2] <<Gli acquirenti via Internet dei biglietti aerei del professionista non hanno avuto adeguata contezza, nella fase iniziale di prenotazione dei voli, degli oneri di web check-in, di “tariffa amministrativa” per acquisto con carta di credito, gravanti sul prezzo dei biglietti stessi, ed egualmente sono stati scarsamente informati sull’applicazione dell’I.V.A. alle tariffe ed ai supplementi facoltativi per i voli nazionali>>.

[3]<<È stato imposto ai consumatori l’obbligo di contattare un numero telefonico a pagamento per utilizzare il bonus di credito, e non sono state fornite sufficienti informazioni sulle procedure alternative di rimborso e sull’ammontare della fee amministrativa, cioè della commissione richiesta da Ryanair per l’evasione della pratica>>.

[4] <<Sono stati richiesti corrispettivi superiori a quelli indicati sul sito Internet per i servizi di cambio di date ovvero di orari ovvero di tratte di un volo e per la riemissione della carta di imbarco: questa e la precedente pratica sub 3 integrerebbero una pratica aggressiva, ex art. 24 d. lgs. 206/05>>.

[5] Ryanair presentava appello incidentale avverso i capi della Sentenza con cui il TAR aveva rigettato il ricorso della stessa, confermando il Provvedimento dell’Autorità.

[6] Il Collegio inoltre precisa che: << Il carattere ingannevole di una pratica commerciale dipende dalla circostanza che essa non sia veritiera in quanto contenente informazioni false o che, in linea di principio, inganni o possa ingannare il consumatore medio, in particolare, quanto alla natura o alle caratteristiche principali di un prodotto o di un servizio e che, in tal modo, sia idonea a indurre detto consumatore ad adottare una decisione di natura commerciale che non avrebbe adottato in assenza di tale pratica. Quando tali caratteristiche ricorrono cumulativamente, la pratica è considerata ingannevole e, pertanto, deve essere vietata.La condotta omissiva – per essere considerata ingannevole – deve avere ad oggetto “informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno” per prendere una decisione consapevole (art. 22). Al riguardo, va rimarcato che, in tutte le ipotesi in cui la pratica commerciale integri gli estremi di un “invito all’acquisto” – locuzione che comprende le comunicazioni commerciali – debbono considerarsi sempre e comunque “rilevanti” le informazioni relative alle “caratteristiche principali del prodotto” (art. 22, comma 4, lettera “; cfr. anche l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva europea). In assenza di tali informazioni, un invito all’acquisto si considera quindi ingannevole (CGUE, sentenza del 12 maggio 2011, Ving Sverige, C-122/10, EU:C:2011:299, punto 24)>>.

[7] CGUE. Sez. III, s.n. 112/2012 dove nel caso di specie la Corte, pronunciandosi sulla causa intentata da un’associazione tedesca di tutela dei consumatori nei confronti di una società che vende biglietti aerei su internet, ha sottolineato che nella vendita di biglietti aerei su internet non può automaticamente includere nel prezzo finale del volo, trattandosi di un servizio opzionale, anche l’assicurazione sull’annullamento del viaggio aereo).Peraltro, nell’ambito di una diversa questione sollevata da un’ associazione di consumatori, un’altra sezione della stessa Corte (sez. IV, 6 luglio 2017, n. 290) ha altresì concluso nel senso che, nel pubblicare le loro tariffe passeggeri, le compagnie aeree devono precisare separatamente gli importi dovuti dai clienti per le tasse, i diritti aeroportuali nonché gli altri diritti, tasse e supplementi e non possono includere, nemmeno parzialmente, tali elementi nella tariffa passeggeri.

[8] Sentenza Vueling Airlines, C-487/12.

Federica Gatta

Giovane professionista specializzata in diritto amministrativo formatasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Conseguito il titolo di Dottoressa Magistrale in Giurisprudenza a 23 anni il 18/10/2018 con un lavoro di tesi svolto con la guida del Professor Fiorenzo Liguori, sviluppando un elaborato sul Decreto Minniti (D.l. n. 14/2017) intitolato "Il potere di ordinanza delle autorità locali e la sicurezza urbana" , ha iniziato a collaborare con il Dipartimento di Diritto Amministrativo della rivista giuridica “Ius in Itinere” di cui, ad oggi, è anche Vicedirettrice. Dopo una proficua pratica forense presso lo Studio Legale Parisi Specializzato in Diritto Amministrativo e lo Studio Legale Lavorgna affiancata, parallelamente, al tirocinio presso il Consiglio di Stato dapprima presso la Sez. I con il Consigliere Luciana Lamorgese e poi presso la Sez. IV con il Consigliere Silvia Martino, all'età di 26 anni ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, esercitando poi la professione da appartenente al COA Napoli. Da ultimo ha conseguito il Master Interuniversitario di secondo livello in Diritto Amministrativo – MIDA presso l’Università Luiss Carlo Guidi di Roma, conclusosi a Marzo 2023 con un elaborato intitolato “La revisione dei prezzi nei contratti pubblici: l’oscillazione tra norma imperativa ed istituto discrezionale”. Membro della GFE ha preso parte alla pubblicazione del volume “Europa: che fare? L’Unione Europea tra crisi, populismi e prospettive di rilancio federale”, Guida Editore; inoltre ha altresì collaborato con il Comitato di inchiesta “Le voci di dentro” del Comune di Napoli su Napoli Est. Da ultimo ha coordinato l'agenda della campagna elettorale per le elezioni suppletive al Senato per Napoli di febbraio 2020 con "Napoli con Ruotolo", per il candidato Sandro Ruotolo. federica.gatta@iusinitinere.it - gattafederica@libero.it

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