giovedì, Marzo 28, 2024
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Ai gestori telefonici si applica la disciplina sul diritto di accesso ex art. 22 della l. n. 241/90.

Sommario: 1. La sentenza del TAR Puglia (Lecce) n. 1499 del 19 ottobre 2021– 2. Il precedente contrastante: la sentenza del TAR Calabria (Catanzaro) n. 532 del 14 marzo 2019.

  1. La sentenza del TAR Puglia (Lecce) n. 1499 del 19 ottobre 2021 sull’applicazione del diritto di accesso ai gestori telefonici. 

 La fattispecie in esame afferiva al silenzio serbato da Vodafone Italia S.p.A. all’istanza di accesso ed estrazione dei documenti amministrativi presentata dal ricorrente in qualità di titolare di un abbonamento con la Società.

Il ricorrente, in particolare, chiariva di aver contestato al gestore telefonico il malfunzionamento del servizio e di aver formulato anche espressa disdetta contrattuale.

La richiesta di ostensione era finalizzata a verificare la correttezza dell’operato del gestore e le modalità di esecuzione del servizio reso e riguardava copia del tracciamento delle singole conversazioni e/o connessioni generate dall’utenza telefonica di cui è titolare il ricorrente, per il periodo dal 21.08.2020 al 17.11.2020, nonché per il medesimo periodo di vigenza del contratto, documentazione relativa all’attività di gestione dell’utente, retrocartellino delle segnalazioni dell’utente, documentazione relativa alle iniziative intraprese dal gestore telefonico in seguito alle segnalazioni di assistenza tecnica, documentazione e/o attestazione e/o certificazione relativa alle eventuali problematiche eventualmente riscontrate nella risoluzione del disservizio sulla medesima utenza, stringhe dei file di log relative alle connessioni effettuate dal 21.08.2020 al 17.11.2020, ogni altro documento comprovante la durata di connessione e la velocità raggiunta, estrazione dei file di log e parametri connessione dell’utenza in oggetto, atti o documentazione attestante la velocità di trasmissione dati nonché la banda minima in downloading, elenco contatti salesforce.

In considerazione del mancato riscontro da parte di Vodafone Italia S.p.A. all’istanza di accesso il ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare alla società intimata l’esibizione della documentazione richiesta.

Nel caso in esame il TAR, qualificando l’attività posta in essere da Vodafone Italia S.p.A. quale attività di diritto privato posta in essere dai soggetti gestori di pubblici servizi, ha riconosciuto legittimo l’esercizio del diritto di accesso esercitato nei confronti di Vodafone, confermando il proprio orientamento secondo cui “il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato anche nei confronti dei “gestori di pubblici servizi” (art. 23 legge n. 241/90) e, più in generale, dei soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario (art. 22, comma 1, lett. e) e può avere ad oggetto ogni documento amministrativo concernente attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

In particolare, sotto il profilo soggettivo, il diritto di accesso è esercitabile anche nei confronti dei gestori del servizio “universale” di telefonia e di navigazione Internet, in quanto gestori di servizio pubblico (TAR Venezia, I, 31 dicembre 2019 n. 1420; TAR Lecce, Sez. II, 30 luglio 2019, n. 1374; TAR Reggio Calabria, I, 30 settembre 2016, n. 991; Consiglio di Stato, VI, 17 marzo 2000, n. 1414), mentre, sotto il profilo oggettivo, esso può avere ad oggetto tutti gli atti comunque pertinenti a tale attività di pubblico interesse, quand’anche sottoposti, come nel caso dei contratti di utenza e dei documenti ad essi pertinenti, a disciplina sostanziale privatistica.

Per tale ragione il TAR Lecce ha accolto il ricorso e ha ordinato a Vodafone Italia S.p.A. l’ostensione della documentazione richiesta dal ricorrente.

  1. Il precedente contrastante: la sentenza del TAR Calabria (Catanzaro) n. 532 del 14 marzo 2019.

Il TAR Calabria, con la sentenza n. 532 del 14 marzo 2019, si era precedentemente espresso nel senso di non ritenere il servizio di telefonia mobile – per il quale nel caso in esame la ricorrente lamentava il disservizio – quale servizio rientrante tra le attività di pubblico interesse né tantomeno nel suo nucleo di servizio universale con conseguente impossibilità di applicare la tutela degli artt. 22. E ss. della l. n. 241/90.

In particolare, nel caso di specie, la ricorrente – in qualità di titolare di utenza mobile con il gestore Tim S.p.A. – lamentava di aver subito interruzione del servizio e manifestava l’intenzione di intentare azione risarcitoria nei confronti del gestore.

Per tale ragione presentava una richiesta di accesso agli atti nei confronti della quale la Società Tim S.p.A. opponeva silenzio rifiuto, in conseguenza del quale la ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto alla visione e all’estrazione di copia di tutti gli atti richiesti.

Il TAR, in questo caso, pur riconoscendo preliminarmente sussistente, in capo alla resistente, l’interesse diretto concreto e attuale all’ostensione della documentazione, riteneva il servizio di telefonia mobile non sussumibile tra le attività di pubblico interesse di cui all’art. 22 lett. e) l. n. 241/90.

In particolare, il Collegio ricostruendo l’ambito di applicazione dell’art. 22, lett. e) e dell’art. 23 della l. n. 241/90, ha chiarito che “per i soggetti privati l’obbligo dell’accesso sussiste limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario ed ancora per i gestori di pubblico servizio molte sono le controversie sull’accessibilità ad atti concernenti aspetti organizzativi ed imprenditoriali (v. tra le tante Cons. St. Ad. Plen. N. 5/1999, n. 1303/2002 e di recente Ad. Plen. 13/2016, sez. V, 23/12/2016, n. 5441 sez. III, 10/03/2015, n.1226 sez. V, 31/10/2012, n. 5572 sez. VI, 09/08/2011, n. 4741)”.

Per quanto di interesse nel caso di specie, la telefonia rientra – attualmente – nelle attività in concorrenza regolamentata nel cui alveo è individuato un segmento di servizio universale (v. artt. 53 ss. D.lgs. n. 259/2003, cod. comunicazione elettroniche) costituito da servizio di telefonia vocale fissa, il servizio fax, accesso ad internet sulla rete fissa. In questi servizi non rientrerebbe, però, la telefonia mobile, per la quale la ricorrente lamenta il disservizio.

Per tale ragione non può ravvisarsi, nel caso di specie, l’applicazione del concetto di attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario gestita dalla Tim di cui all’art. 22 lett. e) né di gestione di pubblico servizio di cui all’art. 23 l. proc., per le quali vi è obbligo della società resistente a consentire l’accesso in base alla l. n. 241/1990.

 

Emma Grisanti

Emma Grisanti si laurea in giurisprudenza con votazione di 110/110 e lode presso l'Università degli Studi di Roma Tre con una tesi in Diritto Amministrativo dal titolo “Il subappalto nell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, con relatrice la Prof.ssa Maria Alessandra Sandulli. È iscritta all'albo degli avvocati di Roma, ove svolge la pratica forense con specifico riferimento al diritto pubblico, amministrativo, ambientale e penale; in particolare, nel settore IUS/10, con studi che attengono all'organizzazione della pubblica amministrazione, alla disciplina dell'attività amministrativa e, altresì, al diritto regionale e degli enti locali, alla contabilità dello stato e degli enti pubblici, al diritto urbanistico, nonché ai profili pubblicistici del diritto dell'ambiente.  

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